REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.13985/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SENDUKAN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ROBERTO giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
PREFETTURA di PISA – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO
-intimato-
avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di PISA n. 2067/2020 depositata il 06/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott.ssa PAOLA VELLA.
Rilevato che:
1. – Il Giudice di pace di Pisa ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) Sendukan, n. in Macedonia il 20/01/19xx, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Pisa in data 09/09/2020 – sul presupposto del suo trattenimento irregolare sul territorio nazionale, ai sensi degli artt. 13, comma 2 lett. c) e comma 4 lett. a ) T.U.I., stante la pericolosità dello straniero per i numerosi precedenti – di cui lamentava la carenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale, la mancanza di nulla osta da parte dell’A.G. e la violazione degli artt. 24 e 27 Cost. per impossibilità di esercitare il diritto di diesa nei procedimenti penali pendenti a suo carico.
1.1. – Avverso detto decreto (OMISSIS) Sendukan ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
1.2. – L’Ufficio intimato non ha svolto difese.
Considerato che:
2.– Con l’unico motivo, rubricato «nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per aver omesso l’esame di fatti decisivi quale l’assenza della pericolosità sociale», il ricorrente deduce che il Giudice di pace si sarebbe limitato a richiamare i suoi precedenti penali, omettendo del tutto la valutazione all’attualità della sua pericolosità sociale, senza valutare «la complessiva condotta di vita del ricorrente, né tanto meno la nazionalità dello stesso oppure la sua situazione familiare», tenuto conto che egli è «padre di due figli, di cui uno riconosciuto invalido civile», che «vivono in Italia regolarmente insieme alla madre, anch’ella dimorante in Italia in modo regolare, disponendo di un regolare ed idoneo alloggio in Livorno».
Inoltre il giudicante non avrebbe considerato che il ricorrente «non ha pendenze giudiziarie, in quanto ha scontato la pena irrogata con le relative sentenza di condanna».
3. – Il motivo presenta vari profili di inammissibilità.
3.1. – Innanzitutto non risultano rispettati i canoni del la censura motivazionale di cui al novellato art. 360, n. 5) c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass.19987/2017, 27415/2018, 6735/2020).
3.2. – La censura è altresì generica, poiché non specifica i dettagli delle circostanze di fatto, solo ellitticamente rappresentate, onde consentire il vaglio della loro portata decisiva.
3.3. – In ogni caso la valutazione sulla pericolosità sociale in concreto e all’attualità (secondo i criteri segnalati, ex multis , da Cass. 29148/2020, 20692/2019) non è stata omessa, avendo il giudice di pace per un verso individuato i relativi indici sintomatici nella presenza di «numerose condanne penali per gravi reati al patrimonio ed alla persona (furti aggravati, rapina, associazione per delinquere) commessi in varie parti del t.n. (si veda a lunga lista del casellario giudiziario), anche successivamente alla maggior età», per altro verso evidenziato che il ricorrente, residente a Pisa, ha dichiarato «di non avere legami parentali in Italia, né di essere convivente», senza allegare elementi qualificanti circa le attuali condizioni di vita familiari e sociali (cfr. Cass. 23423/2022), essendosi limitato a dichiarare di essere padre di due figli minori, però residenti con la madre a Livorno, senza dedurre alcuna forma di convivenza, assistenza o sostegno economico in loro favore, né allegare le proprie condizioni di vita «sui generis, peraltro da escludere attesa la lunga sequela di condanne e pene detentive nel corso degli ultimi 5/6 anni ».
4.– Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.
5. – Non sussistono i presupposti per l’ applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/12/2022.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2023.