REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai Magistrati
Dott. Vito Di Nicola – Presidente –
Dott. Angelo Matteo Socci – Consigliere –
Dott. Aldo Aceto – Consigliere –
Dott. Emanuela Gai – Rel. Consigliere –
Dott. Giuseppe Noviello – Consigliere –
Motivazione semplificata
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 11/04/2022 del Tribunale di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Stefano Tacci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di L’Aquila ha condannato l’imputato, alla pena di€ 500,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile della violazione di cui agli artt. 108 e 159 comma 2, lett. b) del d.lgs n. 81 del 2008 (capo a) e artt. 122 e 159 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 81 del 2008 (capo b).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla prova dell’attribuzione delle violazioni all’imputato, quale amministratore unico della (omissis) (omissis) srl, assenza di valutazione critica degli elementi di prova, mero riferimento alla sussistenza del capo di imputazione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all’art. 606 comma 1, b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’omessa risposta sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. tenuto conto che l’imputato aveva adempiuto alle prescrizioni eliminando le conseguenze del reato.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di cui all’art. 606 comma 1, b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo e quarto motivo di ricorso. Nel resto è inammissibile.
5. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, in punto affermazione della responsabilità per le violazioni in materia antinfortunistica accertate, nella sua qualità di amministratore unico della (omissis) prospettando, il ricorrente, l’assertività della motivazione che, invero, risulta congrua e pertinente avendo il Tribunale ritenuto dimostrata la responsabilità penale del ricorrente sulla scorta del verbale di accertamento e prescrizione redatto dall’Ispettorato del lavoro di (omissis) dalla testimonianza dell’Isp. (omissis) a fronte della quale il ricorrente lamenta la generica mancata valutazione di “ulteriori emergenze probatorie”.
6. È fondato il secondo motivo di ricorso.
Il ricorrente, in sede di conclusioni all’udienza dell’11 aprile 2022, aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen.
Il Tribunale dopo avere dato atto che l’imputato aveva ottemperato alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni, con conseguente eliminazione delle violazioni contestate, ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità non sussistendo i presupposti di cui all’art. 131 bis cod.pen.
Sotto un primo profilo la decisione di diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità appare assertiva e non considera, quale circostanza, l’avvenuta eliminazione delle violazioni contestate che, come ha affermato la pronuncia Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249 – 01, che, in un caso analogo di eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, ne aveva ritenuto la rilevanza a tali fini, ed aveva annullato la sentenza impugnata, atteso che l’esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza.
Ma in ogni caso deve ora considerarsi che il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150/2022, prevede non solo l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la “condotta susseguente al reato”.
La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022 e tenuto conto della natura sostanziale, essa è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e – solo per questi ultimi – la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, c. 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01).
Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 – 01).
In particolare, nella vicenda in esame, assume particolare rilevanza la considerazione, ai fini della valutazione della gravità dell’offesa, anche della condotta susseguente al reato, elemento che la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla previgente formulazione della norma, escludeva dal novero degli elementi da apprezzare proprio perché non espressamente previsto, e dovendosi perciò valutare la misura dell’offesa nel momento di consumazione del reato (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249 – 01; Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, P., Rv. 278555).
Per effetto dell’indicata modifica, invece, la condotta post factum è uno – ma non certamente l’unico, né il principale – degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l’offesa.
Il giudice potrà perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere “susseguenti” al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell’offesa.
Ciò vale non solo nel caso in cui le condotte susseguenti riducano il grado dell’offesa – quali le restituzioni, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino dello stato dei luoghi, l’accesso a programmi di giustizia riparativa, o, come nel caso in esame, l’intervenuta eliminazione delle violazioni accertate dagli organi ispettivi – ma anche, e specularmente, quando delle condotte aggravino la lesione – inizialmente “tenue” – del bene protetto (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, non mass.).
La sentenza va sul punto annullata con rinvio al Tribunale di L’Aquila.
7. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Rileva, il Collegio, che il giudice ha motivato la mancata concessione in ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato.
Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza – l’onere di motivazione per il diniego dell’attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 4407:L, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), elementi positivi che non vengono allegati.
8. È fondato anche il quarto motivo di ricorso.
La sentenza impugnata ha omesso di rispondere alla richiesta, formulata in sede di conclusioni a verbale, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Censura che verrà in rilievo nell’ipotesi in cui il Tribunale rigetti la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex 131 bis cod.pen.
9. Conclusivamente la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila, limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod .pen. e, all’esito di tale valutazione, alla eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel resto il ricorso è
Rileva il Collegio che, tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione per complessivi 109 giorni), la prescrizione del reato maturerà il 3 novembre 2023, e che quando, come nella specie, la Corte di cassazione, non essendosi verificata la causa estintiva della prescrizione del reato, annulli la sentenza con rinvio al giudice di merito per l’applicabilità o meno dell’art. 131-bis cod. pen. (e quindi al cospetto di un annullamento parziale avente ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell’esistenza del fatto reato e della responsabilità dell’imputato) – nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267590 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità ai punti concernenti l’applicabilità dell’art. 131 bis cod.pen. e della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di L’Aquila.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 09/06/2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 26 luglio 2023.