Il figlio coltiva e rivende cannabis: colpevole anche il padre che ha gestito i proventi dell’attività illecita (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 17 gennaio 2023, n. 1621).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo – Presidente –

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –

Dott. APRILE Ercole – Consigliere –

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) Augusto Godofredo, nato in Portogallo il 30/10/19xx;

avverso la sentenza emessa l’1/2/2022 dalla Corte di appello di Genova;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Dott. Paolo Di Geronimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna dell’imputato in ordine ai reati di coltivazione, detenzione e cessione di stupefacenti, commessi in concorso con il figlio (OMISSIS) (OMISSIS) Simone.

In particolare, si assumeva che il padre non si sarebbe limitato a tollerare la coltivazione di cannabis da parte del figlio, ma avrebbe fattivamente collaborato nella ricezione di sostanza stupefacente – destinata alla rivendita – che Simone si faceva recapitare con pacchi indicanti quali destinatario il padre.

L’imputato, inoltre, avrebbe provveduto a reinvestire in bit-con le somme provento dell’attività di spaccio svolta dal figlio.

2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, nel quale non sarebbe stato dato avviso all’imputato della possibilità di presenziare personalmente all’udienza, presentando apposita istanza di trattazione orale ai sensi dell’art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137.

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del concorso nel reato, evidenziando plurimi elementi in fatto che sarebbero incompatibili con la ricostruzione del quadro indiziario contenuto nella sentenza di appello.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L’eccezione di nullità proposta con il primo motivo di ricorso è volta a sostenere che, a seguito dell’introduzione della disciplina emergenziale finalizzata a contenere la diffusione del Covid-19, l’imputato avrebbe avuto diritto a ricevere un espresso avviso, contenuto nell’atto di vocatio in iuridium, in ordine alla facoltà di richiedere la trattazione orale e, quindi, di presenziare alla celebrazione dell’udienza.

La Corte di appello ha rigettato l’eccezione sottolineando come la disciplina emergenziale non ha introdotto alcuna modifica al contenuto del decreto di citazione a giudizio, sicché non occorreva avvertire l’imputato circa la facoltà di chiedere la trattazione orale.

Le considerazioni espresse dalla Corte di appello sono corrette e pienamente condivisibili, posto che non può farsi discendere l’invalidità di un atto processuale dalla mancata indicazione di un avviso non espressamente imposto dalla norma.

Né può genericamente desumersi una nullità a regime intermedio, per violazione del diritto all’intervento dell’imputato, sul presupposto che – in mancanza del predetto avviso – questi non sarebbe stato messo in condizione di partecipare al giudizio.

Invero, non tutte le facoltà difensive dell’imputato richiedono una esplicita informazione, posto che la necessaria assistenza difensiva comporta di per sé che l’imputato sia messo a conoscenza dei poteri dal medesimo esercitabili.

Proprio per tale ragione, il codice di rito impone obblighi informativi tassativamente previsti, solo in presenza di scelte di particolare rilievo ed, essenzialmente, in tutti quei casi in cui può essere necessaria un’informazione preventiva rivolta prima ancora che intervenga l’assistenza tecnica del difensore.

In applicazione del principio di tassatività delle nullità, il vizio dell’atto può derivare solo dall’omissione di un contenuto informativo espressamente imposto, mentre, al di fuori di tali ipotesi, l’atto deve ritenersi pienamente valido ed efficace.

In tal senso, si è recentemente espressa questa Corte, affermando che, nel giudizio d’appello non è causa di nullità del decreto di citazione l’omesso avvertimento all’imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, consistendo in un non consentito tentativo di rivalutazione nel merito del giudizio concordemente espresso circa gli indici del diretto coinvolgimento dell’imputato nelle attività illecite del figlio.

La Corte di appello ha chiaramente ricostruito gli indici sintomatici del concorso dell’imputato, superando il dubbio che questi potesse considerarsi un mero connivente.

Il quadro probatorio è stato compiutamente esaminato, sottolineando come non solo la coltivazione di stupefacente avveniva in casa, ma anche i pacchi contenenti sostanza destinata alla rivendita venivano recapitati presso la comune abitazione e spesso vedevano quale destinatario l’imputato.

Ma il dato che è stato ritenuto univocamente dimostrativo del concorso è quello concernente le movimentazioni di denaro, consistite nel trasferimento di somme dal conto corrente di (OMISSIS) Simone a quello del padre, il quale successivamente provvedeva all’invio ad altro soggetto che procedeva all’acquisto di bit-coin, con i quali venivano pagati i fornitori di stupefacente.

Evidenzia la Corte di appello come alcuni trasferimenti siano avvenuti direttamente dal conto dell’imputato e un’operazione è stata eseguita dopo l’arresto del figlio Simone.

La Corte di appello, pertanto, non si è affatto limitata alla generica affermazione secondo cui il padre non poteva che essere partecipe dei traffici illeciti del figlio, ma ha ricostruito un quadro indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, immune da cesure logiche e, quindi, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità.

La difesa dell’imputato ha riprodotto argomentazioni di merito già vagliate in sede di appello che, nella sostanza, tendono a fornire una lettura alternativa degli elementi valorizzati dal giudice di merito, in tal modo sollecitando una rilettura in punto di fatto che non è consentita al giudice di legittimità.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.