Segnali di malfunzionamento del veicolo ignorati dal conducente: condannato per il conseguente sinistro mortale (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 16 novembre 2023, n. 46190).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. DONATELLA GALTERIO – Presidente –

Dott. CLAUDIO CERRONI – Consigliere –

Dott. ALDO ACETO – Consigliere –

Dott. ANTONIO CORBO – Relatore –

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis), nato ad (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte d’appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni, per le parti civili costituite, dell’avvocato (omissis) (omissis), nelle quali si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio;

lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’avvocato (omissis) (omissis), che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2023, la Corte d’appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di (omissis) (omissis) per il reato di cui all’art. 589, primo, secondo e quarto comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione.

Secondo quanto ricostruito in sede di merito, anche all’esito del giudizio di rinvio, (omissis) (omissis), in data 17 ottobre 2014, nel condurre un autoarticolato composto da un trattore e da un semirimorchio, non si sarebbe avveduto della vibrazione e del forte rumore provenienti dall’assale posteriore destro del trattore, preannuncianti l’avulsione della coppia di ruote poste su detto assale, non avrebbe regolato l’andatura del veicolo in modo utile da prevenire la perdita di controllo dello stesso, che sarebbe seguito all’avulsione delle ruote, ed avrebbe perciò colposamente invaso l’opposta corsia di marcia, impattato un’autovettura e così cagionato la morte di tre persone.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello indicata in epigrafe (omissis) (omissis), con atto sottoscritto dall’avvocato (omissis) (omissis), articolando due motivi, preceduti da un’ampia premessa, nella quale si sintetizzano le vicende processuali e, in particolare, gli esiti dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio di rinvio.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 43, terzo comma, cod. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della colpa generica e specifica.

Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente valutato il contenuto delle dichiarazioni del consulente tecnico del Pubblico ministero, decisive ai fini dell’affermazione di responsabilità.

Si premette che la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n 21561 del 11/05/2021) aveva chiesto di approfondire se, dati l’intervento di riparazione eseguito sul trattore poche settimane prima dell’incidente e le rassicurazioni ricevute dall’officina interna all’azienda di autotrasporti cui apparteneva il veicolo, vi fossero reali motivi di allarme tali da indurre l’imputato a cambiare stile di guida o a fermarsi.

Si rappresenta, poi, che il consulente tecnico del Pubblico Ministero ha escluso sia anomalie o criticità relative al montaggio ed alla stabilità delle ruote rilevabili o attribuibili all’intervento di manutenzione, in quanto questo è stato eseguito ben 5.400 km. prima dell’incidente, sia, proprio per la «normalità» di tale intervento, vibrazioni, rumori e malfunzionamenti sovrapponibili o simili a quelli manifestatisi nei minuti precedenti all’avulsione delle ruote.

Si aggiunge che il teste (omissis) ha avvalorato le dichiarazioni dell’imputato di essere stato rassicurato circa possibili vibrazioni o rumori provenienti dal trattore poi causa dell’incidente, perché ha riferito che detto veicolo:

a) era stato sottoposto, su richiesta dell’imputato, in data 11 ottobre 2015, a manutenzione, con conseguente sostituzione sia di un ammortizzatore dell’asse anteriore, sia delle ruote posteriori;

b) subito dopo la riparazione era stato consegnato ad altro autista, senza verificarne il funzionamento;

c) trascorso qualche giorno era stato riconsegnato da questo autista all’imputato senza alcuna segnalazione di problemi di funzionamento.

Si osserva, ancora, che le dichiarazioni del teste (omissis), il quale ha escluso di aver rassicurato l’imputato dopo l’esecuzione della manutenzione circa possibili rumori o vibrazioni, riferendo l’eventualità degli stessi alla diversa misura degli pneumatici montati in occasione dell’intervento di manutenzione, sono altamente sospette, perché (omissis) è il capo-officina della società proprietaria del trattore.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 589 e 45 cod. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione degli istituti della forza maggiore e del caso fortuito. Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente escluso la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.

Si segnala che il consulente tecnico del Pubblico Ministero ha escluso sia l’esistenza di fattori di allarme per l’imputato immediatamente prima del sinistro, sia la rilevanza della velocità, e che, perciò, l’evento è stato determinato da una concatenazione di eventi ai quali l’imputato era nell’impossibilità di opporsi.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nel chiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, osserva che le censure consistono in una istanza di rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali.

4. Il difensore del ricorrente ha presentato, unitamente alle conclusioni scritte, anche memoria, nella quale ripropone le censure esposte nei due motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la configurabilità di una condotta colposa dell’attuale ricorrente, deducendo che il medesimo non aveva particolari ragioni per fermarsi prima di perdere il controllo del veicolo, come desumibile dalle dichiarazioni del consulente tecnico del pubblico ministero e del teste (omissis), e stante l’inattendibilità di quelle del teste (omissis).

2.1. Ai fini dell’esame delle censure, è utile partire dalle ragioni poste a base della sentenza di annullamento con rinvio.

La Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, in particolare, ha precisato: «Si ritiene pertanto necessario che venga approfondito, in sede di merito, se i malfunzionamenti segnalati dall’imputato all’officina aziendale presentassero analogie sintomatiche con le anomalie emerse in occasione dell’incidente e descritte dal consulente del P.M. ing. (omissis); e se quindi, avuto particolare riguardo agli interventi precedentemente eseguiti sull’autoarticolato e alle rassicurazioni ricevute, vi fossero realmente motivi di allarme tali da dover indurre il (omissis), nel breve arco di tempo indicato dal consulente tecnico, a modificare il proprio assetto di guida o a fermarsi per verificare cosa stesse accadendo».

2.2. Il Giudice del rinvio ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato dopo aver compiuto attività istruttoria, procedendo ad esame del consulente tecnico del Pubblico Ministero, ingegnere (omissis), nonché dei testi (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), tutti addetti all’officina in cui era avvenuta l’ultima manutenzione del veicolo.

2.2.1. Nell’esporre le proprie motivazioni, la sentenza impugnata riporta innanzitutto il contenuto delle dichiarazioni da essa acquisite. In particolare, si rappresenta che l’ingegnere (omissis):

1) ha chiarito che l’intervento di manutenzione del precedente 20 settembre, fu costituito dal cambio dell’intero treno gomme del camion, quindi di mera routine;

2) ha escluso che detto intervento si fosse concluso con un insufficiente serraggio dei dadi, perché il camion percorse successivamente 5.400 km., e, quindi, fu impiegato per un tempo molto superiore a quello nel quale si sarebbero staccate le ruote se la loro avulsione avesse trovato causa nell’insufficiente serraggio dei dati;

3) ha osservato che la “normalità” della manutenzione effettuata esclude la manifestazione, e, quindi, la segnalazione di problemi di malfunzionamento sovrapponibili o simili a quelli palesatisi nei minuti precedenti all’avulsione;

4) ha escluso che gli pneumatici montati in occasione della manutenzione del 20 settembre potessero comportare problemi di alcun genere.

Si espone, poi, che il teste (omissis):

1) ha escluso che, in occasione dell’intervento di manutenzione, egli avesse ricevuto segnalazioni di anomalie, o avesse notato deformazioni o altri problemi impattanti l’assetto delle ruote;

2) ha precisato che egli avrebbe notato anomalie o malfunzionamenti incidenti sulla stabilità delle ruote, allorché aveva proceduto alla loro sostituzione, perché «si nota tutto togliendo la ruota dal mezzo»;

3) ha escluso espressamente sia di aver ricevuto dall’imputato segnalazione di problemi concernenti l’assetto delle ruote, sia, più in generale, di aver mai parlato con lo stesso prima o dopo la manutenzione, e, quindi, di averlo rassicurato dopo l’intervento circa eventuali possibili rumori o vibrazioni future, perché questi sarebbero stati da ascriversi alla diversa misura dei nuovi pneumatici.

Si segnala, quindi, che il teste (omissis):

1) ha riferito di aver sostituito, in data 11 ottobre, un ammortizzatore dell’asse anteriore del veicolo e le ruote posteriori, siccome usurate;

2) ha precisato che prima della riparazione il veicolo poteva provocare sobbalzi alla cabina di guida, ma non una vibrazione continua o rumore;

3) ha detto che l’esecutore materiale del lavoro fu (omissis) (omissis), che il veicolo fu consegnato dopo la riparazione all’autista (omissis) (omissis), il quale non segnalò alcun problema e a sua volta riconsegnò il mezzo di trasporto all’attuale ricorrente;

4) ha affermato che con nessuno dei due autisti vi fu alcuna interlocuzione dopo l’intervento;

5) ha aggiunto che prima del distacco di una ruota, come avvenuto in occasione dell’incidente, «si avverte qualche cosa».

Si evidenzia, infine, che:

a) il teste (omissis) (omissis) ha detto di non sapere nulla della riparazione;

b) il teste (omissis) (omissis) ha escluso di aver parlato con l’autista dopo la riparazione.

2.2.2. La sentenza impugnata, a questo punto, afferma di ritenere:

a) provata la possibilità per l’imputato di percepire, nei minuti precedenti il distacco delle ruote, rumori e oscillazioni;

b) irrilevante la causa del distacco ai fini del giudizio di responsabilità;

c) esclusa la prestazione di rassicurazioni esplicite o implicite all’imputato in ordine ai rumori e alle vibrazioni poi verificatisi nei minuti precedenti l’incidente.

Per quanto riguarda il primo punto, si osserva che la conclusione della percepibilità di rumori ed oscillazioni prima dell’avulsione delle ruote, e per alcuni minuti, risulta indicata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, ingegnere (omissis), confermata dal teste (omissis), e coerente con i rilievi effettuati sul luogo del sinistro.

Si precisa, in particolare, che:

a) dei dieci dadi fissanti le ruote che si sfilarono solo cinque furono trovati vicini, mentre gli altri non furono proprio trovati nonostante lunghe ricerche, e quindi deve ritenersi si fossero staccati da tempo;

b) la deformazione dei quattro perni e di tutti i fori evidenziano come, «per un significativo lasso di tempo», le ruote girarono non in asse con il mozzo, provocando perciò rumori ed oscillazioni;

c) le parti superficiali dei cerchi delle ruote recavano tracce di strisciamento, e quindi, vennero in contatto fra loro per un certo tempo;

d) è perciò ipotizzabile una dinamica in cui l’originario svitamento di un dado comportò la deformazione del suo perno, il quale andò ad interporsi tra il disco e la pinza del freno, provocando così vibrazioni che causarono prima lo svitamento dei quattro dadi non trovati, quindi lo svitamento degli ultimi cinque dadi, invece repertati;

e) la conferma di questa dinamica si evince anche dal luogo di ritrovamento delle due ruote avulse a distanza di diverse centinaia di metri tra di loro, e precisamente la prima al km. 41,154, e la seconda al km. 41,920, siccome questa circostanza evidenzia come una parte del percorso fu necessariamente effettuata con una sola delle due ruote montate sull’assale posteriore destro del trattore.

Con riferimento al secondo punto, si rappresenta che, ai fini del giudizio di responsabilità, è irrilevante quale sia stata la causa del distacco, cioè il difetto di fabbricazione o l’insufficiente serraggio dei dadi, perché la contestazione all’imputato è di non essersi fermato, col freno motore e scalando le marce, o con i sistemi frenanti ad aria compressa, dopo le «forti avvisaglie», costituite dai rumori e dalle vibrazioni, di «un sempre più irregolare assetto di marcia, tale da non consentire la prosecuzione del viaggio senza pericolo per sé e per gli altri».

In ordine al terzo punto, concernente eventuali preventive rassicurazioni esplicite o implicite all’imputato in ordine a possibili rumori e vibrazioni del tipo di quelle verificatesi, si segnala che l’esistenza di tali rassicurazioni è esclusa sia dalle prove testimoniali acquisite, sia da ragioni logiche.

Si rileva precisamente che:

a) nessuno dei testi ha riferito di rassicurazioni fornite all’imputato dopo gli interventi di sostituzione degli pneumatici e dell’ammortizzatore;

b) l’anomalia percepita in precedenza, determinativa della sostituzione di un ammortizzatore, provocava, come chiarito dal teste (omissis), scossoni e sobbalzi, ma non rumori e vibrazioni del tipo di quelle percepite prima del sinistro;

c) in ogni caso, le avvenute riparazioni non erano certamente tranquillizzanti rispetto ai rumori ed alle vibrazioni verificatisi subito prima dell’incidente.

2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in questa sede sono immuni da vizi, e, anzi, le censure proposte si risolvono, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione delle acquisizioni istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.

Invero, la sentenza impugnata ha chiarito, sulla base di precisi elementi e di regole di esperienza e di tecnica sicuramente accettabili, che:

a) l’avulsione delle ruote del veicolo guidato dall’imputato, dalla quale scaturì l’incidente, fu preceduta da vibrazioni e rumori continui avvertibili per un apprezzabile lasso di tempo dal medesimo imputato;

b) l’imputato non aveva ricevuto alcuna preventiva rassicurazione su tali rumori, e ragionevolmente non poteva trarla in via implicita dagli interventi precedentemente effettuati sul trattore;

c) era quindi umanamente esigibile da parte dell’imputato lo specifico comportamento prudente costituito dall’attivazione dei comandi di arresto del mezzo di locomozione.

In particolare, la decisione oggetto di scrutinio, esaminando la specifica questione che la sentenza di annullamento con rinvio aveva chiesto di approfondire, ha spiegato perché deve escludersi che l’imputato abbia avuto rassicurazioni esplicite o implicite, in correlazione con le attività di manutenzione del veicolo, all’esito di un puntuale esame delle dichiarazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, ingegnere (omissis), e di tutti i meccanici intervenuti sul veicolo, ivi comprese quelle del teste (omissis), evocate a discarico dalla difesa, nonché di ulteriori, non implausibili, valutazioni di ordine logico.

3. In parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e in parte manifestamente infondate, sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano il mancato riconoscimento, nella vicenda in esame, del caso fortuito e della forza maggiore, deducendo l’omessa considerazione delle dichiarazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, ingegnere (omissis), laddove hanno escluso fattori di allarme per l’imputato immediatamente prima del sinistro, nonché la rilevanza della velocità, di poco superiore ai limiti massimi consentiti.

Si è già detto in precedenza, ai §§ 2.2.2 e 2.3., che il consulente tecnico del Pubblico Ministero, ingegnere (omissis), non solo non ha escluso la presenza di fattori di allarme per l’imputato immediatamente prima del sinistro, ma li ha precisamente rilevati ed indicati, individuandoli nei rumori e nelle vibrazioni avvertibili per un significativo lasso di tempo.

Si è inoltre precisato che l’esistenza dei rumori e delle vibrazioni, costituenti appunto specifici fattori di allarme, e la loro percepibilità da parte dell’imputato per un non brevissimo lasso di tempo, è stata affermata anche sulla base di ulteriori elementi di prova e di specifiche valutazioni tecniche.

La percepibilità di rumori e vibrazioni “sospette” per un apprezzabile lasso di tempo da parte dell’imputato, la possibilità per il medesimo di fermare il mezzo da lui guidato, e la ragionevolezza di ricorrere a tale condotta in via prudenziale, nonché l’idoneità della stessa ad evitare l’evento lesivo poi verificatosi, indipendentemente dalla irrilevanza del superamento dei limiti di velocità, sono elementi che, unitariamente considerati, escludono la possibilità di configurare il caso fortuito o la forza maggiore.

Ed infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell’agente, quello cui lo stesso abbia dato causa con la sua condotta negligente o imprudente (così, tra le tantissime, Sez. 4, n. 36883 del 14/07/2015, Procopio, Rv. 264416-01, e Sez. 4, n. 10823 del 25/02/2010, Giambruno, Rv. 246506-01).

Inoltre, in termini analoghi, si precisa che il caso fortuito consiste in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente (cfr. Sez. 4, n. 6982 del 19/12/2012, dep. 2013, D’Amico, Rv. 254479-01, e Sez. 3, n. 1814 del 18/12/1997, dep. 1998, Rosati, Rv. 209868-01).

Inoltre, sempre, secondo l’insegnamento costantemente ripetuto della giurisprudenza, l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l’evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145-01), e comunque si concreta in un evento derivante dalla natura o dall’uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito, quale vis maior cui resisti non potest (v., ad esempio, Sez. 4, n. 8826 del 21/04/1980, Ruggieri, Rv. 145855-01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.

Il ricorrente, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 1.755,00 oltre accessori di legge.

Devono infatti riconoscersi, delle voci indicate nella nota spese presentata dal difensore della parte civile, e datata 5 settembre 2023, quelle relative alla fase di studio della controversia e alla fase decisionale, ma non anche quella riferita alla fase introduttiva del giudizio, posto che la parte civile non ha svolto alcuna attività riconducibile a tale fase.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 1.755,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in data 26/09/2023.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2023. 

SENTENZA – copia non ufficiale -.