Il tragitto panoramico inchioda il tassista abusivo (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 21 novembre 2022, n. 34233).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZO Mario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Rel. Consigliere –

Dott. CRICUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1379-2022 proposto da:

(OMISSIS) HEPING e (OMISSIS) CUIPING, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA (OMISSIS) (OMISSIS) n. 43, presso lo studio dell’avv. MARCO (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. DOMENICO (OMISSIS)

-ricorrenti-

contro

PREFETTURA DI LA SPEZIA

-intimata-

avverso la sentenza n. 571/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 19/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) Cuiping e (OMISSIS) Heping avverso la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di La Spezia aveva a sua volta rigettato l’opposizione proposta, dagli odierni ricorrenti, avverso la sanzione amministrativa a loro contestata per aver adibito una vettura a servizio taxi in difetto della prescritta licenza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) Cuiping e (OMISSIS) Heping, affidandosi a due motivi.

La Prefettura di La Spezia, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE, ex art. 380-bis, cod. proc. civ., INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) Cuiping e (OMISSIS) Heping avverso la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di La Spezia aveva a sua volta rigettato l’opposizione proposta, dagli odierni ricorrenti, avverso la sanzione amministrativa a loro contestata per aver adibito una vettura a servizio taxi in difetto della prescritta licenza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) Cuiping e (OMISSIS) Heping, affidandosi a due motivi.

La Prefettura di La Spezia, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 23 della legge n. 689 del 1981, 530 e 533 c.p.p., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato lo svolgimento di attività di trasporto di persone a pagamento, in difetto di prova certa sul punto.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe fatto riferimento non già a massime esperienziali, bensì a mere congetture.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale ha ritenuto provata la natura del trasporto alla luce delle dichiarazioni rese dall’autista (OMISSIS) Heping, che inizialmente aveva dichiarato di trasportare il fratello con la famiglia e, solo dopo la richiesta degli operanti di fornire le generalità del fratello, aveva riconosciuto di trasportare, in realtà, turisti, lungo un itinerario che, da La Spezia, li avrebbe dovuti portare a Genova, transitando per le cosiddette Cinque Terre (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Da tali dichiarazioni, non smentite dai ricorrenti, il giudice di merito ha ricavato, da una parte, la consapevolezza della illiceità della condotta realizzata, e, dall’altro, la prova dell’elemento materiale, alla luce del fatto che il percorso scelto, molto più lungo di quello “naturale” lungo l’autostrada che collega le due città, “… mal si concilia con un semplice passaggio concesso a conoscenti per ragioni di cortesia” (cfr. ancora pag. 4).

Tale motivazione, certamente idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale, esprime un giudizio di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità e chiarisce che il giudice spezzino abbia, nel caso di specie, ritenuto configurata la prova presuntiva dell’illecito contestato.

Il Tribunale, in tal senso, ha anche esaminato gli argomenti forniti, a contrario, dalla difesa degli odierni ricorrenti, ritenendoli irrilevanti: in particolare, ha considerato che la provenienza dalla stessa nazione e dalla medesima area non dimostrasse la preventiva conoscenza tra autista e trasportati; che la circostanza che il veicolo non avesse alcuna insegna rappresentativa del servizio di taxi in corso di svolgimento non deponesse a favore degli odierni ricorrenti, posto che il soggetto che svolge una attività di trasporto abusivamente tende a dissimulare la stessa; ed infine, che le dichiarazioni rese dai passeggeri fossero contraddittorie con quanto riconosciuto da (OMISSIS) Heping nell’immediatezza della contestazione, fossero –almeno in parte– precompilate con i medesimi errori di battitura e fossero, comunque, prive di valenza probatoria, in difetto di loro conferma in sede di audizione testimoniale (cfr. pag. 4 della sentenza).

Inoltre, il Tribunale ha anche esaminato l’ulteriore argomento difensivo opposto dagli odierni ricorrenti, relativo al malfunzionamento del contachilometri dell’auto, ritenendolo irrilevante, e ha dato atto che, del pari, era irrilevante il fatto che il conducente svolgesse attività lavorativa alle dipendenze di una ditta in Firenze, trattandosi di circostanza compatibile con lo svolgimento dell’attività sanzionata nel tempo libero (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Si segnala infine che pende dinanzi questa medesima sezione identico ricorso, tra i medesimi soggetti, distinto dal numero 1385/2022, per il quale è stata proposta analoga proposta di decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.“.

Il Collegio condivide la proposta del relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi ivi esposti.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 11 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.