Guida in stato di ebbrezza. Sul ricorso del P.G. distrettuale, la Cassazione statuisce la revoca della patente di guida nei confronti dell’imputata (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 16 dicembre 2020, n. 35982).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente – 

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Rel. Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) (OMISSIS) Roberta nata a Pordenone il 16/09/1974;

avverso la sentenza del 03/04/2019 del TRIBUNALE di VICENZA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ugo BELLINI;

lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto accogliersi il ricorso del PG distrettuale.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vicenza, su richiesta dell’imputato, cui ha prestato consenso l’ufficio del pubblico ministero, ha applicato a (OMISSIS) (OMISSIS) Roberta, la pena di mesi quattro di arresto e di euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis C.d.S.

2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge il Procuratore Generale presso la Corte di Appello d Venezia denunciando violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che segue, ex lege, alla ipotesi in contestazione quando sia altresì riconosciuta la circostanza aggravante dell’avere provocato un incidente stradale.

3. Il Sostituto procuratore generale presso la Cassazione chiedeva l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta fondato in quanto l’art. 186 comma 2 bis C.d.S. prevede che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida quando il valore alcolemico accertato nel conducente sia superiore alla soglia di 1,5 g/l.

A sua volta l’art. 186 comma 2 quater C.d.S. prevede che “le disposizioni relative alle sanzioni di cui ai commi due e due bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti” mentre il giudice di Vicenza ha applicato una sanzione amministrativa temporanea.

2. Invero con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez. VI, 20.11.2008, PG in proc. Cuomo, 241611; sez. II, 26.11.2013, PG in proc. Cargnello, Rv. 257871).

Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all’accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (sez. U. 26.9.2019 n. 21369, Melzani Rv. 279349; sez. V, 13.11.2019, Letizia Anna Maria, Rv. 277552).

3. Conseguentemente deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria da applicare dovendo applicarsi nella specie la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta statuizione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina, disponendo la sostituzione con la revoca della patente medesima.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.