Illegittimo il licenziamento del lavoratore che in una assemblea sindacale in maniera minacciosa, con parole scurrili e inurbani, si rivolge al rappresentante sindacale (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 15 dicembre 2020, n. 28630).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

SENTENZA

sul ricorso 8027-2018 proposto da:

MECCANICA CAINELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AREZZO 30 SCALA B INT 10, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CORONA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIACONU VASILE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato ANGELA MODENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 15/02/2018, R.G.N. 103/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 15 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Trento, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Rovereto, accoglieva la domanda proposta da Vasile Diaconu nei confronti della Meccanica Cainelli S.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al Diaconu dalla Società datrice, ai sensi dell’art. 10, lett. B, del CCNL per le imprese metalmeccaniche del 15.10.2009, per aver proferito frasi minacciose all’indirizzo di un componente della RSU aziendale nel corso di una assemblea.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover dare rilievo al contesto in cui si era verificato l’accaduto ed in particolare alla circostanza che, nel corso dell’assemblea sindacale, era in discussione una problematica, sollevata dallo stesso Diaconu, sulla quale il componente della RSU era in aperto dissenso, tanto che i due già avevano avuto una discussione all’esito della quale il Diaconu aveva chiesto la sostituzione del rappresentante sindacale, non riconducibile, in relazione a ciò, la condotta del Diaconu alla ipotesi contemplata dal codice disciplinare in base alla quale era stata mossa la contestazione, non ravvisandosi né il grave nocumento morale o materiale subito dall’azienda per effetto della condotta né gli estremi del reato nel comportamento del Diaconu, atteso che le sue intemperanze verbali, per essere egli aduso alle stesse, non potevano riflettere un serio proposito, ma semmai tale da risultare ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 9 del CCNL applicabile, suscettibile tuttavia di una sanzione meramente conservativa.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Diaconu.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 4, I. n. 300/1970, come novellato dalla I. n. 92/2012 e 10, lett. B), CCNL per le imprese metal meccaniche del 15.10.2009, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per aver applicato il regime sanzionatorio della tutela reale del posto di lavoro pur a fronte della ricorrenza del fatto nella sua materialità.

Con il secondo motivo, posto sotto la medesima rubrica, la Società ricorrente lamenta l’incongruità dell’iter logico – argomentativo dalla Corte territoriale posto a base della pronunzia resa, inficiato dall’omessa considerazione della rilevanza agli effetti dell’ipotesi di cui al codice disciplinare posta a base della contestazione di qualsiasi condotta che sia in “connessione” con il rapporto di lavoro.

Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e delle norme di legge e di contratto di cui ai precedenti motivi è prospettata in relazione all’asserita erroneità del convincimento in base al quale la Corte territoriale esclude la ravvisabilità nella specie di un nocumento morale o materiale in danno della Società ricorrente.

Con il quarto motivo, rubricato in termini identici al primo ed al secondo motivo, la Società ricorrente censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la riconducibilità della condotta all’ipotesi qualificata come disciplinarmente rilevante dall’art. 9 del CCNL applicabile ma suscettibile di una sanzione meramente conservativa.

I quattro motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, dovendosi ritenere, contrariamente a quanto prospettato dalla Società ricorrente nella propria impugnazione, la piena coerenza con l’accertamento istruttorio eseguito della ricostruzione in fatto accolta dalla Corte territoriale, incentrata sulla non serietà della minaccia di morte proferita dal lavoratore nei confronti del rappresentante sindacale, da inquadrare piuttosto nell’abitudine del lavoratore medesimo ad atteggiamenti inurbani e ad un linguaggio scurrile, la conseguente plausibilità logica e giuridica del giudizio inteso ad escludere, stante l’inidoneità del comportamento ad integrare gli estremi del reato e così ad arrecare nocumento morale e materiale alla Società datrice, la riconducibilità del fatto medesimo alla fattispecie astratta contemplata dal codice disciplinare di cui al CCNL applicato ed invocata dalla Società, la sussumibilità del fatto medesimo in altra fattispecie, peraltro non fatta oggetto di contestazione disciplinare da parte della Società, intesa a punire comportamenti contrari alla correttezza delle relazioni personali in ambito aziendale, per la quale il medesimo CCNL prevede l’irrogazione di una sanzione conservativa, la conformità a diritto della valutazione, resa dalla Corte territoriale ed incidente sul regime sanzionatorio applicabile alla Società in ragione dell’illegittimità del recesso intimato, in termini di “insussistenza del fatto materiale”, da intendersi, in coerenza con l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, come fatto disciplinarmente rilevante e così da risolversi nel comportamento astrattamente inadempiente corrispondente a quello considerato nella disposizione del codice disciplinare su cui si fonda la contestazione disciplinare elevata;

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.