Furto ed evasione non bastano per revocare i domiciliari (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 16 giugno 2022, n. 23603).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe – Presidente –

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere –

Dott. BONI Monica – Consigliere –

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 21/01/19xx;

avverso l’ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette le conclusioni del PG, Dott.ssa Silvia SALVADORI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa ex art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 a Ciro (OMISSIS), ex collaboratore di giustizia, uscito dallo speciale programma di protezione per capitalizzazione.

Ciro (OMISSIS) è stato denunciato perché ritenuto responsabile del reato di furto di materiale edile – alcune confezioni di pittura e pannelli isolanti e una canalina per acqua piovana – e del reato di evasione, perché il materiale edile fu asportato da un cantiere fuori dagli orari in cui Ciro (OMISSIS) era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio.

2. Il Tribunale ha preso in esame le risultanze di indagine e le allegazioni difensive, ritenendo implausibili le versioni dei fatti riferite dalle persone indicate dalla difesa e dunque non credibile l’affermazione di Ciro (OMISSIS) di estraneità ai fatti.

Ha quindi rilevato che sono venute meno le condizioni per far proseguire l’espiazione della pena in forma extramuraria, perché il comportamento tenuto dall’interessato evidenzia l’inidoneità della misura ad assolvere le finalità special-preventive, la proclività di (OMISSIS) alla trasgressione dei precetti penali e l’incapacità di aderire a stili di vita socialmente adeguati.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Ciro (OMISSIS), che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione.

L’ordinanza avrebbe dovuto fornire una lettura adeguata anche alla luce dei fatti ancora non compiutamente accertati, raffrontandoli con l’imponente attività collaborativa prestata e con il comportamento sempre corretto e coerente serbato durante la misura alternativa.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il ricorrente, come chiarito alla polizia giudiziaria, è rimasto estraneo ad ogni addebito.

Ha proposto denuncia per calunnia, ha allegato il verbale di dichiarazioni di Omar Mirko (OMISSIS), che ha escluso l’esponente da qualsivoglia responsabilità, e di altre persone informate sui fatti.

Il Tribunale avrebbe dovuto effettuare un giudizio comparativo tra l’entità, modesta, del presunto illecito commesso e il percorso rieducativo compiuto dal ricorrente.

Oltre ad aver dato un contributo collaborativo qualificato, il ricorrente ha tenuto regolare condotta intramuraria, ha fruito dello speciale programma di protezione, ottenendo la capitalizzazione finale, e non ha esitato a proporre formale controquerela appena saputo dei fatti ingiustamente a lui attribuiti.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha compiutamente argomentato per la ricostruzione del fatto illecito contestato al ricorrente e ha superato, con motivazione adeguata.

I rilievi difensivi in punto di estraneità all’addebito, ma non ha criticamente esaminato il fatto, sì come delineato e privo di una intrinseca elevata gravità, nel contesto degli elementi che qualificano il percorso rieducativo compiuto.

Non ha quindi tenuto conto del principio di diritto, più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui “la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un’intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l’entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto” – Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Rv. 279341; v., inoltre, meno di recente, Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 266001, per la quale “la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un’intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l’entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino ad essa compiuto (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca, che il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciato, senza considerare il complessivo andamento della misura ed il grado di rieducazione raggiunto dall’interessato, ma sulla base soltanto di un episodio di lesioni lievi, per il quale l’imputato era stato, peraltro, prosciolto per remissione di querela)”.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino perché provveda a riesaminare la vicenda spiegando quale sia, e per quale specifica ragione, l’incidenza del fatto criminoso valutato, in sé di non particolare gravità trattandosi di un furto di beni di valore modesto e di una evasione dal luogo di restrizione domiciliare di qualche ora, sui risultati trattamentali raggiunti e sul percorso di risocializzazione compiuto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso, il 1° giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.