Grava sulla parte che contesti l’autenticità del testamento olografo proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e fornire le relative prove (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 17 novembre 2023, n. 31974).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIO BERTUZZI                 Presidente

LINALISA CAVALLINO          Consigliere

VINCENZO PICARO              Consigliere

ROSSANA GIANNACCARI    Consigliere-Rel.

VALERIA PIRARI                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20195/2021 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis) (omissis) che la rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) + 12

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1109/2020 depositata il 19/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere dr. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 12.08.2003 (omissis) (omissis) + 12, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Lucera (omissis) (omissis) moglie del de cuius esponendo che (omissis) (omissis) con testamento olografo del (omissis) l’aveva designata come erede universale; gli attori sostennero che il testamento olografo era nullo e/o inesistente perché proveniente dalla mano della (omissis) in quanto il de cuius non sapeva ne leggere ne scrivere; chiesero quindi al Tribunale di accertare la falsità del testamento olografo, il loro riconoscimento della qualità di eredi pro quota in concorso con la vedova e qualora fosse stato accertato che (omissis) (omissis) era l’autrice della falsificazione di essere riconosciuti quali unici eredi legittimi.

Si costituì (omissis) (omissis) (omissis) per resistere alla domanda e in via riconvenzionale chiese la restituzione delle somme sborsate per le migliorie e le addizioni apportate sui beni relitti.

Il Tribunale di Foggia con sentenza non definitiva dichiaro inammissibile la domanda di accertamento negativo dell’autenticità del testamento previa qualificazione della domanda come querela di falso perché non proposta personalmente dalla parte o dal suo procuratore speciale.

Con sentenza definitiva il Tribunale di Foggia dichiarò (omissis) (omissis) indegna a succedere per aver formato il testamento falso, dichiarò aperta la successione ab intestato e rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.

L’appello proposto da (omissis) (omissis) venne rigettata dalla Corte d’appello di Bari.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne che la proposizione della domanda di accertamento negativo dell’autenticità della scheda testamentaria si desumesse implicitamente dalla proposizione della domanda di petizione di eredita da parte degli eredi legittimi e dalla domanda di indegnità a succedere azioni oggettivamente incompatibili con la validità ed efficacia della scheda testamentaria.

Le risultanze della CTU potevano essere utilizzate nel giudizio di nullità del testamento in quanto la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova in senso proprio ed e sottratta alla disponibilità delle parti sicché una volta acquisita al processo può essere utilizzata indipendentemente dall’interesse perseguito dalla parte.

Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) sulla base di due motivi di ricorso.

(omissis) (omissis) + 12, sono rimasti intimati.

Con ordinanza interlocutoria del 10.2.2023 il collegio ha autorizzato la ricorrente a rinnovare la notifica che non era andata a buon fine nei confronti di (omissis) (omissis).

Effettuata regolarmente la notifica la parte intimata non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia l’erronea interpretazione della domanda attorea ed il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c.; la ricorrente contesta l’attività interpretativa della domanda di petizione dell’eredità e della domanda di indegnità a succedere ritenendo che in esse fosse contenuta implicitamente la domanda di accertamento negativo dell’autenticità della scheda testamentaria.

Secondo parte ricorrente la Corte era incorsa in errore in quanto la domanda tendente a far accertare e dichiarare la falsità del testamento risultava già espressamente contenuta nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio ed era stata dichiarata inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta querela di falso.

Conseguentemente le ulteriori domande di petizione di eredità e dichiarazione di indegnità a succedere avrebbero dovuto essere rigettate perché era mancata la pronuncia sulla falsità del testamento, stante l’inammissibilità della domanda dichiarata dal Tribunale di Lucera.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova in quanto gli attori avrebbero dovuto provare la falsità del testamento. La Corte di merito avrebbe, pertanto, errato nell’acquisire la prova della falsità attraverso una CTU sostituendosi alla totale inerzia di parte attrice..

I motivi che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 12307/2015 ( cui si e uniformata tra le altre Cassazione civile sez. II 17/08/2022 n. 24835) hanno stabilito il seguente principio: “La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della relativa prova secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.

La sentenza é in linea con tale principio.

La questione del difetto di autografia e stata sollevata dagli attori in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento e la causa di nullità e stata identificata nel difetto di autografia del testamento; l’interpretazione della Corte d’Appello  nella  parte  in  cui  ha  ravvisato  nella  deduzione della nullità del testamento a causa della sua formazione da parte di terzi una domanda di accertamento negativo dell’autenticità del testamento e pertanto giuridicamente corretta.

L’accertamento come affermato dalla Corte di appello non era precluso dalla pronuncia di inammissibilità della querela di falso che era stata adottata per mancanza di presupposti formali sicché essa non impediva l’esame in ordine alla dedotta nullità del testamento.

Ne vi e stata un’inversione dell’onere della prova in quanto l’accertamento della falsità e stata provata tramite CTU che, sia nell’ipotesi di consulenza tecnica deducente sia in quella percipiente, non e qualificabile come mezzo di prova in senso proprio avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze.

Essa e rimessa al potere discrezionale del giudice il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta ( Sez. 3 – Sez. 3 Sentenza n. 4792 del 26/02/2013; Sez. 3 sentenzan.6155 3 del 13/03/2009; Sez. 3 Sentenza n. 88 del 08/0 1/2004 ).

Ne consegue che il giudice può  affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti ma anche quello di accertare i fatti stessi ed in tal caso e necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n.3717 dell’ 08/02/2019).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13 comma 1-quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione in data 11 luglio 2023

Il Presidente

Mario Bertuzzi

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.