Assegno di separazione al coniuge solo se quest’ultimo ha cercato un’occupazione (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 10 febbraio 2025, n. 3354).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

ALBERTO GIUSTI                   – Presidente –

LAURA TRICOMI                    – Consigliere –

ROSARIO CAIAZZO               – Consigliere – Rel. –

FILIPPO D’AQUINO               – Consigliere –

ELEONORA REGGIANI          – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2915/2024 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) rappres. e difesa dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) per procura speciale in atti;

-ricorrente –

-contro-

(OMISSIS) (OMISSIS) rappres. e difeso dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) per procura speciale in atti;

– controricorrente­ –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, n. 781/2023, depositata il 31.10.2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con ricorso depositato il 4.03.2019 (OMISSIS) (OMISSIS) impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di Palmi aveva pronunciato la separazione personale da (OMISSIS) (OMISSIS) chiedendo che, in riforma della stessa sentenza, la separazione personale dei coniugi fosse addebitata alla moglie, rigettando la domanda della (OMISSIS) (OMISSIS) di riconoscimento del diritto aI mantenimento a carico del ricorrente, stante l’addebito alla stessa della separazione, e la circostanza che ella non aveva provato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 156 c.c. per tale riconoscimento; in subordine, veniva chiesto che fosse ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento.

Si costituiva in giudizio  (OMISSIS) (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello principale, e che fosse ordinato aI soggetto, individuato quale terzo, tenuto a corrispondere anche periodicamente somme di danaro al (OMISSIS) di versare direttamente all’appellata la somma stabilita a titolo di assegno mantenimento, ai sensi dell’art. 156, 6° comma, cod. civ.

Con sentenza del 31.10.23 la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di assegno di mantenimento a favore di (OMISSIS) (OMISSIS) confermandola nel resto.

Al riguardo, la Corte d’appello osservava che:

– l’appellante attribuiva aIla controparte la responsabilità deIla intollerabilità deIla convivenza come conseguenza dell’avvenuta violazione, da parte di quest’ultima, dei dovere coniugaIi per avere ella trascurato il marito, dedicandosi spesso ai social network, pur in presenza del marito, o per avere eluso i compiti di assistenza di quest’ultimo, come quando non aveva partecipato ai funerali del padre, nonché per avere abbandonato il domicilio domestico, senza però aver provato che gli episodi descritti fossero stati la causa dell’intollerabilità deIla convivenza;

– infatti, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno del coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, e di per se sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso é stato determinato dal  comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 648 def 15/01/2020);

– nella specie, il materiale probatorio acquisito non consentiva di affermare che il comportamento di uno od entrambi i coniugi fosse stata la causa del fallimento della convivenza;

– non era ravvisabile il diritto al mantenimento dell’appellata, in quanto l’istruttoria espletata in primo grado consentiva di accertare che ella avesse rifiutato un’offerta di lavoro (entrambi i testi escussi avevano confermato tale circostanza) e che non avesse mai fornito, nelle difese successive alle dichiarazioni dei testi, le ragioni di tale rifiuto, ne provato di aver ricercato un’occupazione, poiché aveva solo dedotto di avere inviato un curriculum in banca e di avere difficoltà a trovare un lavoro perché priva di autovettura;

– suIla scorta di taIi elementi, deIla durata del matrimonio, dell’assenza di prole, dell’età della moglie al momento della separazione, non era condivisibile la decisione del Tribunale di primo grado e la conseguente attribuzione di un assegno di mantenimento dell’importo di € 250;

– la (OMISSIS) non aveva in alcun modo provato – ma neppure dedotto – quale fosse il tenore di vita tenuto durante il matrimonio, peraltro durato appena quattro anni (dal 2006 al 2010, anno in cui si era trasferita presso i genitori), e che risultava pacifico non solo che ella fosse disoccupata e che al suo sostentamento provvedeva il marito, ma anche che tra i due coniugi vi fosse una rilevante disparità economica (come confermato dalle indagini patrimoniali disposte nel corso della causa di primo grado);

– la domanda riconvenzionale, di ordinare aI terzo tenuto a corrispondere anche periodicamente somme di danaro al ai sensi dell’art. 156, 6° comma, c.c., di versare direttamente alla (OMISSIS) (OMISSIS) la somma stabilita a titolo di assegno mantenimento in suo favore, era inammissibile perché nuova.

(OMISSIS) (OMISSIS) ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con unico motivo. (OMISSIS) (OMISSIS) resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

L’unico motivo denunzia violazione o faIsa applicazione degIi artt. 156 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., ed omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. (art. 360 comma 1, n.ri 3 e 5 c.p.c.), per aver la Corte d’appello rigettato la domanda di assegno di mantenimento in favore deIla ricorrente.

Al riguardo, la (OMISSIS) (OMISSIS) lamenta che: nel corso del giudizio era risultato come fosse il marito a provvedere aI sostentamento deIla famiglia, nel mentre la moglie si occupava deIla gestione deIla casa familiare, apportando alla famiglia il suo lavoro domestico, e come il primo fosse titolare di un ingente patrimonio immobiliare e di un reddito adeguato (in media uno specializzando in medicina percepisce uno stipendio che ammonta a circa 1.700 euro mensili e la somma percepita, quindi, e pari a circa 22.700 euro lordi all’anno); la Corte territoriale non si era attenuta ai principi di diritto desumibiIi daIla giurisprudenza di questa Corte, senza considerare da un lato, circa il tenore deIla vita matrimoniale, che tra i due coniugi vi fosse una rilevante disparita economica (come confermato dalle indagini patrimoniali disposte nel corso deIla causa di primo grado), e dall’altro l’effettiva possibilità di reperire un lavoro adeguato in una Regione come la Calabria che conosce notoriamente taIi problemi; la Corte di merito, pur citando gli elementi di fatto che avevano portato il Tribunale di PaImi a riconoscere l’assegno di mantenimento in favore della ricorrente (lo stato di disoccupazione della (OMISSIS) (OMISSIS) la circostanza che aI suo mantenimento provvedesse il marito; la rilevante disparita economica e i fatti che ne avevano determinato l’importo: rifiuto dell’offerta di lavoro, mancata prova di averlo cercato, durata del matrimonio, assenza di prole ed età della moglie al momento della separazione), non aveva fornito una logica e precisa motivazione sulle circostanze che l’avevano indotta a non condividere la decisione del Tribunale in merito a tali elementi di fatto, fondando il rigetto della domanda di assegno esclusivamente sulla circostanza secondo la quale la ricorrente non avesse fornito la prova di essersi efficacemente adoperata nella ricerca di un lavoro, cosi facendo cattivo uso del patere discrezionale di valutazione deIla prova ex artt. 115 e 116 c.p.c. .

II motivo é inammissibile.

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine aI lavoro proficuo dei medesimi, quale patenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini deIla determinazione deIla misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, quaIora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 5817/2018: in applicazione di tale principio la s.c. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso il diritto al mantenimento del coniuge, in ragione della pacifica esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate).

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionaIi, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa deIla mancanza di adeguati redditi propri, previsto daII’art. 156 c.c., pur essendo espressione deI dovere solidaristico di assistenza materiale, non puo estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 20866/2021; n. 24049/21; n. 234/20215).

NeIla specie, in applicazione del citato consolidato orientamento di questa Corte, la doglianza in esame é dunque inammissibile, poiché la questione deIla rilevante disparità delle condizioni reddituaIi tra i coniugi é da ritenere preclusa dall’accertamento preliminare deIla mancata prova dell’adeguata ricerca di lavoro, tanto più che é emersa la mancata accettazione di un’offerta di lavoro e la mancata allegazione dei motivi del rifiuto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile ii ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore deIla parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre aIla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deIla ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Casi deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21 gennaio 2025.

Il Presidente

Alberto Giusti

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2025.

SENTENZA – copia non ufficiale -.