Il marito, che durante la separazione ha trasferito beni mobili e immobili alla moglie, deve dimostrare il “come” e il “dove” questa questione è stata sottoposta all’esame di merito (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 6 luglio 2023, n. 19116).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACINTO BISOGNI                         -Presidente

Dott. MARINA MELONI                             -Consigliere

Dott. GIULIA IOFRIDA                               -Consigliere

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE    -Consigliere

Dott. ANDREA FIDANZIA                          -Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4776/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS);

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 8081/2021 depositata il 06/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2023 dal Consigliere dott. ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8081/2021, depositata il 6.12.2021, ha confermato la sentenza n. 10774/2019 con cui il Tribunale di Roma, nella causa di divorzio pendente tra (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) ha riconosciuto alla prima l’assegno di divorzio mensile di € 1.200,00.

La Corte d’Appello ha riconosciuto l’assegno in oggetto in tale misura, tenuto conto della rispettiva situazione economica delle parti, della durata del rapporto matrimoniale, del contributo fornito da ciascuno alla vita familiare, nonché della natura dell’assegno divorzile nelle sue componenti, alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) affidandolo a due motivi.

(omissis) (omissis) ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per mancata concessione dei termini ex 190 cod. proc. civ..

2. Il motivo è infondato.

E’ principio consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 565/2007; conf. Cass. n. 26200; Cass. n. 8049/2022 in motivazione) secondo cui “Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi dell’art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ.”.

Alla luce di tale principio è inconferente il richiamo alla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 36596/2021, la quale si applica solo al giudizio di cognizione ordinaria.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello non ha minimamente preso in considerazione quanto lo stesso aveva dedotto nella memoria autorizzata depositata nel giudizio di appello in data 30.4.2020 e, in particolare, la circostanza che sia con denaro proprio, sia con quello derivatogli dall’eredità di famiglia – circostanza non contestata dalla ex moglie neanche in primo grado – aveva acquistato diversi immobili intestandoli anche alla moglie e ai figli e, in sede di separazione, aveva, di concerto con l’ex coniuge, disposto trasferimenti immobiliari tesi a garantire a tutta la famiglia una vita più che dignitosa.

La ex moglie, inoltre, aveva alienato parte degli immobili introitando la somma di € 585.000,00, era tuttora proprietaria di immobili e titoli azionari, aveva una liquidità di € 1.165.000,00, con la conseguenza che non versava in condizioni tali da dover richiedere l’assegno divorzile.

Per contro, il ricorrente aveva un reddito mensile di € 4.600,00, inclusi i redditi derivanti dagli immobili in proprietà, ed era gravato da un mutuo fondiario con rata mensile di € 731,00.

Ciò premesso, la Corte d’Appello era incorsa in errore atteso che le argomentazioni a fondamento della quantificazione dell’assegno in favore della ex moglie erano insufficienti e vi era una contradditoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

4. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che con la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – già questo rende inammissibile il motivo – e, in ogni caso, il ricorrente non solo nella forma, ma anche nella sostanza (nell’articolazione del motivo), non ha correttamente svolto la censura nell’unico modo attualmente consentito.

In primo luogo, il ricorrente, dopo una lunga articolazione del motivo, in cui ha riportato per esteso il contenuto nella memoria autorizzata depositata nel giudizio di appello in data 30.4.2020, ha genericamente allegato la insufficienza (vizio, come detto, non più deducibile) e la contraddittorietà della motivazione relativa ad un fatto decisivo che non ha avuto cura di precisare, data la pluralità di circostanze illustrate in tutto il ricorso il secondo motivo.

Peraltro, ove si volesse ritenere che il ricorrente aveva inteso riferirsi all’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello dei trasferimenti immobiliari che lo stesso ha dedotto di aver effettuato a favore della ex moglie in sede di separazione consensuale, si tratta di censura che difetta di autosufficienza: il ricorrente afferma di aver effettuato tale allegazione sin dal giudizio di primo grado (e la odierna controricorrente non lo avrebbe contestato), ma non ha precisato né “come” né ” dove” tale questione sarebbe stata sottoposta all’esame dei giudici di merito.

Né, peraltro, può giovare quanto allegato dal ricorrente nella predetta memoria autorizzata del giudizio di appello, atteso che nelle note conclusive le parti possono soltanto meglio illustrare le ragioni di fatto e di diritto già dedotte nei precedenti atti difensivi, non essendo le memorie autorizzate idonee alla determinazione del thema decidendum.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 proc. civ..

Deduce il ricorrente che i fatti riportati nei giudizi precedenti (e verosimilmente illustrati nel secondo motivo) non sono stati specificamente contestati dalla controparte, con la conseguenza che, a norma dell’art. 115 c.p.c., devono essere posti a fondamento della decisione.

6. Il motivo è inammissibile, difettando, parimenti, di autosufficienza.

In proposito, questa Corte (vedi Cass. 10761/2022; vedi anche, a contrariis, Cass. n. 20637/2016) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo (degli atti della controparte) sia stata provata o ritenuta pacifica.

Il ricorrente non ha adempiuto ad un tale onere di allegazione, avendo la sua deduzione natura meramente assertiva.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quarter del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso per cassazione a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma il 13.3.2023.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.