LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA ESPOSITO – Presidente –
Dott. FABRIZIA GARRI – Rel. Consigliere –
Dott. LUIGI CAVALLARO – Consigliere –
Dott. FRANCESCO BUFFA – Consigliere –
Dott. LUCA SOLAINI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 31196-2021 proposto da:
(omissis) (omissis) elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis) (omissis);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato dagli avvocati (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 588/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/07/2021 R.G.N. 620/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott.ssa FABRIZIA GARRI.
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Bologna ha accolto il ricorso dell’INPS ed in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna ha rigettato la domanda di (omissis) (omissis) tesa al riconoscimento della reversibilità della pensione contributiva nella Gestione Giocatori Calcio, già erogata al coniuge in base alla convenzione dell’INPS con le due Leghe dei giocatori professionisti e semiprofessionisti, a decorrere dal 1.6.2018.
1.1. II giudice di appello ha ritenuto che vertendosi nel campo dell’assistenza privata, che a norma dell’art. 38 é libera di stipulare le condizioni di assicurazione e di regolare il sinallagma tra finanziamento e prestazioni, non sussistevano profili di incostituzionalità che potevano riflettersi sulla disposizione convenzionale dell’art. 12 che esclude dalla reversibilità il coniuge il cui matrimonio sia stato contratto, come nella specie, dopo che l’assicurato aveva compiuto cinquanta anni non ravvisando limiti all’autonomia privata nella definizione delle condizioni del regime convenzionale di assicurazione al quale le parti scelgono liberamente di iscriversi.
1.2. Ha sottolineato che il bilanciamento degli interessi sintetizzato nelle norme convenzionalmente adottate e sottoscritte dalle parti non potrebbe essere alterato poiché una declaratoria di nullità della singola disposizione altererebbe l’equilibrio e travolgerebbe l’intera convenzione che non sarebbe stata sottoscritta senza quella specifica disposizione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso (omissis) (omissis) che ha articolato quattro motivi. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.
RITENUTO CHE
3. Con il primo motivo di ricorso é denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1362 primo comma c.c. e, in particolare, del criterio di interpretazione letterale del contratto.
3.1. Deduce la ricorrente che l’I.N.P.S. con provvedimento il 10 ottobre 2018 ha respinto, in sede amministrativa, la domanda da lei presentata l’11 giugno 2018 di pensione di reversibilità a carico della gestione Giocatori Calcio sul rilievo che, in base alla convenzione del 24 febbraio 1960 fra INPS, e le due Leghe dei giocatori professionisti e semiprofessionisti, se a norma dell’art. 11 il coniuge superstite, o in mancanza di esso i figli minori o maggiorenni purché inabili, ha in generale diritto alla pensione di reversibilità tuttavia, ai sensi del successivo art. 12 della convenzione, tale diritto non sussiste quando il matrimonio sia stato contratto dall’iscritto dopo il compimento dei 50 anni di età (nella specie il 30/12/2000 all’età di 60 anni del dante causa).
3.2. Sostiene che nell’interpretare la convenzione anche alla luce della circolare dell’INPS n. 201064 del 21 marzo 1960 i giudici di appello sono incorsi nella denunciata violazione dei criteri di interpretazione trascurando di considerare che l’art. 12 della convenzione prevede due deroghe al divieto: il fatto che il matrimonio sia almeno di due anni anteriore al giorno della morte; che dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.
3.3. Deduce che pertanto, per espressa volontà delie parti, la pensione per superstiti non può essere nella specie esclusa atteso che il matrimonio é stato contratto il 30 dicembre 2000 e alla data del decesso del coniuge, il 17 maggio 2018, era ancora coniugato con la ricorrente.
4. Con il secondo motivo di ricorso e denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322 e 1418 c.c. in relazione agli articoli 3, 29, 36 e 38 Cost..
4.1. Erroneamente, ad avviso della ricorrente la Corte di merito ha ritenuto che l’origine pattizia e non legale della prestazione comporti che ad essa non si applichino i principi costituzionali che hanno portato alla declaratoria di illegittimità dell’articolo 18, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
4.2. Ritiene che, al contrario, la pensione ai superstiti, richiesta dalla ricorrente origina, comunque, da un atto negoziale ed é soggetta alla disciplina civilistica in materia di autonomia negoziale, ivi compresi gli articoli 1322 e 1418 e c.c..
La sua connotazione previdenziale la fa rientrare poi nell’alveo di applicazione degli artt. 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, i quali prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa con conseguente invalidità della convenzione privata che escluda radicalmente l’accesso in ragione dell’età anagrafica del marito al momento del matrimonio.
Sottolinea inoltre che una disposizione convenzionale che ancori il diritto alla pensione di reversibilità al fatto che il matrimonio sia stato contratto prima del compimento di una certa età anagrafica finisce per comprimere, ingiustificatamente, la libertà di compiere scelte in ambito personale (contrarre matrimonio o unione di fatto) in qualsiasi momento della propria vita senza temere che ciò comporti ripercussioni negative sull’assetto patrimoniale della famiglia.
Sottolinea che inoltre la disposizione realizzerebbe un’indebita disparità di trattamento, in quanto la restrizione opera a danno del solo coniuge superstite più giovane. Una discriminazione all’interno della coppia.
5. Con il terzo motivo di ricorso é denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132 secondo comma n. 4 c.p.c. poiché la motivazione contenuta nella sentenza gravata é solo apparente o, comunque, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo chiarito il motivo per cui dall’inapplicabilità dei principi costituzionali alla convenzione discenda, in automatico, l’impossibilità di procedere ad una declaratoria di nullità parziale e della ragione per la quale l’assenza della previsione per cui é causa le parti non avrebbero sottoscritto l’intero accordo.
Nel rammentare che l’INPS non aveva mai sollevato l’eccezione prevista dal primo comma dell’articolo 1419 c.c., ritiene che comunque dalla lettura della motivazione non sarebbe possibile comprendere l’iter logico – giuridico che lega l’inapplicabilità dei citati principi costituzionali con l’impossibilità, per la ricorrente, di percepire la pensione ai superstiti a causa della rimozione della lettera c) dall’articolo 12 della Convezione del 24 febbraio 1960.
6. Con l’ultimo motivo, infine, é censurata la sentenza perché, in relazione all’art. 360 prime comma n. 3 c.p.c., in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 416 c.p.c., 1419 e 2697 c.c. la Corte di Appello di Bologna ha accertato che l’INPS e le due Leghe dei giocatori professionisti e semiprofessionisti non avrebbero sottoscritto la convenzione del 24 febbraio 1960 senza l’articolo 12 nella parte in cui prevede che “Non ha diritto alla pensione ai superstiti la vedova: c) quando il matrimonio sia stato contratto dall’iscritto dopo compiuta l’età di 50 anni…” in difetto di una specifica eccezione e comunque in mancanza di prova che era onere dell’Istituto offrire.
7. II primo motivo di ricorso é fondato e deve essere accolto restandone assorbito l’esame delle altre censure.
7.1. Nell’interpretazione del contratto, ii primo strumento da utilizzare e ii senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c. (Cass. 11/11/2021 n. 33451).
II criterio del senso letterale delle parole, di cui all’art. 1362, comma 1, c.c. é prevalente e può risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi. Nel prendere in esame il testo della clausola, allora, é necessario avere riguardo a tutte le proposizioni che la compongono.
7.2. Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale é incorsa nella denunciata violazione delle norme di interpretazione dettate dall’art 1362 primo comma c.p.c. avendo del tutto trascurato di esaminare la disposizione dettata dall’art. 12 della Convenzione stipulata in data 24 febbraio 1960 fra l’INPS e le due Leghe dei giocatori professionisti e semiprofessionisti nella sua interezza. Ne é dimostrazione la trascrizione solo parziale della disposizione da interpretare nella sentenza (pag.7).
7.3. Tale disposizione nell’indicare i casi in cui la vedova non ha diritto alla pensione di reversibilità alla lettera c) dispone che il diritto non sussiste “quando il matrimonio sia stato contratto dall’iscritto dopo compiuta l’età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma”.
7.4. Ne consegue che nel valutare l’esistenza del diritto della vedova alla prestazione di reversibilità occorre tenere presente oltre all’età del coniuge al momento del matrimonio anche del tempo trascorso in costanza di matrimonio prima della morte e dell’esistenza di prole, anche postuma.
8. Per tale assorbente ragione la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Bologna che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati.
8.1. Alla Corte del rinvio é demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma il 26 marzo 2024
Il Presidente
Lucia Esposito
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2024.