Avvocati: per l’indennità di trasferta basta la prova del trasferimento (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 11 luglio 2022, n. 21890).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZO Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRICUOLO Mauro – Rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25778-2021 proposto da:

(OMISSIS) FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA (OMISSIS), giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il 5/7/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Vercelli con ordinanza del 6 luglio 2021 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Francesco (OMISSIS) avverso il decreto con il quale erano stati liquidati i compensi maturati per l’assistenza prestata in favore di persona imputata in un processo penale ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, nell’opposizione si lamentava che non fosse stata liquidata l’indennità di trasferta nonché che fosse stato negato il rimborso delle spese di viaggio, commisurate ad un quinto del costo del carburante, avendo l’opponente fatto uso di un autoveicolo proprio.

Il Tribunale quale giudice dell’opposizione riteneva che l’art. 15 del DM n. 55 del 2014, applicabile alla fattispecie, correla il riconoscimento dell’indennità di trasferta ed il diritto al rimborso delle spese di viaggio, nel caso di uso di autoveicolo proprio del difensore, alla prova che il viaggio abbia effettivamente avuto luogo con l’impiego di un mezzo del difensore, prova della quale l’opponente non aveva fornito adeguata documentazione.

Avverso tale ordinanza (OMISSIS) Francesco propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini dell’eventuale discussione orale.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 27 del DM n. 55/2014.

Si ricorda che il ricorrente è iscritto al Foro di Torino e che l’attività processuale per la quale è stata richiesta la liquidazione dei compensi e delle spese si è invece svolta dinanzi al Tribunale di Vercelli.

Dai verbali di causa emerge che il ricorrente ha partecipato, in un caso personalmente ed in un altro a mezzo sostituto processuale, avvalendosi di un avvocato facente parte dello stesso studio, a due udienze dinanzi al Tribunale di Vercelli, così che a fronte della prova dell’avvenuto spostamento, non poteva essere negato il diritto al rimborso delle spese vive, calcolate sulla scorta del parametro di cui all’art. 27 del citato DM (e cioè in misura pari ad un’indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e di parcheggio).

Il provvedimento impugnato ha negato il rimborso reputando necessario offrire la prova anche dell’effettivo utilizzo del proprio autoveicolo, prova che però non può essere fornita laddove, come pur è consentito, l’interessato ometta di servirsi della rete autostradale ovvero non effettui un rifornimento di carburante.

La necessità di una puntuale documentazione si pone invece, come si ricava dalla stessa norma, nel caso in cui sia richiesto anche il rimborso delle spese di pedaggio e di parcheggio.

Il secondo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto l’ordinanza ha rigettato in toto l’opposizione, senza avvedersi che accanto al mancato rimborso delle spese si lamentava anche il mancato riconoscimento dell’indennità di trasferta, in ogni caso dovuta una volta documentato lo spostamento dalla propria sede professionale del difensore.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Effettivamente, quanto alla liquidazione dell’indennità di trasferta, ancorché il motivo richiami erroneamente il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., lo stesso è volto a denunciare un’omessa pronuncia da parte del giudice dell’opposizione su di una specifica censura del ricorrente che si doleva del fatto che, oltre al rimborso delle spese vive, non fosse stata riconosciuta la spettanza dell’indennità di trasferta che compete al difensore, una volta che abbia documentato il proprio spostamento presso un luogo diverso da quello della propria sede professionale, ai fini dell’espletamento del mandato difensivo.

L’ordinanza impugnata ha invece del tutto omesso di fornire risposta a tale specifica doglianza, reputando erroneamente assorbita la questione de qua per effetto del rigetto della censura che investiva il rimborso delle spese vive, e ciò pur essendo quest’ultimo profilo indipendente da quello concernente la spettanza dell’indennità di trasferta, come appunto si ricava dalla sessa formulazione letterale dell’art. 15 del DM n. 55 del 2014, che con l’utilizzo della congiunzione “e” chiarisce come si tratti di spettanze suscettibili di cumulo.

Del pari fondata è la prima censura.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, il precedente di questa Corte richiamato in motivazione (Cass. n. 17898/2003), lungi dall’affermare il principio della necessità della puntuale prova dell’utilizzo del veicolo appartenente al difensore per il rimborso delle spese parametrate al costo del carburante, si limita piuttosto ad affermare che l’indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell’effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all’udienza o ad altra attività difensiva (in tal senso si veda altresì Cass. n. 22951/2016, secondo cui l’indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive ragguagliato all’indennità chilometrica dovevano essere riconosciuti in relazione alle udienze tenute per le quali era stata fornita prova della partecipazione).

La decisione gravata, nel pretendere la documentazione anche dell’utilizzo del veicolo personale del difensore, pur a fronte della dimostrazione dell’effettivo spostamento dello stesso al fine della partecipazione alle attività processuali svoltesi dinanzi al Tribunale di Vercelli, ha quindi violato le norme di cui alla rubrica del motivo in esame, e deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vercelli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Vercelli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria l’11 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.