Anche i letti singoli vanno computati nello spazio minimo carcerario a disposizione del detenuto (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 4 maggio 2023, n. 18760).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente –

Dott. CASA Filippo – Consigliere –

Dott. CENTOFANTI Francesco – Rel. Consigliere –

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Ministero della Giustizia

nel procedimento a carico di

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 03/02/2022 del Tribunale di sorveglianza di Perugia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Marco Dall’Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia – parzialmente riformando l’anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, adottata sull’istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione che era stata avanzata, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., da (OMISSIS) (OMISSIS) – accordava, in relazione, per la parte riferita a carcerazioni pregresse, l’indennizzo pecuniario nella minore misura complessiva di 12.618 euro.

Il pregiudizio allegato dal richiedente, che era quello derivante dall’insufficiente spazio individuale a disposizione del detenuto all’interno della camera di pernottamento, era giudizialmente riscontrato in relazione ai soli istituti penitenziari di (OMISSIS) e (solo in parte).

2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Con il  primo motivo il ricorrente deduce violazione di  legge e vizio di motivazione.

Il giudice a quo avrebbe omesso di rilevare la tardività dell’istanza, siccome proposta oltre il termine semestrale di decadenza, previsto dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 2, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. dalla legge 11 agosto 2014.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce ulteriormente violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice a quo avrebbe errato quanto ai criteri di computo dello spazio individuale disponibile, non avendovi incluso lo spazio occupato in cella dal letto singolo, e avrebbe pretermesso l’esistenza dei fattori compensativi, in grado di escludere ogni violazione.

3. La difesa di (OMISSIS) (OMISSIS), ha depositato rituale memoria a confutazione del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché pone questione non sollevata nell’originario reclamo proposto dall’Amministrazione dinanzi al Tribunale di sorveglianza, né rilevabile d’ufficio in questa sede in quanto la relativa indagine postula previ accertamenti di fatto, preclusi alla Corte di legittimità.

2. Il secondo motivo è infondato.

3. Questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite (n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433-02), ha ricordato, con specifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all’interno della camera di pernottamento, che, in caso di spazio a disposizione pro-capite inferiore ai 3 MQ, esiste per vincolo convenzionale una forte presunzione di disumanità del trattamento, superabile solo dalla convergenza di plurimi e numerosi fattori compensativi (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente tempo al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, valide opportunità trattamentali); nel caso, invece, di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i 3 e i 4 MQ, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente a quelli di segno negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione.

Ciò posto, a fronte di periodi di detenzione ascrivibili alla prima fattispecie, l’ordinanza impugnata ha ragionevolmente escluso la concorrenza della totalità dei possibili fattori compensativi, in grado di superare la forte presunzione anzidetta.

Tale valutazione è incensurabile in questa sede, tenuto anche conto che, nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. pen., il sindacato di legittimità può essere compiuto esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge, che include la totale mancanza o fittizietà della motivazione giudiziale (tra le molte, Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della Giustizia, Rv. 262356-01), nella specie da escludere.

4. I periodi di detenzione, in ordine ai quali il ristoro è stato accordato, sono ascrivibili alla prima fattispecie (spazio a disposizione pro-capite inferiore ai 3 MQ), in quanto la spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto è stato, dal giudice a quo, scomputato dal calcolo della superficie individuale utile.

Tale soluzione appare giuridicamente corretta, per le considerazioni che seguono.

5. Le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 6551 del 2021, Commisso, Rv. 280433-01, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, «nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Le Sezioni Unite hanno così preso posizione, dirimendola in modo espresso e univoco in senso negativo, sulla questione concernente la possibilità di computare nello spazio individuale minimo disponibile per il detenuto all’interno della cella la superficie occupata, appunto, dal letto a castello.

Il medesimo Consesso non si è pronunciato in modo altrettanto chiaro in ordine alla computabilità, o meno, nello spazio detentivo minimo pro-capite, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 CEDU, della superficie occupata dal letto singolo. E un recente arresto di legittimità, intervenuto sul punto (Sez. 1, n. 18681 del 26/04/2022) – dopo aver sottolineato l’importanza cruciale attribuita a detti fini dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza della Corte EDU alla libertà di movimento del detenuto all’interno della cella, e aver osservato che «la considerazione secondo cui il letto singolo può essere utilizzato per finalità ulteriori rispetto al riposo (leggere, giocare a carte, parlare ecc.), a differenza del letto a castello, non rileva per la decisione in punto di sovraffollamento» – ha aggiunto che «il principio affermato dalle Sezioni Unite faceva espresso riferimento allo spazio occupato dal letto a castello», ma non escludeva affatto «che la superficie occupata dai letti singoli non d[ovesse] essere detratta».

Ciò nondimeno, dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ha preso spunto un consistente indirizzo giurisprudenziale, che, valorizzando un passaggio della motivazione, ha ritenuto che la superficie del letto singolo vada sempre computata nello spazio minimo detentivo pro-capite, trattandosi di arredo suscettibile di spostamento che, come tale, non ostacola il libero movimento nella cella (ex plurimis: Sez. 6, n. 38565 del 11/10/2022; Sez. 1, n. 20786 del 26/04/2022; Sez. 1, n. 12774 del 15/03/2022, Talia, Rv. 282850-01; Sez. 6, n. 39197 del 28/10/2021; Sez. 1, n. 2597 del 12/01/2021, n. 2597).

6. Il Collegio non condivide questa conclusione.

Ritiene, al contrario, che l’intero costrutto logico-giuridico della richiamata decisione delle Sezioni Unite conduca a un esito diverso e opposto. L’unico esito, del resto, idoneo a ricondurre ad unità la giurisprudenza della Corte di cassazione e ad esaltarne la funzione di nomofilachia, intesa come garanzia dell’uniforme interpretazione della legge e dell’unità del diritto oggettivo nazionale, se si considera che proprio in materia di risarcimento da inumana detenzione – da tempo e senza eccezioni, prima e dopo le Sezioni Unite penali, Commisso – viene affermato dalle sezioni civili della Corte il principio secondo cui, ai fini del calcolo rilevante ai sensi dell’art. 35-ter pen., va scomputata «l’area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero  necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini».

Invero, affermano tali pronunce, nel caso del letto singolo come nel caso del letto a castello è «compromesso il “movimento” del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l’attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal “movimento”, il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente “libero”» (Cass. civ., Sez. 6, n. 5441 del 18/02/2022; Sez. 1, n. 5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020, Rv. 656636-01; Sez. 1, n. 25408 del 10/10/2019; Sez. 3, 16896 del 25/06/2019; Sez. 3, n. 4561 del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018, Rv. 647236-01).

7. A ben vedere, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, Commisso, contiene due proposizioni: una principale e l’altra che della prima rappresenta il corollario, arricchito quest’ultimo da un’esemplificazione.

Tali distinte proposizioni costituiscono l’esito di un percorso argomentativo complesso, nel quale le Sezioni Unite pervengono alla determinazione delle modalità di calcolo della superficie detentiva minima pro-capite attraverso la preliminare definizione del concetto di spazio detentivo individuale minimo.

8. La prima proposizione recita: «[N]ella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati […] si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella».

Si tratta di un principio direttivo chiaro, che le Sezioni Unite enucleano dal complesso della giurisprudenza della Corte EDU, opportunamente selezionata secondo i criteri di rilevanza indicati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 348 e 349 del 2007, n. 311 del 2009, n. 236 e 303 del 2011, n. 49 del 2015; v. anche Sez U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054-01).

In particolare, per pervenire a tale principio, le Sezioni Unite approfondiscono due passaggi della sentenza della Grande Camera della Corte EDU, 20 ottobre 2016, Mursié c. Croazia, quelli che affermano che «il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili» e che «è importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella».

Ad avviso del più autorevole Consesso, le due frasi devono essere lette congiuntamente, «sì da attribuire loro un significato effettivo e conforme alle finalità perseguite […] in relazione al divieto di pene inumane e degradanti».

Viene al riguardo sottolineato che l’interpretazione separata dei due passaggi «renderebbe il secondo parametro – quello di muoversi normalmente nella cella – assai generico e di difficile applicazione da parte del magistrato di sorveglianza, se non in casi eclatanti di manifesta impossibilità di spostamento».

Con l’ulteriore conseguenza che, ritenendo separate e autonome le due frasi della sentenza Mursié, «la verifica della possibilità del normale movimento dei detenuti nella cella divent[erebbe] un accertamento di fatto, di natura empirica, spettante al magistrato di sorveglianza, rispetto al quale non vi [sarebbe] spazio per dedurre con il ricorso per cassazione violazioni di legge».

Insomma, le Sezioni Unite abbracciano un’interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU (anche di quella concettualmente più distante dal meccanismo di calcolo “geometrico” e cogente espresso dalla sentenza-pilota Torreggiani c. Italia, che pure riguarda direttamente il nostro Paese ed ha riconosciuto l’incidenza degli arredi sullo spazio detentivo disponibile) espressamente volta ad attribuire preminente rilievo alla superficie destinata ad assicurare il normale movimento dei detenuti all’interno della cella.

Per le Sezioni unite, tra le possibili interpretazioni va preferita quella «favorevole al benessere dei detenuti», ai quali va «garantito uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento».

In questa chiave di lettura, che, come osservato in dottrina, fa dello spazio minimo detentivo una sorta di «riserva di libero movimento», quelle proposizioni vanno lette congiuntamente: occorre includere nel calcolo dello spazio disponibile l’area occupata dagli arredi che, potendo essere agevolmente rimossi, non ostacolano  il  «calpestio»;  mentre vanno detratti dal computo  gli arredi «tendenzialmente  fissi>>.

Va quindi in primo luogo rilevato che proprio nella prospettiva dello spazio detentivo minimo come «riserva di movimento» è consentito concludere con certezza che «la considerazione secondo cui il letto singolo può essere utilizzato per finalità ulteriori rispetto al riposo (leggere, giocare a carte, parlare ecc.), a differenza del letto a castello, non rileva per la decisione in punto di sovraffollamento» (così, testualmente, Sez. 1, n. 18681 del 2022, cit.; in senso conforme, vedi, prima delle Sezioni Unite, Commisso, Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514-01; Sez. F, n. 39207 del 17/8/2017; Sez. 1, n. 52219 del 9/9/2016, Sciuto, Rv. 268231-01; secondo le quali le diverse possibilità di utilizzo del letto, trattandosi di funzioni che non soddisfano la primaria esigenza di movimento, sono irrilevanti per escludere l’illecito convenzionale da sovraffollamento).

Più fondamentalmente, va sottolineato che il collegamento essenziale che le Sezioni Unite riconoscono tra lo spazio individuale disponibile e l’esigenza di garantire il normale movimento dei detenuti all’interno della cella riporta necessariamente ad una superficie minima che nella camera di detenzione deve essere libera e direttamente fruibile per la deambulazione e gli spostamenti degli occupanti. Il concetto espresso dalle Sezioni Unite coincide dunque con quello di superficie libera, perché non altrimenti occupata e agevolmente calpestabile, del resto ben presente e ripetutamente utilizzato nella giurisprudenza di Strasburgo (floor space) richiamata, alla pagina 19, nella stessa sentenza Commisso. Lo spazio disponibile è quello che consente il movimento agevole. La superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell’art. 3 CEDU è solo quella direttamente – o, comunque, agevolmente – funzionale alla libertà di movimento del recluso all’interno della cella.

9. La seconda proposizione discende dalla prima, della quale rappresenta un corollario, come fatto palese dall’uso della congiunzione che apre la frase: «pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello».

Se la superficie che rileva per l’art. 3 CEDU è quella «che assicura il normale movimento nella cella», dovranno essere «detratti da tale superficie gli arredi tendenzialmente fissi al suolo». Questa è la portata precettiva del principio, discendente quale corollario.

Il metodo di calcolo della superficie minima è definito, infatti, a partire dal concetto di spazio personale ritenuto rilevante.

Le Sezioni Unite attribuiscono a tale interpretazione una finalità positiva ben precisa. Quella di garantire ai detenuti «uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento rispetto a quello ricavabile dalla soluzione opposta».

Lo sfondo valoriale è quello del principio di umanità della pena – presidiato tanto dall’art. 3 CEDU, che dall’art. 27, terzo comma, Cost. – del quale le Sezioni Unite propongono la rilettura «alla luce dell’obiettivo di quantificare lo spazio minimo vitale per ogni detenuto, al fine di assicurare il pieno rispetto della dignità della persona nell’espiazione della pena», restituendo per tal via «al principio stesso un carattere di assolutezza che appartiene alla sensibilità di società e ordinamenti giuridici che hanno a cuore il pieno rispetto della persona, anche di chi è recluso».

Il fatto che tra gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, non computabili nella superficie utile, rientrino i letti a castello costituisce una esemplificazione del principio-corollario, dal quale – in questo contesto – non può trarsi la regola, di segno reciproco, della computabilità dei letti singoli.

10. Nella motivazione della sentenza Commisso esiste un riferimento ai letti singoli, ove si afferma (pagine 22 e ) che questi sono «mobili», perché «possono  essere  spostati  da  un  punto  all’altro  della  camera».

L’indirizzo giurisprudenziale, che qui si contrasta, ha ritenuto che detto riferimento imponga di ritenere i letti singoli come arredi suscettibili di spostamento, tali da non ostacolare il libero movimento nella cella, con la conseguenza che la superficie da essi occupata dovrebbe essere considerata per determinare lo spazio detentivo minimo disponibile pro-capite.

La frase immediatamente seguente della sentenza, tuttavia, precisa e delimita il precedente passaggio, allorché indica chiaramente che, «[i]n definitiva, la duplice regola dettata dalla Corte EDU può essere legittimamente interpretata nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all’altro della cella».

Le Sezioni Unite guardano quindi non solo alla dicotomia «arredo mobile­ arredo fisso», bensì anche alla facilità di spostamento del «mobile» che, proprio per questa ragione e a questa condizione, non ostacola il normale movimento all’interno della cella.

Ma non è solo la motivazione della sentenza Commisso a deporre in questo senso. Infatti, lo stesso principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si riferisce agli «arredi tendenzialmente fissi al suolo». Esso individua in tal modo una “categoria intermedia” tra fisso e mobile.

E questa categoria si riferisce chiaramente – anzi, necessariamente – ad arredi per loro natura mobili, posto che nessuna specificazione sarebbe stata necessaria per quelli fissi al suolo, come tali assolutamente inamovibili.

Tra gli arredi mobili, la sentenza seleziona quindi quelli che, pur essendo trasportabili da un punto all’altro della cella, non possono tuttavia essere trasportati facilmente. E tali arredi – mobili, ma non agevolmente trasportabili da un punto all’altro della cella – la sentenza equipara funzionalmente agli arredi fissi, in quanto, al pari di questi ultimi, essi limitano in modo significativo il libero movimento dei detenuti all’interno della cella.

Motivazione e principio di diritto della sentenza Commisso si saldano dunque perfettamente, illuminando l’uno la portata dell’altro.

Entrambi rispondono, del resto, alla medesima logica ed ai medesimi obiettivi, chiaramente espressi: quelli di garantire ai detenuti uno spazio minimo di «normale movimento» e di quantificarlo in modo «più ampio rispetto a quello ricavabile dalla soluzione opposta», al fine di assicurare, come già sopra sottolineato, il pieno rispetto dei principi di dignità della persona e umanità della pena.

A questo punto, è facile rilevare come, nella stessa prospettiva indicata dall’autorevole arresto, il letto singolo debba essere inteso come un «arredo tendenzialmente fisso», e quindi escluso dalla superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento dei soggetti ristretti.

È  infatti  contrario  alla  quotidiana,  comune  esperienza,  che  un  letto, ancorché non infisso al suolo, possa essere considerato un arredo suscettibile di facile amozione e trasporto all’interno di una stanza da parte di colui che abbia bisogno di muoversi nel medesimo locale per attendere alle sue normali attività.

Alla luce del principio direttivo sopra illustrato, che guarda alla superficie «utile al nomale movimento», pare in vero facilmente contestabile che arredi di notevole peso e ingombro, quale un letto completo di materasso, possano essere – per usare le medesime parole della sentenza Commisso – «facilmente spostati da un punto all’altro della cella», specie se le dimensioni di quest’ultima consentono, come nei casi soggetti a scrutinio ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., spazi personali agibili complessivi assai ridotti, limitati a 3 o 4 MQ.

Prima che col principio di umanità della pena, stella polare del superiore (OMISSIS), sostenere il contrario appare essere in insanabile conflitto col comune sentire.

11. Pur se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si riferisce testualmente, ed in modo meramente esemplificativo, solo alla necessità di detrarre la superficie occupata dai letti a castello da quella destinata al normale movimento all’interno della cella, deve dunque ritenersi che il costrutto argomentativo utilizzato per quell’affermazione fornisca un’univoca chiave interpretativa, che ineluttabilmente conduce all’estensione del medesimo principio di diritto ai letti singoli.

Certo è, in ogni caso, che il frammento di motivazione, sul quale si fonda, spesso in modo del tutto meccanico e apodittico, l’orientamento interpretativo che qui si contesta, non si è tradotto in un principio vincolante ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.

12. La ratio della pronuncia delle Sezioni Unite è, come si è visto, la stessa della giurisprudenza di legittimità delle sezioni civili: tanto nel caso del letto singolo, che in quello del letto a castello, è «compromesso il “movimento” del detenuto nella cella». Movimento che postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente «libero».

Ritenere il contrario produrrebbe conseguenze inaccettabili.

In primo luogo, perpetuerebbe una evidente divergenza tra la giurisprudenza delle sezioni penali e quelle civili della Corte sulla stessa materia, negando in radice la primaria missione nomofilattica e di unitario indirizzo nell’applicazione del diritto attribuita alla Corte di cassazione.

Provocherebbe inoltre effetti chiaramente estranei agli scopi perseguiti dalle Sezioni Unite, Commisso, espressamente volta a garantire uno spazio di movimento più ampio a disposizione dei detenuti in attuazione dei principi costituzionali e convenzionali di umanità della pena e di suo necessario orientamento alla rieducazione del condannato.

Senza contare le conseguenze paradossali, a più riprese segnalate in dottrina: la distinzione tra letti singoli e letti a castello – i primi di regola da computare nel calcolo dello spazio disponibile nella cella, gli altri sempre da detrarre – renderebbe per esempio possibile e conveniente per l’Amministrazione sostituire i letti incastellati con quelli singoli, pur se questi ultimi, a parità di posti, occupano una maggiore area calpestabile. Ciò che si tradurrebbe di fatto in una minore tutela dei detenuti e in una effettiva svalutazione del criterio del «normale movimento», in aperto contrasto con quanto deciso dalla Grande Camera della Corte EDU, Mursié c. Croazia (sulla scia, tra le altre, di Corte EDU, 10/1/2012, Ananyev e altri c. Russia).

Si aggiunga, come segnalato da condivisibile dottrina, che, mentre per la Corte EDU la dedotta violazione del criterio del normale movimento comporta l’inversione dell’onere della prova ai fini dell’accertamento dell’illecito convenzionale, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice non potrà autonomamente tener conto del criterio qualitativo ai fini di cui all’art. 35-ter O.P., potendo egli verificare solo se «la disposizione dei mobili all’interno della cella renda del tutto difficoltoso il normale movimento».

Pertanto, ove la decisione delle Sezioni Unite fosse interpretata in conformità all’orientamento qui avversato, la valutazione del giudice ex art. 35- ter ord. pen., relativa allo spazio disponibile per il normale movimento dei detenuti all’interno della cella, verrebbe ricondotta ad un calcolo meramente geometrico, nel quale nessuna considerazione verrebbe riservata, una volta detratta la superficie degli arredi fissi, agli arredi che, pur essendo per loro natura mobili, tuttavia, per il loro ingombro e/o il loro peso, siano suscettibili di limitare in modo rilevante la possibilità di normale movimento dei detenuti.

Quindi, nei numerosissimi casi relativi al computo dei letti singoli – arredo rinvenibile necessariamente in tutte le celle – il dictum delle Sezioni Unite si rivelerebbe meno favorevole per il detenuto rispetto alla regula iuris enunciata dalla Corte EDU, che al contrario impone in ogni caso l’accertamento che i detenuti abbiano «la possibilità di muoversi normalmente nella cella» (Corte EDU, Mursié c. Croazia; e, tra le altre, Corte EDU, 10/1/2012, Ananyev e altri c. Russia). Con le conseguenti, evidenti problematiche di tenuta convenzionale della soluzione adottata a livello nazionale.

13. Va infine rimarcato che il criterio di calcolo, che impone di detrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella, si pone in perfetta continuità tanto con la sentenza delle Sezioni Unite più volte citata, quanto con gli analoghi, risalenti orientamenti delle sezioni penali (Sez. 1, n. 13124 del 2017, ; Sez. 1, n. 12338 del 17/11/2016, dep. 2017; Sez. F, n. 39207 del 2017, cit.; Sez. 1, n. 52819 del 2016, cit.; tutti puntualmente richiamati dalle Sezioni Unite stesse).

Merita quindi ribadire che detto arresto del superiore Consesso non ha carattere innovativo, sia perché è intervenuto a dirimere un esistente contrasto, sia perché, come in esso espressamente affermato, dà applicazione nell’ordinamento interno alla giurisprudenza consolidata rappresentata, tra le altre, dalla sentenza della Grande Camera, Mursié c. Croazia e dalla sentenza pilota della Corte EDU, Torreggiani c. Italia.

Invero, i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite non introducono alcun elemento nuovo o imprevedibile nella indicazione dei presupposti per l’accertamento della violazione convenzionale, ma si limitano a confermare la valenza di principi già presenti in materia, quale quello della «facile amovibilità» degli arredi.

14. Il ricorso, alla luce di tutto quanto precede, è respinto, senza addebito di spese a carico del Ministero della Giustizia ricorrente (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 20/12/2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 4 maggio 2023.

SENTENZA -.