Retromarcia e collisione mortale: nessuna giustificazione per chi ignora i rischi prevedibili (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 27 giugno 2025, n. 23939).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. LUCIA VIGNALE – Presidente –

Dott. UGO BELLINI – Consigliere –

Dott. GABRIELLA CAPPELLO – Relatore –

Dott. LOREDANA MICCICHÉ – Consigliere –

Dott. MARINA CIRESE – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere, Dott.ssa GABRIELLA CAPPELLO;

udito il Procuratore generale, in persona del sostituto, Dott. ALDO ESPOSITO, il quale ha depositato conclusioni scritte, concludendo in udienza per il rigetto del ricorso in conformità a esse;

udito, altresì, l’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) del foro di Cagliari, per (OMISSIS) (OMISSIS), il quale ha evidenziato i motivi del ricorso, chiedendone l’accoglinnento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato (OMISSIS) (OMISSIS) per il reato di cui all’art. 589 bis, cod. pen., in essere ai danni di (OMISSIS) (OMISSIS), riconoscendo al predetto le circostanze generiche.

Si è contestato, in particolare, al (OMISSIS) di avere causato il decesso del citato (OMISSIS) perché, per colpa generica e specifica, in violazione dell’art. 154 comma 1 lett. a) codice strada, a bordo di un’autovettura, aveva effettuato una manovra di retromarcia non assicurandosi di poterlo fare senza creare pericolo agli altri utenti della strada, non tenendo conto della posizione e della distanza del motociclo condotto dalla vittima, cosicché i due veicoli entravano in collisione e il (OMISSIS), dopo esser caduto, si procurava lesioni che ne determinavano il decesso in ospedale (in Cagliari, il 12 settembre 2022, con decesso il successivo 16 settembre).

La Corte del gravame, richiamata la sentenza appellata, ha ritenuto incontestato che il (OMISSIS) stesse procedendo in retromarcia e che entrambi i mezzi entrati in collisione procedessero a velocità modesta.

Ha, poi, condiviso le valutazioni operate dal primo giudice, affermando che, in base al compendio probatorio acquisito, il mezzo condotto dall’imputato era fuoriuscito dalla strada dalla quale proveniva di un metro/un metro e mezzo allorquando si era fermato, atteso che prima di ciò il ‘conducente dell’autovettura non avrebbe avuto alcuna visuale dell’incrocio. L’agente aveva, dunque, invaso “al buio” la strada, lungo la quale stava transitando il (OMISSIS) sul motociclo (mezzo del quale il (OMISSIS) si era avveduto prima ancora di immettersi nella strada dalla quale aveva intrapreso la manovra di retromarcia per cambiare direzione), così violando l’obbligo di dare la precedenza al motociclo stesso, stante la manovra in retromarcia.

Quanto alla dinamica dell’incidente, peraltro, essa è stata ricostruita nella sentenza appellata, dandosi conto degli accertamenti operati sui luoghi e sui mezzi, delle consulenze espletate su incarico del PM e della difesa, dei chiarimenti offerti dagli esperti incaricati e delle numerose testimonianze di quanti erano accorsi subito dopo l’incidente, la ricostruzione della dinamica operata nella sentenza appellata essendo stata confermata dai soggetti presenti sui luoghi prima dell’elitrasporto del (OMISSIS) in ospedale, il primo giudice avendo richiamato il riferito del teste (OMISSIS) quanto alla posizione dell’auto condotta dal (OMISSIS) (successivamente rimossa per consentire la circolazione), posta in stato di quiete con la parte posteriore occupante di circa un metro/un metro e mezzo la sede stradale, lungo la quale transitava il motociclo condotto dalla vittima.

2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale sono stati dedotti il vizio di violazione di legge e quello di manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto a quattro distinti punti, inerenti alla condotta ascritta all’agente, alla regola cautelare specifica, al giudizio controfattuale e al comportamento alternativo lecito, oltre al principio dell’affidamento.

In particolare, richiamati gli elementi fattuali, la difesa ha rilevato che la vittima era ipovedente, con abilitazione alla guida conseguita in Germania e non sottoposta a revisione, laddove il titolo abilitativo italiano era scaduto sin dal 2017;

che la condotta di guida del (OMISSIS) era stata conforme alla regola di cui all’art. 154 e a quella generica di prudenza, diligenza e perizia; che non sarebbe stato accertato che il mezzo del (OMISSIS) era posto in posizione non perpendicolare alla sede stradale, bensì in maniera angolata rispetto ad essa;

che non sarebbe stata neppure individuata la condotta colposa “contingentemente necessaria” rispetto al verificarsi del fatto lesivo, in termini di concretizzazione del rischio previsto dalla regola cautelare specifica e neppure un comportamento alternativo lecito, idoneo a scongiurare l’evento, non essendo emerso che il ricorrente non aveva fermato la marcia, tenuto conto della inabilità che colpiva la vittima, ipovedente grave.

In particolare, sotto tale profilo, la difesa ha osservato che, poiché la vittima versava in condizione di sostanziale cecità, anche ove fosse stata rispettata la regola di prudenza, quindi in assenza di violazione, l’evento si sarebbe ugualmente verificato con elevato grado di credibilità logica, il consulente di parte avendo affermato che l’auto non precludeva il passaggio del motociclo.

Quanto, poi, al posizionamento dell’autovettura, la difesa ha contestato la decisione con la quale sarebbe stata privilegiata la tesi del consulente del PM a svantaggio di quella proposta dal consulente della difesa, neppure essendo stati indicati elementi dai quali poter inferire che l’autovettura non era stata arrestata, non avendo i giudici del gravame dato risposta alle plurime censure formulate soprattutto con riferimento al dinamismo dell’impatto.

Da ultimo, il deducente ha operato un rinvio al principio dell’affidamento, asserendo che esso sarebbe stato capovolto dai giudici di merito.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto, dr. Aldo ESPOSITO, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

2. Va, in primis, precisato che la difesa ha dedotto anche violazioni di legge, laddove, in realtà, le censure riguardano unicamente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito e la valutazione del compendio probatorio, anche con riferimento alla posizione del mezzo sulla sede stradale e all’arresto dell’autovettura. Ciò posto, il giudizio di manifesta infondatezza discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti – soprattutto in caso di sentenze conformi di merito – del vizio motivazionale deducibile.

Ribadita l’estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, deve riaffermarsi la inammissibilità di censure sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio e la impossibilità per il giudice di legittimità di procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, essendogli altresì preclusa l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 – 01).

Nella specie, quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, delle condotte di guida dei conducenti antagonisti, dell’inosservanza della regola di cautela specifica e della condotta di guida dell’imputato, le censure difensive si atteggiano in termini meramente propositivi delle stesse doglianze prospettate al giudice d’appello, senza essere precedute da un effettivo confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a disattenderle, dando conto del motivo per il quale è stata esclusa ogni rilevanza alla condizione di ipovedente della vittima, il cui sopraggiungere è stato ritenuto come perfettamente percepito dal (OMISSIS) che aveva già percorso quella strada in direzione inversa, prima di svoltare sulla via, dalla quale è fuoriuscito in retromarcia per cambiare la direzione.

Peraltro, questa Corte di legittimità ha già chiarito, in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l’obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep. 2018, Carbone, Rv. 272485 – 01; n. 35824 del 27/06/2013, Camporesi, Rv. 256959 – 01).

Egli, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell’eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l’eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899 – 01).

Peraltro, in maniera coerente con tali principi, si è, anche successivamente, precisato che l’utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell’affidamento (ex multis: Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi, Rv. 281399 – 01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223 – 01; n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997 – 01; n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981 – 01).

Orbene, nel caso all’esame, i giudici del doppio grado di merito hanno escluso che il comportamento della vittima abbia interferito con la dinamica del sinistro, ricondotto al solo comportamento del (OMISSIS) che, senza approntare la dovuta prudenza, aveva deciso di impegnare, peraltro ponendosi in posizione da poter effettuare la manovra di cambio di direzione di marcia sulla strada percorsa dalla vittima, la sede stradale di circa un metro/un metro e mezzo, così andando a interferire con il percorso del motociclo, il cui conducente può anche ragionevolmente (e non, dunque, imprudentemente) aver ritenuto che l’auto stesse svoltando su quella traversa e non uscendone in retromarcia. Del resto, anche ove la mancanza di manovre di deviazione fosse stata dovuta a disattenzione, detto comportamento non costituisce fatto imprevedibile, nei termini sopra chiariti dalla giurisprudenza di legittimità.

3. All’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 24 giugno 2025

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2025.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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