Il sequestro preventivo nel reato edilizio (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 9 settembre 2022, n. 33261).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere –

Dott. MAGRO Maria Beatrice – Rel. Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) IMMOBILIARE S.R.L.;

avverso l’ordinanza del 16/02/2022 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARIA BEATRICE MAGRO;

lette la requisitoria scritta del PG, Dott. LUIGI GIORDANO che ha chiesto l’accoglimento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) Immobiliare s.r.I., quale terzo interessato alla restituzione dei beni, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma sezione del Riesame del 16/02/2022, in epigrafe indicata, che ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Velletri, applicativa del sequestro preventivo di un’area sita in (OMISSIS), località (OMISSIS), e del capannone ad uso logistico produttivo su di essa realizzato, relativamente al reato di cui all’art. 44 del D.p.r. n. 380/2002 delle incolpazioni provvisorie.

2. La società ricorrente, quale proprietaria dei beni oggetto di sequestro, deduce che il giudice di merito non ha valutato la sussistenza del reato edilizio con riferimento alla società terza interessata alla restituzione, ma ha circoscritto l’oggetto della valutazione alla buona fede e all’estraneità della società rispetto al reato commesso dal soggetto apicale legale rappresentante.

Il giudice ha del tutto omesso la motivazione in ordine al pericolo e alla sussistenza del reato, ha omesso di valutare la consulenza tecnica prodotta, né ha indicato in che misura la disponibilità del bene potesse concretamente pregiudicare gli interessi urbanistici o compromettere l’assetto del territorio, incorrendo così nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione.

3. 2.1. Specifica inoltre che il giudice a quo, da un lato ha circoscritto l’oggetto del giudizio alle questioni inerenti la titolarità e la buona fede del terzo, dall’altro con l’ordinanza emessa in pari data, il 16/02/2002 ha ritenuto inammissibile per difetto di titolarità il ricorso proposto dall’indagato legale rappresentante.

4. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1.1. Va ricordato preliminarmente che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di cui all’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. (Sez. U., 28 gennaio 2004 n. 5876, Ferazzi, Rv. 226710).

In ordine alla prima doglianza, si osserva che il giudice a quo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui “in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez.3, n.42037 del 14/09/2016 Cc. (dep. 05/10/2016 ) Rv. 268070 – 01).

Pertanto, ha ritenuto di non dover esaminare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, il fumus e il periculum, dedotti nei motivi di impugnazione, ma di dover limitare il giudizio all’esistenza dei presupposti per un’eventuale restituzione della res al terzo, estraneo ai fatti di reato.

Si legge infatti, alle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, che è onere del terzo provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria fatta valere sulla cosa e che il terzo, in proposito, nulla ha argomentato, né ha fornito elementi specifici da cui dedurre lo stato soggettivo della buona fede o in ordine all’incolpevole affidamento all’altrui condotta delittuosa che renda scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza.

Dunque, è evidente che sugli accennati profili debitamente sollevati dal terzo in sede di riesame, inerenti al fumus e al periculum, il Tribunale di Roma è assolutamente silente, ritenendo che non dovessero trovare ingresso nel giudizio di riesame.

Sotto altro profilo, il giudice di merito ha tuttavia escluso la qualifica di terzo estraneo al reato in capo alla società ricorrente, assumendo che la stessa abbia ricavato un indubbio vantaggio dal reato commesso dal rappresentante legale, in virtù del rapporto di immedesimazione organica sussistente tra il soggetto indagato nella qualità di legale rappresentante.

Contraddittoriamente, dunque, pur avendo escluso la natura del terzo estraneo e la buona fede, ha ritenuto che il giudizio non dovesse estendersi alla valutazione della esistenza dei presupposti del sequestro preventivo.

Ed invece, a fronte del ricorso della società proprietaria del bene sequestrato – soggetto al quale il bene è stato sequestrato e che ha diritto alla sua restituzione, legittimato ad avanzare richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., che lamentava l’insussistenza del fumus del reato – avrebbe dovuto affrontare tali profili relativi ai presupposti del sequestro, essendo pertanto configurabile una mancanza assoluta della motivazione.

Va inoltre osservato che, contestualmente, con ordinanza emessa in pari data, il giudice a quo ha ritenuto privo di interesse per difetto di legittimazione anche il ricorso proposto dall’indagato, legale rappresentante della società (OMISSIS) proprietaria dei beni.

Seguendo il percorso delineato dai provvedimenti del Tribunale, i profili del fumus del reato (oltre che quelli del periculum) non potrebbero dunque essere oggetto di impugnazione, né da parte dell’indagato non proprietario del bene, né da parte della società, proprietaria dello stesso, ma non estranea al reato.

Peraltro, il precedente giurisprudenziale richiamato in motivazione dell’ordinanza impugnata non concerne il caso di specie.

Esso concerne la diversa ipotesi in cui la res oggetto del provvedimento cautelare reale si trovi nella disponibilità materiale dell’autore del reato indagato che l’ha sottratta al proprietario.

In tal caso, correttamente, il proprietario del bene, terzo estraneo al reato, privo del possesso o della disponibilità della cosa sottoposta a vincolo, può dedurre in sede di riesame soltanto i profili attinenti al diritto alla restituzione della cosa sequestrata e all’inesistenza di relazione concorsuale con l’indagato.

Diversamente, nel caso di specie, non sussiste scissione tra soggetto titolare del bene e soggetto in possesso del bene.

Pertanto erroneo è il richiamo a questo indirizzo giurisprudenziale, in quanto non confacente al caso di specie.

2. L’assenza di motivazione sulle doglianze dell’odierno ricorrente impone l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Così deciso il 07/06/2022.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.