REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24870-2020 proposto da:
(OMISSIS) ALESSANDRO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS) 13 in TARANTO, rappresentato dall’amministratore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EVERARDO (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA TARANTO, depositata il 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 il condominio dell’immobile sito a Taranto, via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 13, chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del condomìno Alessandro (OMISSIS) (decreto n. 1589/13).
In virtù di tale decreto ingiuntivo il 17.6.2014 il Condominio iscrisse ipoteca su quattro immobili del debitore.
2. Il successivo 25 agosto 2014 Alessandro (OMISSIS), dichiarando di avere appreso della suddetta iscrizione ipotecaria per effetto “di un accesso casuale presso l’Agenzia delle Entrate”, convenne dinanzi al Tribunale di Taranto il condominio, chiedendo che fosse accertata l’illegittimità della suddetta iscrizione ipotecaria, e che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno conseguitone, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, c.p.c..
Dedusse al riguardo che il decreto ingiuntivo in base al quale avvenne l’iscrizione ipotecaria non gli era mai stato notificato, né mai gli era stato notificata alcuna costituzione in mora o alcun precetto da parte del condominio.
3. Il Tribunale di Taranto con sentenza 6 novembre 2015 n. 3394 rigettò la domanda, ritenendo dimostrata da parte del condominio l’avvenuta e valida notifica del decreto ingiuntivo.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
4. Con sentenza 13 gennaio 2020 n. 11 la Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, rigettò il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) il decreto ingiuntivo costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a prescindere dalla sua notifica;
-) il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio era valido ed efficace, perché mai opposto né tempestivamente, né tardivamente ai sensi dell’articolo 650 c.p.c.;
-) nessuna cancellazione dell’ipoteca era possibile in assenza di una dichiarazione giudiziale di inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’articolo 188 disp. att. c.p.c.;
-) in ogni caso, il decreto ingiuntivo risultava ritualmente notificato ad Alessandro (OMISSIS);
-) correttamente il Tribunale aveva condannato Alessandro (OMISSIS) alle spese del giudizio di correzione d’errore materiale introdotto dal condominio, in quanto egli aveva resistito a tale istanza ed era perciò soccombente rispetto ad essa.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Alessandro (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
Il condominio ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile, per tardività, la memoria depositata dal condominio ex art. 380 bis disp. att. c.p.c., spedita per posta e pervenuta in Corte il 6 luglio 2022.
Infatti l’art. 134, quinto comma, c.p.c., consente il deposito a mezzo posta soltanto del ricorso e del controricorso, ma non s’applica alle memorie di cui agli artt. 378 o 380 bis c.p.c., come già ripetutamente stabilito da questa Corte (ex plurimis, Sez. 1- , Ordinanza n. 8216 del 27/04/2020, Rv. 657566 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31041 del 27/11/2019, Rv. 656294 – 01).
2. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 140 c.p.c..
Sostiene che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto validamente notificato, da parte del condominio, il decreto ingiuntivo in base al quale avvenne l’iscrizione ipotecaria.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2808 c.c., nonché 642, 643, 644, 647, 648 e 655 c.p.c..
Sostiene che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto superflua, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, una regolare notifica del decreto ingiuntivo.
2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto l’uno logicamente dipendente dall’altro, e sono infondati.
La tesi dell’odierno ricorrente, in sostanza, sarebbe la seguente: chi apprende fortuitamente dell’esistenza d’un decreto ingiuntivo a suo carico, mai notificatogli, non ha alcun onere di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ma può direttamente domandare il risarcimento del danno al creditore che, in virtù del decreto ingiuntivo irritualmente notificato, abbia sulla base di esso iscritto ipoteca.
Tesi, questa, evidentemente infondata.
Infatti la parte intimata, una volta appresa in qualunque modo l’esistenza del decreto ingiuntivo che assume non essergli stato notificato, ha l’onere di proporre l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., entro il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dell’esistenza del decreto, comunque acquisita, come ripetutamente affermato, e da tempo, da questa Corte (innanzitutto da Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582807 -01, e comunque, ex permultis, Sez. 6- 1, Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022, Rv. 664561 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2608 del 0 2/02/2018, Rv. 647922 – 01; sino a risalire a Sez. 1, Sentenza n. 1648 del 20/07/1965, Rv. 313147 – 01).
Se dunque il debitore intimato omette di promuovere l’opposizione tardiva nel suddetto termine, nessuna opposizione è più possibile, ed ai fini della validità dell’iscrizione ipotecaria diventa irrilevante la circostanza che il decreto sia stato o non sia stato ritualmente notificato.
2.2. Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a dichiarare di avere appreso dell’esistenza del decreto ingiuntivo a suo carico il 25.8.2014.
Da tale data, pertanto, è iniziato a decorrere il termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione tardiva, di cui all’art. 650 c.p.c.: opposizione che tuttavia non risulta essere mai stata proposta.
Sicché, divenuto ormai inoppugnabile il decreto per lo spirare del termine di opposizione tardiva, diventa superfluo stabilire se la notifica di esso fu o non fu regolare.
2.3. Da quanto esposto consegue, altresì, che non era consentito all’odierno ricorrente introdurre un autonomo giudizio di risarcimento del danno, fondato sull’assunto che il condominio avrebbe iscritto ipoteca giudiziale senza la dovuta cautela.
L’attore, infatti, ha chiesto dichiararsi l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e la condanna del Condominio al risarcimento del danno: ha dunque formulato la domanda di cui all’art. 96, comma secondo, c.p.c..
Una simile domanda, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, non può essere proposta in via autonoma, ma va obbligatoriamente proposta al giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda che si assume temeraria, ovvero – nel caso di incauta esecuzione – dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione (Sez. U- , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 -02).
Nel caso di specie, pertanto, Alessandro (OMISSIS) avrebbe dovuto proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ed in quella sede far valere la responsabilità aggravata ex articolo 96, secondo comma, c.p.c.
Per contro, la proposizione in via autonoma di tale domanda era inammissibile, alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite, sopra ricordati.
3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c.
Deduce il ricorrente che a causa della “complessità delle questioni giuridiche trattate” la corte d’appello avrebbe dovuto compensare le spese, invece che addossarle all’appellante.
3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto la scelta di compensare o non compensare le spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e non sindacabile in sede di legittimità.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma primo, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Alessandro (OMISSIS) alla rifusione in favore del Condominio dell’immobile sito a Taranto, via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 13, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2022.