Black-out notturno per la linea telefonica mobile: niente ristoro economico per il cliente (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 9 novembre 2021, n. 32812).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14300-2020 proposto da:

(OMISSIS) GASPARE, elettivamente domiciliato in ROMA, al Lungotevere di (OMISSIS), n. 21, presso lo studio dell’avvocato DANIEL (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

WIND TRE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via in (OMISSIS) n. 71, presso lo studio dell’avvocato STEFANO (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19639/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

E’ impugnata da Gaspare (OMISSIS), con unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 11 dell’Allegato A alla delibera n. 73/11/Cons., all’art. 2 lett. e) del d.lgs. n. 206 del 2005 e all’art. 1, lett. j), allegato A alla delibera n. 347/18/Cons., la sentenza del Tribunale di Roma n. 19639 del 14/10/2019, che, quale giudice di appello sul Giudice di Pace, ha riformato la sentenza di primo grado in punto di legittimazione ma ha comunque rigettato le domande proposte dal (OMISSIS), compensando le spese di lite del primo grado di giudizio, in quanto era stata accolta una censura formulata dal (OMISSIS) e lo ha condannato alle spese del secondo grado di giudizio.

Resiste con controricorso Wind Tre S.p.a.

La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata, secondo il rito di cui all’art. 375 cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità dell’impugnazione è stata ritualmente comunicata alle parti.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

Il ricorso è inammissibile, sia per carenza di adeguata specificità in ordine alle censure, tutte di carattere fattuale e comunque senza che sia esattamente riportato il testo e la forma dell’asserito reclamo inoltrato, il cui mancato riscontro dovrebbe dare luogo al risarcimento del danno, per mancata risposta al reclamo, sia in quanto non risulta adeguatamente censurata l’affermazione del Tribunale relativa all’insussistenza di un inadempimento, sia primario, ossia in termine di disservizi, sia in termini di mancata risposta al (preteso) reclamo.

Sui due punti si rileva che il testo dell’asserito reclamo non risulta in alcun modo riportato, in quanto il ricorrente fa riferimento soltanto, pure non riportandone il testo, ad una missiva, firmata dal suo ricorrente in questa sede di legittimità (avvocato Daniel (OMISSIS)) nella veste di procuratore, con la quale si lamentava il mancato riconoscimento dell’indennizzo per il disservizio.

Il ricorso si appunta sul fatto che al reclamo non sarebbe stato fornito riscontro in forma scritta, ma omette del tutto di riportare il testo del reclamo o comunque i suoi estremi o comunque gli atti, nei quali, nelle fasi di merito, esso è stato indicato o trascritto.

A tanto consegue l’inammissibilità della censura relativa all’indennizzo per mancato riscontro al reclamo in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto:

a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione;

b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi;

c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte;

d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammesso da Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011 Rv. 619317 – 01).

In relazione alla domanda risarcitoria, formulata in via primaria dal (OMISSIS), per il disservizio telefonico del 13/06/2014 il vizio denunciato è del tutto inidoneo, in quanto si incentra sulla violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, mentre, viceversa, avrebbe dovuto assumere a parametro il n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

In ogni caso, pur nell’esercizio del potere qualificatorio della censura deve rilevarsi l’inconsistenza del motivo, in quanto la sentenza d’appello ha, con motivazione ampia ed esaustiva, dato conto delle ragioni per le quali il giorno 13/06/2014 non poteva ritenere esservi verificato un disservizio sulla linea telefonica mobile intestata al (OMISSIS), in quanto dai tabulati telefonici prodotti dalla WIND Tre S.p.a. risultava che la linea era stata funzionante dalle primissime ore del mattino (ossia da poco dopo le ore cinque) e fino alla sera (poco oltre le ore venti) e che nella stessa giornata la copertura del servizio era stata interrotta soltanto su alcune zone del territorio nazionale («a macchia di leopardo»), con la conseguenza che doveva escludersi un adempimento connotato da gravità ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. e comunque, questo non aveva inciso sulla situazione soggettiva del (OMISSIS).

La sentenza impugnata non è, pertanto, incisa in alcun modo dalle censure mosse con l’unico motivo di ricorso.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato del tutto inammissibile.

Per le spese di questo giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, valutata l’attività professionale espletata e il valore della controversia.

Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/ 2020 Rv. 657198- 05).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro in euro 900,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre IVA e CA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile, in data 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria, addì 9 novembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.