Il ricorso in appello deve essere notificato nei confronti della società e anche della persona giuridica (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 23 giugno 2023, n. 18038).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Ernestino Luigi BRUSCHETTA                – Presidente –

Dott. Enrico MANZON                                       – Consigliere –

Dott. Giovanni LA ROCCA                                 – Consigliere –

Dott. Giacomo Maria NONNO                         – Consigliere Rel. –

Dott. Andrea Antonio SALEMME                     – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9589/2013 R.G. proposto da

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, (OMISSIS) (OMISSIS) rappresentata e difesa dal (OMISSIS);

controricorrente-

e contro

Agenzia delle entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 19/10/2021;

controricorrente-

e nei confronti di

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Roma, in persona del Direttore pro tempore;

intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 18/03/2012, depositata il 14 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere dott. Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza 18/03/12 del 14/02/2012, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza 338/39/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da (omissis) (omissis) (omissis) s.r.l. (di seguito omissis) anche nei confronti di (omissis) (omissis) s.p.a., avverso una cartella di pagamento per IRAP, IVA e recupero di credito di imposta indebitamente compensato relativi all’anno d’imposta 2002.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che:

a) il mancato inoltro della comunicazione di irregolarità di cui all’art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212 non determinava la nullità della cartella, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;

b) non era prevista la nullità della cartella di pagamento per ruoli anteriori al 01/06/2008 in caso di mancata indicazione del responsabile del procedimento;

c) non risultava la presentazione di istanza di condono con riferimento all’anno d’imposta 2002.

2. (omissis) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

3. (omissis) s.p.a. (di seguito (omissis)) resistevano con distinti controricorsi. Successivamente si costituiva  in giudizio, in sostituzione di (omissis) l’Agenzia delle entrate  – Riscossione  (di seguito AdER), che depositava altresì memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

4. Con ordinanza resa all’udienza del 07/12/2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, non risultando la documentazione inerente all’asserito perfezionamento della definizione agevolata ex l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, nonché al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente evidenziato che non può farsi luogo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, non risultando, dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, la intervenuta definizione agevolata della controversia, in ragione del mancato pagamento di alcuna delle rate indicate dall’Agente della riscossione.

2. Con il primo motivo di ricorso (omissis) contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 112, 324 e 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non avendo AE impugnato l’autonoma ratio decidendi della sentenza della CTP, concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla medesima circostanza dedotta come error in procedendo con il primo motivo.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione degli 49 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 332 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’essere stato il ricorso in appello proposto unicamente nei confronti di (omissis) e non anche di (omissis) (omissis) s.p.a., regolarmente costituita in primo grado, con conseguente violazione del litisconsorzio necessario processuale.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che la cartella di pagamento impugnata comprenderebbe anche il recupero di un credito d’imposta indebitamente compensato.

2.4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in presenza di errori nella dichiarazione, non sia necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità al contribuente, come nel caso del recupero di un credito d’imposta compensato.

3. Il terzo motivo, la cui trattazione è pregiudiziale, è fondato con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.

3.1. Dall’esame del fascicolo d’ufficio, acquisito a seguito dell’ordinanza resa all’udienza del 07/12/2021, si evince che il ricorso in appello è stato regolarmente notificato unicamente nei confronti di (omissis) e non anche di (omissis) s.p.a., regolarmente costituita in primo grado. Invero, le relate di notifica del ricorso nei confronti di (omissis) s.p.a. risultano “in bianco” e, pertanto, manca l’attestazione dell’avvenuta notificazione.

3.2. Nel caso di specie, non è possibile ritenere la scindibilità della controversia, anche perché la CTR era chiamata a pronunciarsi e si è pronunciata su questioni (quale quella concernente l’indicazione del responsabile del procedimento) che coinvolgono direttamente la responsabilità dell’Agente della riscossione, che era, dunque, pienamente legittimato a partecipare al giudizio di appello.

3.3. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti di (omissis) e, oggi, di AdER, nei cui confronti va disposta l’integrazione del contraddittorio in appello.

4. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 6 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.