LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Andreina Giudicepietro – Presidente –
Dott. Valentino Lenoci – Consigliere –
Dott. Marcello Maria Fracanzani – Consigliere –
Dott. Rosanna Angarano – Consigliere –
Dott. Giuliano Tartaglione – Consigliere – rel. –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23325/2023 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;
–ricorrente–
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS);
–controricorrente–
e
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;
–intimata–
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, n. 2848/18/2023, depositata in data 2 maggio2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere dott. Giuliano Tartaglione;
Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava alla (OMISSIS) s.r.l. la presa in carico n. 01(OMISSIS)8000, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TFM0(OMISSIS)/2019 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Benevento, per Euro 112.458,38.
La contribuente impugnava la presa in carico innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento deducendo l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
La CTP rigettava il ricorso ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita a mezzo posta tramite consegna ad un dipendente.
2. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania riformava la sentenza gravata rilevando la nullità della notifica dell’avviso di accertamento: «nel caso in esame non è possibile in alcun modo evincere il nominativo della persona che ha ricevuto la notifica né l’appellata ha in primo o secondo grado allegato chi sarebbe; ne deriva che la mancata indicazione del nominativo della persona pur qualificata come “dipendente” addetto alla ricezione compromette inevitabilmente la validità della notifica che, in assenza di tale indicazione, non può dirsi perfezionata».
3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo.
L a società ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024.
Considerato che:
1. Con l’unico strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione art t . 2700 c.c. e 139 e 145 c.p.c. (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte del secondo grado erroneamente ritenuto che la firma illeggibile del dipendente che riceve il plico presso la sede della società renda nulla la notifica, laddove l’illeggibilità della firma del sottoscrittore, qualificatosi come dipendente e fisicamente presente presso la sede della società, é circostanza ininfluente ai fini della validità della notifica (v., inter alia, Cass. civ., v, n. 37828 del 2022)».
Pacifica la circostanza che l’atto sia stato notificato presso la sede della contribuente, e ricevuto da una persona qualificatasi come ‘dipendente’, l’illeggibilità della sottoscrizione di chi ha ricevuto l’atto sarebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità, irrilevante ai fini della validità della notifica.
Il motivo è fondato.
In materia di sottoscrizione illeggibile del destinatario della notifica dell’avviso di accertamento, questa Corte ha affermato che quando, come nella specie, l’atto venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa, come nella specie, a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata.
In tal caso, infatti, deve presumersi che la persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Incombe, invero, sulla società destinataria della notifica l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio.
È, pertanto, irrilevante che il consegnatario dell’atto sia rimasto ignoto, ove non sia stato provato che questi fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass. n. 37828/2022 con riferimento alla notifica ad una società, Cass. n. 30916/2022 con riferimento alla notifica ad una persona fisica).
Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto secondo cui è irrilevante, ai fini della validità della notificazione, la deduzione della circostanza della illeggibilità della firma del consegnatario, sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità (Cass. 11/03/2021, n. 6910), sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario non fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata, come nella specie, la consegna presso la sede o i locali dell’impresa.
2. La CGT di secondo grado, nel dichiarare l’invalidità della notifica – eseguita presso la sede della società – per il sol fatto di essere rimasto ignoto il consegnatario qualificatosi come dipendente della società destinataria dell’atto, non ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati da questa Corte in subiecta materia.
3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettandosi l’originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado di merito possono essere compensate stante l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità in materia, mentre quelle del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese del merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024
Il Presidente
Andreina Giudicepietro
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2024.