Corretto il calcolo dell’IVA sulle spese di lite per il legale del Comune che, come cliente finale é soggetto all’imposta (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 2 maggio 2023, n. 11352).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10714/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS) Via (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

COMUNE di (OMISSIS) in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS), giusta procura in calce;

controricorrente

avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 7142/2021 depositata il 29/10/2021.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023, dal Consigliere relatore, Dott. Cristiano Valle,

osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) (OMISSIS) propose opposizione al precetto a lui notificato dal Comune di (OMISSIS) in forza di un credito vantato da quest’ultimo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Velletri, per spese di lite resesi necessarie per il recupero di un credito del Comune per erogazione di acqua potabile.

L’opposizione contestava, tra l’altro, la debenza dell’IVA sulle prestazioni professionali, rilevando che il Comune è titolare di partita I.V.A. e la può, quindi, far valere in discarico.

Il Tribunale di Velletri rigettò l’opposizione e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7142 depositata il 29/10/2021, ha confermato la decisione del primo giudice.

Avverso la decisione della Corte territoriale ricorre (OMISSIS) (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS).

Per l’adunanza camerale del 6/02/2023, il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I due motivi censurano come segue la sentenza d’appello: violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme di legge, di cui agli artt. 1 e 4 comma 5 del d.P.R. n. 633 del 26/10/1972, 115 cod. proc. civ e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme di legge, di cui all’art. 91 cod. proc. civ in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Il primo motivo si incentra sull’affermazione della non debenza dell’imposta.

Il secondo invoca una compensazione delle spese, almeno parziale.

Il ricorso è infondato, in quanto la sentenza della Corte d’Appello di Roma, con motivazione corretta in diritto, ha rigettato l’impugnazione, rilevando, tra l’altro, che l’I.V.A. sulle spese di lite era stata correttamente  calcolata in relazione alle tabelle professionali e che l’ente pubblico territoriale è, nella specie, «cliente finale» ed è a tale titolo soggetto all’imposta (cioè non può scaricarla ulteriormente, ossia, nel caso di specie, secondo la prospettazione insita in ricorso, sul difensore di cui si è avvalso, che, però, a questo punto non potrebbe più recuperare l’I.V.A. e sarebbe indebitamente inciso dal prelievo fiscale; in generale, sul punto della spettanza dell’imposta sulle spese legali si veda utilmente Cass. n. 11877 del 22/05/2007 Rv. 596718 – 01).

Il motivo ribadisce le prospettazioni già disattese nel merito, senza peraltro contrastare le argomentazioni della Corte territoriale e confondendo, volutamente, l'(eventuale) attività commerciale del Comune con il caso in esame, nel quale si doveva solo pagare un avvocato che aveva seguito il recupero del credito (per prestazioni idriche).

E’, peraltro, da escludere che nell’avvalersi di un legale esterno per la propria difesa in giudizio l’ente pubblico abbia posto in essere un’attività di tipo commerciale.

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

Il secondo mezzo concerne la compensazione delle spese legali, che sono state poste del tutto legittimamente a carico del (omissis) in considerazione dell’infondatezza dell’opposizione in entrambi i gradi di merito, cosicché non risultava alcun margine per la loro compensazione, né la statuizione del giudice di merito è utilmente censurabile in punto di mancata compensazione (Cass. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 – 01).

Il ricorso, inoltre, non contesta in alcun modo il computo delle stesse.

La censura di cui al secondo mezzo è, pertanto, anch’essa, infondata, ove non inammissibile.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.