I Giudici di Cassazione statuiscono che il ricorso vada trattato alla pubblica udienza (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 4 settembre 2020, n. 18460).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Edoardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12825/2015 proposto da:

PAOLO VENTURINI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo 33, presso lo studio dell’Avvocato Ilario Leonino, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Borelli del Foro di Cremona, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L.E.R., AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE di BRESCIA, CREMONA e MANTOVA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Pafundi, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Antonino Rizzo del Foro di Cremona, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso Ia sentenza n. 1470/2014 della Corte d’appello di Brescia, depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/07/2020 dal Dott. IOFRIDA GIULIA.

Rilevato che:

– la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1470/2014, depositata in data 11/12/2014, – in controversia promossa da Paolo Venturini, nei confronti dell’A.L.E.R. e del Comune di Cremona, al fine di sentire dichiarare l’invalidità del provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale popolare, nel dicembre 2001 (stante l’assenza dell’assegnatario nello stabile), per il venire meno del requisito della residenza nel Comune e nell’alloggio assegnatogli, con reiscrizione del suo nominativo nel registro dei residenti nel Comune e declaratoria di illegittimità dello sfratto intimatogli dal Comune nel 2008, nonché per sentire accertare il suo diritto di riscatto dell’alloggio, ex 1.560/1993, in Cremona Piazza Patrioti n. 8, quale figlio di profughi provenienti dall’Istria, ed il conseguente obbligo dei convenuti di alienargli l’alloggio di cui era assegnatario, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario ed il difetto di legittimazione passiva del Comune, accolto le domande attoree, accertato la sussistenza del diritto di riscatto e delle condizioni per il trasferimento dell’alloggio, ai sensi della l. 513/1977 e succ. modifiche, a far data dal 9/3/2000, di comunicazione da parte dell’ALER dell’accettazione della domanda di riscatto (presentata nel dicembre 1994) e del prezzo di cessione deliberato, il cui pagamento (£ 720.000) era stato regolarmente effettuato, con condanna dell’A.L.E.R. alla restituzione dei canoni di locazione versati dal Venturini dopo quella data;

– in particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il provvedimento di decadenza del Venturini dall’assegnazione dell’alloggio era intervenuto prima del formale trasferimento della proprietà dell’alloggio in capo al Venturini, in quanto la comunicazione agli assegnatari in locazione, che abbiano presentato domanda di riscatto, del prezzo di riscatto non produce un effetto perfezionativo del contratto traslativo di vendita o del preliminare di tale atto, occorrendo un successivo atto traslativo tra il legale rappresentante dell’ente ed i singoli assegnatari conduttori, cosicché se la proprietà dell’alloggio non era stata trasferita con la comunicazione del 9/3/2000 (relativamente soltanto al prezzo di cessione dell’alloggio), il Comune avrebbe potuto ancora legittimamente intimare lo sfratto; in ogni caso, il Venturini, decaduto dall’assegnazione dell’alloggio, non poteva ottenere il riscatto, né sussistevano i presupposti per la declaratoria dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita, ex art.2932 c.c.;

– avverso la suddetta pronuncia, il Venturini propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’A.L.E.R. Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, (che resiste con controricorso);

la controricorrente ha depositato memoria.

– il ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 27 comma 2° 1.513/1977, come modificato dall’art. 58 1.457/1978, avendo la Corte d’appello errato nell’interpretazione dell’art. 27 citato, in relazione al quale il momento dì stipulazione e conclusione del contratto di compravendita deve ritenersi quello in cui l’ente proprietario ha accettato la domanda di riscatto e comunicato il relativo prezzo, decorso il quale il Comune non aveva alcun potere di dichiarare la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio;

b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 1, comma 6 l. 560/1993, denunciando che detta disposizione contempla, tra i requisiti per il riscatto di alloggi ERP, solo la conduzione del predetto alloggio a titolo di locazione per un quinquennio almeno e l’essere in regola con il pagamento dei canoni, mentre dai requisiti a carattere reddituale sono esentati coloro che godono dello status di profughi, in base al successivo comma 24, cosicché il provvedimento comunale di decadenza (con un successivo provvedimento del 2001, per mancanza del requisito della residenza, che faceva seguito a decreto del Comune del novembre 1999, per avere l’assegnatario fruito dì un reddito complessivo superiore al doppio del limite di accesso all’edilizia residenziale pubblica, secondo l’assunto del Venturini, decreto poi revocato) era illegittimo;

Ritenuto che:

– é opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, attese le questioni di diritto correlate all’acquisizione della titolarità, in capo all’assegnatario di alloggio residenziale pubblico, di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., laddove il procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto si sia concluso con l’accettazione e la comunicazione del prezzo da parte dell’amministrazione, e ad un successivo provvedimento amministrativo di decadenza del privato dall’assegnazione;

– distinta ma simile controversia (ricorso n. 2323/2015) è stata parimenti rimessa alla Pubblica Udienza con ordinanza interlocutoria n. 10769/2020;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

______//

La decisione della controversia nel giudizio di cassazione può avvenire:

  • in Camera di Consiglio;
  • in pubblica udienza.

Camera di Consiglio

L’articolo 376, comma 1, c.p.c. stabilisce che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, esclusa l’ipotesi di assegnazione alle Sezioni Unite, assegna i ricorsi ad apposita sezione (c.d. sezione filtro), la quale verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in Camera di Consiglio.

Ai sensi dell’articolo 375, comma 1, c.p.c. la Corte di Cassazione, sia a Sezioni Unite (in tal caso, senza passare per la c.d. sezione filtro) che a sezione semplice, definisce il processo con ordinanza in camera di consiglio quando:

  • dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360 c.p.c.;
  • pronuncia sulle istanze di regolamento di giurisdizione;
  • accoglie o rigetta il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.

Nei casi di pronuncia di inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, ex articolo 380-bis c.p.c., il Presidente, su proposta del relatore della c.d. sezione filtro, fissa con decreto l’adunanza della Corte.

Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’adunanza, tale decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre 5 giorni prima.

La Corte di Cassazione rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, se ritiene che non ricorre un caso di inammissibilità e di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.

In caso di pronuncia sulle istanze di regolamento di giurisdizione, l’articolo 380-ter c.p.c. dispone invece che il Presidente richieda al Pubblico Ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del Presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno 20 giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre 5 giorni prima della medesima adunanza.

In Camera di Consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

Invece, se, a seguito di un sommario esame del ricorso, la c.d. sezione filtro non definisce il giudizio perché non ravvisa i presupposti per la pronuncia in Camera di Consiglio, ex articolo 376, comma 1, c.p.c. gli atti sono rimessi al Primo Presidente che, omessa ogni formalità, procede all’assegnazione alla sezione semplice, la quale pronuncia una decisione all’esito della procedura semplificata in camera di consiglio di cui all’articolo 380-bis.1 c.p.c..

La norma indicata stabilisce che la fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice venga comunicata agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno 40 giorni prima.

Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima dell’adunanza, mentre le parti possono depositare le proprie memorie non oltre 10 giorni prima dell’adunanza.

Pubblica udienza

Ai sensi dell’articolo 375, comma 2, c.p.c. la Corte di Cassazione procede alla trattazione in pubblica udienza al di fuori delle ipotesi sopra considerate, ovvero quando deve pronunciarsi su una questione di diritto particolarmente rilevante.

Ex articolo 377 c.p.c. il Primo Presidente, per i ricorsi assegnati alle Sezioni Unite, o il Presidente della sezione, per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici, fissa l’udienza e nomina il relatore, a seguito di presentazione del ricorso a cura del cancelliere.

È previsto che la data di udienza venga comunicata dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima della stessa.

Il Primo Presidente e il Presidente della sezione semplice (o il Presidente della sezione filtro), quando occorre, ordinano con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispongono che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili ex articolo 332 c.p.c., ovvero che essa sia rinnovata.

Ex articolo 378 c.p.c. le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre 5 giorni prima della data di udienza.

Ex articolo 379 c.p.c. all’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il Presidente invita il Pubblico Ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.