REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDO Guidi – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23050-2022 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nonché 494 intervenienti;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) (OMISSIS) ed (OMISSIS) (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
GOVERNO ITALIANO;
– intimato –
per revocazione della sentenza n. 8600/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 16/03/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale conclude affinché le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino inammissibile il ricorso.
Rilevato che:
(OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante (OMISSIS) (OMISSIS) quest’ultimo anche in proprio, il (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante, nonché 495 intervenienti ai sensi dell’art. 105 c.p.c., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di (OMISSIS) (OMISSIS) proponendo le domande di seguito riportate.
«Nel merito – Accertati preliminarmente:
a) la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell’ordinamento giuridico italiano: n. 811 del 1947; D.Lgs.CPS. n. 1430del 1947; Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10, comma 1, art. 117, comma 1, art. 120, comma 2; L. 3054 de 1952; D.P.R. n. 27 ottobre 1954, L. Cost. n. 1 del 1963, artt. 1,2,4,70;
b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell’ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l’esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo Italiano verso l’attuale (OMISSIS) (OMISSIS) la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo Italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite;
c) il fatto che per l’ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (D.Lgs. CPS 1430 del 1947, art. 2 ratificato con L. n. 3054 del 1952) e per successivi principi e norme costituzionali (art. 10, comma 1, art. 117, comma 1 e art. 120, comma 2; L. Cost. n. 1 del 1963, art. 4);
Dichiararsi:
1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell’attuale (omissis) of (omissis) la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel (omissis) internazionale del (OMISSIS) of (OMISSIS) tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusa Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.
2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato o dell’amministrazione civile provvisoria dell’attuale (omissis) of (omissis) e del suo (omissis) internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi e altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell’ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica italiana e del suo governo verso l’attuale (omissis) of (omissis) ed di loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.
3) Spese legali rifuse come per legge.
Con piena riserva della International Provisional Representative of the (OMISSIS) of (OMISSIS) – (OMISSIS), e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale prevista dal Trattato di Pace con l’Italia del 10 Febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento, gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.
In via preliminare cautelare nonché in eventuale ulteriore di merito, nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell’autotutela, disporsi che vengono dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:
a) le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell’attuale (OMISSIS) of (OMISSIS) la cui amministrazione provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel (OMISSIS) internazionale del (OMISSIS) of (OMISSIS);
b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell’Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l’art. 1 dell’Allegato X del Trattato di Pace e l’art. 2. del suo Allegato VII, ratificati ed eseguiti nell’ordinamento italiano con D.Lgs. CPS n. 1430 del 1947 e L. n. 3054 del 1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al (OMISSIS) of (OMISSIS) ed al suo (OMISSIS) internazionale;
c) l’esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della (OMISSIS) i (OMISSIS) – (OMISSIS) of (OMISSIS) ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse. – Onorari di legge con accessori integralmente rifusi».
L’adito Tribunale dichiarò l’inammissibilità della domanda.
Proposto appello (OMISSIS) (OMISSIS) in proprio, il (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nonché gli intervenienti in primo grado, la Corte d’appello di (OMISSIS) rigettò l’impugnazione per difetto assoluto di giurisdizione.
Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione (OMISSIS) (OMISSIS) in proprio, il (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nonché gli intervenienti in primo grado, affidando le sorti dell’impugnazione a undici motivi.
Con sentenza n. 8600 del 16 marzo 2022 queste Sezioni Unite rigettarono il ricorso.
Osservò la Corte che ricorreva il difetto assoluto di giurisdizione perché le domande erano volte a negare «la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, come tale governata, chiedendo al giudice ordinario riconoscere l’esistenza di altra entità statuale (o comunque di soggetto dotato di sovranità su quel territorio) e, al contempo, di inibire ad esso Stato italiano di esercitare, di per sé o per se stesso, l’imposizione fiscale – e con ciò elidendo i doveri fondamentali di solidarietà sociale ex art. 53 Cost. le funzioni amministrative correlate, nonché quelle rivolte a qualsiasi riscossione di carattere patrimoniale o ad incidere sulla titolarità privata di beni mobili ed immobili, anche in esecuzione “di sentenze e di altri atti decisori”, così da disconoscere, nel medesimo ambito territoriale, anche l’esercizio effettivo della funzione giurisdizionale, che, pur tuttavia, contraddittoriamente, i ricorrenti hanno attivato con la presente azione giudiziale.
Sicché, quest’ultima – complessivamente volta ad accertare e far dichiarare la non spettanza allo Stato italiano di poteri ed attributi della sua sovranità su una porzione di territorio sulla quale la medesima sovranità è esercitata -, seppure, in via di mera ed astratta ipotesi, fosse sorretta dal diritto positivo e, segnatamente, da trattati internazionali (ratificati o meno), veicola domande non proponibili dinanzi a qualsiasi giudice, poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto».
(OMISSIS) (OMISSIS) in proprio, il (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nonché gli intervenienti in primo grado, hanno proposto ricorso per revocazione sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi da una parte l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), dall’altra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Demanio.
E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis. co. 1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte.
È stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia travisamento della domanda.
Osserva la parte ricorrente che non era stato chiesto al giudice italiano di disconoscere o disattivare la sovranità dello Stato Italiano su una parte del suo territorio costituzionale, né era stato chiesto al giudice di riconoscere altre entità statuali diverse da quelle già riconosciute dalle leggi dell’ordinamento italiano, ma che, al contrario, la domanda era stata indirizzata ai giudici, compresa la Corte di Cassazione, che esercitano la giurisdizione sull’attuale (OMISSIS) of (OMISSIS) senza l’intenzione di modificare i confini costituzionali dello Stato italiano, per cui il difetto assoluto di giurisdizione dichiarato in sentenza non ha alcuna relazione con la domanda.
Il motivo è inammissibile.
L’errore revocatorio denunciato avrebbe ad oggetto l’erronea identificazione del contenuto dell’originaria domanda nonché del motivo di ricorso per cassazione.
Al riguardo è sufficiente rammentare che l’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di “errore di fatto” denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018).
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022).
In questo quadro, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Cass. n. 3760 del 2018).
Con il secondo motivo si denuncia travisamento radicale dei poteri e delle funzioni giurisdizionali della Corte di Cassazione, che spettano in relazione al (OMISSIS) of (OMISSIS) dal (OMISSIS) (OMISSIS).
Osserva la parte ricorrente che il (OMISSIS) of (OMISSIS) non può essere dichiarato “giuridicamente inesistente e mai esistito” e perciò tuttora soggetto alla sovranità dello Stato italiano, in realtà cessata su di esso per legge dal 15 settembre 1947 in esecuzione di un Trattato di Pace multilaterale ratificato ed eseguito, che il giudice nazionale ha soltanto l’obbligo di eseguire, e non ha comunque titolo né potestà di dichiarare “superato”, modificato o decaduto.
L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento del motivo in esame.
Con il terzo motivo si denuncia pretermissione totale delle evidenze di legge richiamate e documentate negli atti di causa.
Il motivo è inammissibile.
La censura veicola un motivo di revocazione avente ad oggetto la “pretermissione” di legge non previsto dagli artt. 391 bis e 395 cod. proc. civ..
Al riguardo va rammentato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata riconducibile all’ipotesi della violazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 4584 del 2020).
Il ricorso è dunque complessivamente inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento del secondo motivo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate e Agenzia del Demanio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. ll5 del 2002, inserito dall’art. l, comma l7 della l. n. 228 del 20l2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 9 maggio 2023.
Depositato in cancelleria, oggi 16 maggio 2023.