Impugnazione del verbale di accertamento delle violazioni stradali e documenti di prova (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 28 dicembre 2022, n. 37860).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –

Dott. PAPA Patrizia – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34687-2019 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 21, presso la sede dell’avvocatura di Roma Capitale, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;

-ricorrente-

contro

AGENZIA (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 1, presso lo studio dell’avv. Antonio (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Ettore (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 8045/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 8045/2019, pubblicata il 12 aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto da Agenzia (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 2407/2016 del Giudice di pace di Roma e annullato i verbali di accertamento n. 13141751844, 13141790353, 13141735256, 13141735404, 13141684652, 13141783562, 13141790356, 13141756312 elevati a carico della società dalla Polizia Municipale di Roma per violazione dell’art. 7 del Codice della strada e, in particolare, per circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici e nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.

Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione dell’Agenzia (OMISSIS), rilevando che il passaggio degli autobus con licenza NCC presuppone il rispetto delle disposizioni regolamentari dettate dal Comune, che la delibera n. 37/2010 aveva istituito permessi a pagamento e l’opponente non aveva fornito la prova di aver regolarmente pagato il canone annuale; Roma Capitale aveva infatti rappresentato che le targhe degli autobus non risultavano inserite nell’archivio informatico per mancato pagamento.

Il Tribunale ha riformato la decisione rilevando innanzitutto che il Comune non aveva prodotto la delibera comunale n. 37/10, pur potendosi ipotizzare che il mancato inserimento delle targhe degli autobus fosse dovuto al mancato pagamento del permesso come previsto, con ciò precludendo il controllo della fondatezza dell’argomento: l’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera infatti con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi.

Roma Capita le ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo a cui ha resistito con controricorso l’Agenzia (OMISSIS) s.r.l..

2. Con l’unico motivo, Roma Capitale ha sostenuto l’illegittimità della sentenza per avere il Tribunale fondato l’accoglimento dell’opposizione sul principio di diritto per cui «il giudice non è tenuto a conoscere ed acquisire ex officio la normativa secondaria» e la delibera comunale n. 37/2010, asseritamente istitutiva del permesso a pagamento, non risultava essere stata prodotta.

Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto, invece, verificare il contenuto della delibera citata di cui dubitava, perché comunque costituente atto relativo all’accertamento, atteso che, come sostenuto sin dal primo grado, la validità dell’abbonamento è stata sospesa, con conseguente estromissione della targa del veicolo dall’elenco dei mezzi autorizzati, proprio per morosità nel pagamento della rata del permesso.

Il motivo è fondato.

È vero, infatti, che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. da ultimo Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7715 del 2022 con richiami), il principio «iura novit curia» non si estende ai regolamenti degli enti locali perché non costituiscono fonti di diritto oggettivo, diversamente dai regolamenti edilizi in materia di distanze tra fabbricati in considerazione della loro natura integrativa delle norme del codice civile.

Il principio, tuttavia, non era e non è risolutivo della questione in esame, atteso che l’accoglimento dell’opposizione è stato fondato, dal Tribunale, sulla mancata produzione di un documento che in ogni caso giustificava l’accertamento e, cioè, la copia della delibera n. 37/2010: con questa delibera, invero, è stato approvato il Regolamento comunale che ha disciplinato la circolazione degli autobus definiti all’art. 54 comma 1 lett. b) cod. strada ed è stato introdotto il rilascio del permesso a titolo oneroso, dietro versamento di un canone annuale che, nella specie, non era risultato regolarmente pagato.

Ebbene, secondo l’insegnamento di questa corte (v. Cass. n. 4898 del 11/03/2015) nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina -pur a fronte dell’art. 6, comma 10 lett. b del d. Igs. n. 150 del 2011 e dell’analogo art. 7 comma 9 lett. b – l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018).

Il comma settimo del l’art. 7 del d.lgs. 01/09/2011 n. 150 (trasposizione dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981), prevede, poi, proprio che con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, cod.proc.civ., il giudice ordini all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione.

Per giurisprudenza ormai consolidata, la trasmissione di questi atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio: in correlazione, il potere giudiziale di acquisire officiosamente, nell’interesse dell’accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, atti ritenuti «indispensabili» (art. 437 cod. proc. civ.), permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario, secondo l’art. 345 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 2019).

Nella specie, la delibera che ha statuito in merito ad un presupposto della violazione (l’imposizione di un canone per la concessione del permesso di circolare, poi in effetti non corrisposto) costituiva dunque proprio un atto relativo all’accertamento da acquisirsi per la valutazione della sussistenza della violazione contestata.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri officiosi e provvedere all’acquisizione della delibera con cui è stato approvato il Regolamento che ha istituito i permessi a pagamento proprio perché ha ritenuto indispensabile verificarne il contenuto (rimasto invero incontestato tra le parti in primo grado).

3. Per questi motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà all’acquisizione della delibera con cui è stato approvato il Regolamento che ha istituito i permessi a pagamento, in conformità al comma settimo dell’art. 7 del d.lgs. 01/09/2011 n. 150.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione il 23 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.