REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Presidente –
Dott. VIGANLE Lucia – Consigliere –
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –
Dott. DAWAN Daniela – Rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) ROBERTO nato a (OMISSIS) il 12/10/1983;
avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DANIELA DAWAN;
lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. PASQUALE SERRAO D’AQUINO che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, riqualificato l’originario reato di cui all’art. 646 cod. pen. in quello di cui all’art. 624 cod. pen., ha confermato la sentenza di colpevolezza, emessa dal Tribunale cittadino, nei confronti di (OMISSIS) Roberto, condannandolo, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS) Cinzia.
2. La (OMISSIS) aveva concluso un contratto con la ditta (OMISSIS) Traslochi e Montaggi affinché trasportasse tutto il mobilio contenuto in un alloggio di Rivoli nella nuova abitazione di Treviso.
Gli accordi intercorsi con il (OMISSIS), interlocutore per conto della predetta ditta, e la (OMISSIS) prevedevano che il mobilio sarebbe stato prelevato dall’alloggio di Rivoli il 18/09/2013 e montato in quello di Treviso il 19/09/2013.
Il 18/09/2013 si presentavano a Rivoli l’imputato, il fratello Antonio e il padre, i quali, smontati i mobili, li caricavano su un camion Mercedes, allontanandosi con l’accordo che si sarebbero presentati alle ore 08:00 di fronte all’abitazione di Treviso per completare il trasloco.
Alle ore 05:05 del 19/09/2013, (OMISSIS) inviava alla (OMISSIS) un sms in cui affermava di aver dovuto ritardare la partenza perché il padre aveva avuto un infarto.
Nei giorni seguenti, la (OMISSIS) inviava all’imputato numerosi messaggi in cui chiedeva notizie della salute del padre e aggiornamenti sulla consegna dei mobili.
L’imputato riferiva alla donna che il padre si era aggravato.
Il 22/09/2013 le inviava un sms in cui sosteneva che il padre era morto, rassicurandola che l’avrebbe chiamata il giorno seguente.
Il (OMISSIS) non manteneva fede alla promessa e la (OMISSIS) cominciava ad inviargli altri sms dal tono preoccupato ed incalzante.
Nelle successive telefonate, (OMISSIS) adduceva altre scuse, quali quella di dover provvedere alle esequie del padre e della sua impossibilità di guidare il camion perché sprovvisto della relativa abilitazione alla guida.
Il 28/09/2013, l’imputato inviava alla persona offesa un sms in cui affermava che si sarebbe fatto sentire e le avrebbe dato le spiegazioni del caso.
Anche questa rassicurazione, tuttavia, risultava vana sicché lo stesso giorno la persona offesa formalizzava atto di querela.
Raggiunto ancora per telefono dalla (OMISSIS), l’imputato affermava di dover sentire il suo avvocato e il suo commercialista.
Smetteva poi di rispondere alle chiamate della (OMISSIS).
Recatasi dai Carabinieri di Treviso, la donna accertava che il camion non era intestato alla (OMISSIS) Traslochi e montaggi e che l’autovettura su cui viaggiava l’imputato era intestata ad un cittadino egiziano; accertava altresì che nel luogo (a Cigliano) in cui avrebbe dovuto trovarsi la sede della ditta in questione vi era solo un’abitazione civile, risultando sconosciuta la (OMISSIS) Traslochi.
La raccomandata inviata alla sede di quest’ultima veniva restituita non recapitata e con la dicitura “destinatario irreperibile”.
3. Il ricorrente propone due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo, denuncia la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto non attendibile la dichiarazione della teste (OMISSIS) Micaela, socia della ditta, la quale ha riferito di un sequestro e di un successivo fallimento della stessa.
3.2. Con il secondo motivo, eccepisce l’erroneità dell’applicazione della legge, in relazione alla riqualificazione del reato operata dalla Corte territoriale. Il sequestro escluderebbe il dolo dell’imputato con riguardo al reato di furto.
4. In data 15/03/2022, l’avvocato Gianluca (OMISSIS), difensore dell’imputato, ha fatto pervenire conclusioni scritte a sostegno dei motivi di ricorso, altresì eccependo l’intervenuta prescrizione del reato.
5. Il Procuratore generale ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Giova ricordare, in via preliminare, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare i fatti estintivi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. eventualmente configurabili, ivi compresa la prescrizione sopravvenuta dopo la pronunzia impugnata (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
2. Sul primo motivo, espresso peraltro in termini assai generici, la Corte del merito ha adeguatamente risposto osservando come correttamente il Tribunale abbia attribuito scarso rilievo alle dichiarazioni della (OMISSIS) la quale ha reso, si legge nella sentenza impugnata, una deposizione «lacunosa, imprecisa e largamente reticente, limitandosi sostanzialmente ad affermare di non ricordare nulla dei fatti, dato il tempo trascorso».
La notizia, fornita da costei, in ordine al sequestro di cui si è detto, sarebbe stata appresa dal fratello del prevenuto; da fonte, dunque, pienamente coinvolta nell’illecito, dato che anche costui aveva partecipato al “trasloco” e vanamente rassicurato la parte lesa al telefono.
Nelle telefonate e nei messaggi scambiati con la (OMISSIS), l’imputato, peraltro, mai aveva fatto cenno ad un sequestro subito dal padre per giustificare la perdita di possesso dell’intero mobilio, né l’imputato ha reso dichiarazioni nel corso del giudizio atteso che a questo non ha partecipato.
3. Parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza, il secondo motivo.
Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, non essendovi dubbi che il (OMISSIS) si era illegittimamente impossessato dei beni di proprietà della (OMISSIS), la sua condotta andava qualificata come furto e non appropriazione indebita, avendo l’imputato, nella sua qualità di trasportatore, la mera detenzione dei beni e non un autonomo potere dispositivo su di essi.
I Giudici di appello hanno fatto perciò buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte Suprema, secondo cui integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma sulla cosa stessa (Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino e altro, Rv.273639).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2022.