Il venir meno del mandato difensivo stravolge l’elezione di domicilio solo se espressamente revocata (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 17 maggio 2023, n. 21098).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Presidente –

Dott. GIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Rel. Consigliere –

Dott. SARACO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 13/02/2012 del TRIBUNALE di FORLI’;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott. VINCENZO TUTINELLI;

lette le conclusioni del PG, dott.ssa Mariella DE MASELLIS, ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso;

il difensore ha depositato memorie insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) (OMISSIS) ha depositato in data 20 ottobre 2022 una istanza di rimessione in termini per la proposizione di ricorso in Cassazione in relazione a procedimento in cui l’imputato, presente in primo grado, lamenta di non aver avuto conoscenza del processo perché la Corte di appello e questa stessa Corte di legittimità, nel redigere gli avvisi di fissazione udienza, non avrebbero tenuto conto del fatto che la nomina di nuovo difensore avrebbe dovuto essere considerata come revoca implicita dell’elezione di domicilio effettuata presso precedente difensore che ha ricevuto le notificazioni sia in sede di appello che in sede di legittimità.

2. Deve rilevarsi che la fattispecie in questa sede evocata riguarda un processo in cui, fino al 2020, la contumacia non risulta essere stata dichiarata e che comunque si fonda su una affermata incolpevole ignoranza del processo.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. Il Procuratore Generale – in persona del sostituto Mariella De Masellis – ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Con memoria 12 gennaio 2023, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni fondanti il proprio ricorso e ha concluso insistendo per l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta profili di illegittimità delle notificazioni effettuate e lamenta la mancata effettiva conoscenza del processo all’esito di una propria presenza in primo grado e di appello proposto da difensore di fiducia, l’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) poi revocato.

2. Tuttavia, per giurisprudenza costante la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Sez. 1, Sentenza 8116 del 11/02/2010 Rv. 246387 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 41720 del 07/11/2006 Rv. 235297 – 01).

2.1. Finanche la sospensione dall’albo professionale del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio, eseguita dall’imputato presso il suo studio, se non viene espressamente revocata (Sez. 3, Sentenza n. 43086 del 05/02/2015 265568 – 01).

3. Per altro verso, le sentenze richiamate nell’istanza non sono pertinenti.

La sent. n. 58511/2018 fa riferimento a difensore di fiducia che aveva rinunciato al mandato ancor prima dell’inizio del processo; in questo caso, invece, la revoca è avvenuta a processo in corso e dopo la presenza in primo grado e la proposizione dell’appello; circostanze che palesano la piena conoscenza del La sent. 16330/2013 fa riferimento a rinuncia del difensore non comunicata all’assistito, mentre in questo caso la revoca risulta essere stata effettuata, prima della rinuncia da parte del difensore, ad opera della stessa parte, il che esplicita la presenza – nel caso di specie – di una scelta volontaria in ordine ai modi in cui avere conoscenza del processo.

3.1. Difetta altresì ogni profilo di ignoranza incolpevole del processo, posto che nemmeno si deducono profili che possano fondare l’affermazione della mancata possibilità da parte del legale domiciliatario di avere contatti con il richiedente, tanto più ove si consideri che nel caso in esame vi era stata – con il difensore di fiducia – la pacifica ed effettiva instaurazione di un rapporto professionale, stabilizzato al punto da rivelare la comune adozione di una strategia difensiva sia in primo grado sia all’atto della proposizione dell’appello.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria, Seconda Sezione Penale, il 17 maggio 2023.

SENTENZA -.