LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
FRANCESCO FEDERICI Presidente
GIACOMO MARIA NONNO Consigliere-Rel.
MARIA GIULIA PUTATURO Consigliere
DONATI VISCIDO DI NOCERA
SALVATORE LEUZZI Consigliere
PIERPAOLO GORI Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18902/2016 R.G. proposto da:
(omissis) (omissis) domiciliato, ex lege, in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende
-resistente-
e contro
EQUITALIA SUD SPA
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 468/49/16 depositata il 25/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere dott. GIACOMO MARIA NONNO.
RILEVATO CHE
1. Con la sentenza 468/49/16 del 25/01/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da (omissis) (omissis) nei confronti della sentenza 14243/30/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di intimazione concernente IRPEF, IVA ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2001.
1.1. La CTR respingeva l’appello di (omissis) (omissis) evidenziando che:
a) la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al contribuente secondo le modalità previste per l’irreperibilità relativa;
b) la contestazione della conformità della copia della relata all’originale era del tutto generica;
c) il termine prescrizionale non era maturato, trattandosi di termine decennale, anche per ciò che concerne interessi e sanzioni.
2. Avverso la sentenza di appello (omissis) (omissis) proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
3. Equitalia Sud s.p.a. (di seguito Equitalia) non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata, mentre l‘Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso (omissis) (omissis) deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2498 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la prescrizione decennale dei tributi recati dalla cartella di pagamento impugnata.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR erroneamente ritenuto che gli interessi e le sanzioni IRPEF e IVA siano soggette ad un termine di prescrizione decennale.
2. I motivi possono essere congiuntamente esaminati.
Il primo motivo é infondato, mentre il secondo é, invece, fondato.
2.1. Con riferimento al primo motivo, va evidenziato che, a seguito della notificazione della carteIla di pagamento, viene interrotto il termine di prescrizione del tributo, che – ove la cartella non venga impugnata – inizia a decorrere nuovamente per una durata analoga a quella prevista per il singolo tributo (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016).
2.2. Correttamente, pertanto, la CTR ha ritenuto che, con riguardo a IRPEF ed IVA, il termine di prescrizione (decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento) sia decennale e non già quinquennale, sicché lo stesso non é decorso alla data di notificazione dell’avviso di intimazione.
2.3. II secondo motivo é invece fondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi é quello quinquennale, cosi come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.» (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023).
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso qualsiasi pronuncia in ordine all’idoneità della copia della relata di notifica ad attestare l’avvenuta effettuazione della stessa, nonché in ordine alla necessità della produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata al contribuente ai fini della regolarità della notificazione.
3.1. Il motivo é complessivamente inammissibile.
3.2. Per ciò che concerne la contestazione dell’idoneità della documentazione prodotta da Equitalia a comprovare la notifica della cartella di pagamento, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento é assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016; Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020).
3.2.1. Peraltro, allorquando venga contestata la conformità all’originale della relata di notificazione prodotta in copia dall’Agente della riscossione, senza che detta copia sia supportata da una valida attestazione di conformità all’originale, trova applicazione la regola prevista dall’art. 2719 cod. civ., secondo la quale il giudice non può limitarsi ad escludere sic et simpliciter l’efficacia probatoria della copia prodotta, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, tra cui anche l’eventuale attestazione, da parte dell’Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; di recente, si veda anche Cass. n. 17841 del 21/06/2023).
3.2.2. Invero, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento é prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015).
3.2.3. Quanto all’onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentaIi, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa, in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013).
3.2.4. Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale» (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’Agente della riscossione si vedano anche n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass…n. 40750-ael 20/12/2021).
3.3. Applicando i menzionati principi di diritto al caso di specie, la censura proposta si rivela inammissibile, perché, a fronte delle chiare indicazioni della CTR in ordine ad una genericità del disconoscimento, il contribuente si é limitato a censurare la validità della produzione di una notificazione in copia, senza preoccuparsi della affermata invalidità del proprio disconoscimento e, in tal modo, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.
3.4. Quanto al rilievo della nullità della notifica per mancata produzione della raccomandata informativa, trattasi di eccezione proposta per la prima volta solo in sede di legittimità, non avendo la CTR pronunciato al riguardo e non avendo il ricorrente provato di avere proposto la relativa censura nelle fasi di merito del presente
4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.
Il Presidente
FRANCESCO FEDERICI
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2024.