REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
ANDREA PELLEGRINO – Presidente –
MARIA DANIELA BORSELLINO – Consigliere –
GIUSEPPE COSCIONI – Consigliere –
FRANCESCO FLORIT – Consigliere –
GIUSEPPE MARRA – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza;
Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti del 2 maggio 2023 appellata dall’imputato (OMISSIS) (OMISSIS), riduceva l’entità del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile Condominio (OMISSIS) in (OMISSIS) ad euro 425,00, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese per il giudizio di appello alla parte civile.
2. Avverso la predetta sentenza, (OMISSIS) (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione sviluppando cinque distinti motivi per i quali chiede in via principale l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ovvero, previa riqualificazione del fatto nella diversa ipotesi di reato ex articolo 639 cod. pen., dichiarare l’improcedibilità del reato per difetto di querela, ed in ulteriore subordine l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La difesa della parte civile Condominio (OMISSIS) in (OMISSIS) ha presentato memoria di conclusioni in data 09/07/2024 con richiesta di rigetto del ricorso e conferma della sentenza di primo grado, oltre alla rifusione delle spese processuali per il giudizio di legittimità, come da nota spese allegata alla memoria.
2.1. Il ricorrente con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 635, comma secondo, cod. pen., rilevando che i graffi sul legno massello del portone del Condominio (OMISSIS) in (OMISSIS) non possono integrare l’ipotesi del danneggiamento mediante deterioramento del bene, non essendo stata intaccata la funzionalità del portone stesso.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma; n. 7, cod. pen., rilevando che il portone oggetto dell’imputazione si trova all’interno di un cortile condominiale a cui si accede solo attraverso un cancello, che, seppure privo di serratura, svolge una funzione limitativa del libero accesso all’area, circostanza idonea ad affermare che non si tratta di un bene esposto alla pubblica fede.
2.3. Con il terzo motivo chiede, in via subordinata, che la condotta venga riqualificata ai sensi dell’art. 639 cod. pen. (deturpamento o imbrattamento di cose), considerato che i graffi al portone hanno cagionato solo un problema estetico, con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.
2.4. Con il quarto motivo chiede, in ulteriore subordine, l’applicazione dell’art. 131- bis cod pen., in quanto il danno cagionato è stato quantificato dai giudici in soli 450,00 euro e il ricorrente è persona incensurata.
2.5 Con il quinto motivo eccepisce il difetto di querela, tenuto conto dell’intervenuto mutamento della procedibilità per effetto della disciplina di cui al D.Igs. n.31/2024, che ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., può trovare applicazione anche in sede di legittimità in quanto jus supervenia più favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito esposti.
In via preliminare, si rileva che l’istanza di rinvio dell’udienza del 09/07/2024 per motivi di salute, inviata dal difensore del ricorrente, avv. Antonio Perelli, con allegata certificazione medica, è stata rigettata poiché il difensore non aveva chiesto la discussione orale in pubblica udienza, nel qual caso sarebbe stata necessaria la sua presenza, e il procedimento, invece, è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
In questi termini, peraltro, si è già espressa la Suprema Corte, affermando che: «In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (così, Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415-01).
2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati e vanno pertanto accolti, nei limiti di seguito esposti.
Giova ricordare che la Suprema Corte in più occasioni ha ritenuto che «Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della “res aliena“, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile» (così , Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220-01; conf., Sez. 3, n. 15460 del 24/10/2016, Ingegneri, Rv. 267823-01; Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzullo, Rv.232006- 01).
In altre decisioni la Suprema Corte, ai fini dell’integrazione del reato di danneggiamento mediante deterioramento, ha posto l’accento sul livello di difficoltà dell’attività di ripristino del bene deteriorato.
Si è, infatti, sostenuto che: «Il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole» (così Sez. 2, n. 20930 del 22/02/2012, Di Leo, Rv.252823-01; conf.,Sez. 2, n. 41284 del 23/09/2009, Pisetta, Rv. 245245-01).
Orbene, nel caso di specie si rileva che oggetto della condotta illecita del ricorrente fu il portone in legno del Condominio la cui superficie fu graffiata in maniera evidente, come si può vedere anche dalle foto allegate dalla parte civile nella memoria del 09/07/2024. Tuttavia, tale gesto vandalico che, certamente, ha deturpato la facciata del portone non ha, però, eliminato o diminuito la funzionalità dello stesso, il cui uso è rimasto del tutto integro.
Peraltro, si ritiene che il ripristino del bene, ossia rimuovere i graffi sui pannelli del portone, non ha comportato lo svolgimento di un’attività di particolare difficoltà o comunque non agevole, come risulta anche dal preventivo di spesa prodotto dalla parte civile, ove si legge che i lavori richiesti per il ripristino del portone consisterebbe nell’effettuare le seguenti prestazioni: «Smontaggio dei pannelli esistenti danneggiati da un atto vandalico e sostituzione degli stessi con pannelli nuovi e relativa rilucidatura totale», per i quali si ritiene sufficiente, secondo comuni massime di esperienza, la prestazione d’opera di un qualsiasi falegname. In forza dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sopra esposto, si ritiene, perciò, che l’illecito consumato da (OMISSIS) (OMISSIS), non integrando la fattispecie del danneggiamento per le ragioni espresse, deve essere, invece, riqualificato ai sensi dell’art. 639, comma secondo, cod. pen., ossia deturpamento di un bene immobile dato che il portone di un edificio deve essere considerato parte integrante ed essenziale di un immobile.
Si osserva, peraltro, che la Corte di appello, malgrado il ricorrente avesse impugnato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, ha omesso di motivare circa la conferma della qualificazione giuridica in termini di danneggiamento anziché di mero deturpamento del bene de quo.
L’accoglimento del primo motivo con la conseguente riqualificazione giuridica ai sensi dell’art. 639, comma secondo, cod. pen., assorbe il secondo motivo di ricorso in quanto l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., era riferita all’imputazione per il reato di danneggiamento.
3. Il terzo e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Si rileva che il reato di deturpamento su beni immobili ex art. 639, comma secondo, cod. pen. è perseguibile d’ufficio a seguito dell’introduzione nella norma incriminatrice del quarto comma, avvenuta con la legge n. 94/2009.
Come già evidenziato, il deturpamento del portone dell’edificio del Condominio (OMISSIS) è stato compiuto certamente su un bene immobile, non essendo ipotizzabile che il portone de quo possa considerarsi come un bene mobile avulso dalla sua collocazione funzionale e per così dire “naturale, ossia quella di essere parte integrante di un edificio condominiale.
Non ricorre, pertanto, alcuna improcedibilità per difetto della condizione di procedibilità, non prevista nel caso di specie.
4. Quanto, infine, al quarto motivo di ricorso esso è inammissibile perché l’eccezione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (esimente non chiesta neppure in primo grado) non è stata proposta con i motivi di appello, e, quindi, è stata sollevata per la prima volta solo con il presente ricorso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: «È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (così Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.280306-01; conf. tra le tante, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01). La violazione di tale regola processuale, quindi, non consente alla Corte di esaminare l’eccezione.
Tuttavia, va precisato che, nel caso di specie, peraltro, non può trovare applicazione quell’orientamento giurisprudenziale che consente, a determinate condizioni, di dedurre per la prima volta in sede di legittimità la richiesta di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.
Infatti, sul punto si è affermato che: «L’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile» (così, Sez. 4, n.9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133-01; cfr. anche in motivazione Sez.2, n.396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv.285726-01).
Pertanto, la condizione individuata dalla Suprema Corte per consentire la deduzione, per la prima volta in sede di legittimità, dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., è che essa non poteva essere proposta in precedenza, ad esempio per i limiti di pena edittale originariamente previsti dalla norma e successivamente ampliati dal D.Igs. n.150/2022, in vigore dal 30/12/2022.
Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado sono state pronunciate entrambe dopo le modifiche introdotte dalla cd. legge Cartabia, e di conseguenza il ricorrente avrebbe potuto svolgere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, secondo l’odierna disciplina dell’art.131-bis cod. pen., già davanti al Tribunale di Rieti, circostanza che non risulta essere avvenuta.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso va accolto limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non anche l’affermata responsabilità penale di (OMISSIS) (OMISSIS).
Per questa ragione il ricorrente deve essere condannato alla rifusione in favore della parte civile (che ha partecipato al giudizio con la citata memoria contenente le sue conclusioni), delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo (si veda, in questi termini, Sez. 4, n.19748 del 17/04/2024, Buccolieri, Rv.286517-02).
P.Q.M.
Previa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 639, secondo comma, cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alla dedotta mancanza della condizione di procedibilità.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Condominio (OMISSIS) che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppe Marra Andrea Pellegrino
Depositato in Cancelleria, oggi 2 ottobre 2024.
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Claudia Pianelli