REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VERGA Giovanna – Presidente –
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –
Dott. FILIPPINI STEFANO – Rel. Consigliere –
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SONITA nata il 19/07/19XX;
avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 5/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia (giorni 20 di reclusione ed e 300 di multa) pronunciata secondo il rito abbreviato dal TRIBUNALE di MILANO, in data 10/7/2018, nei confronti di (OMISSIS) Sonita in relazione al reato di cui all’ art. 648, comma 2, cod.pen. perché ritenuta responsabile della ricettazione di due buoni-pasto del valore complessivo di poco superiore ai dieci euro.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità a titolo di ricettazione, attesa la carente dimostrazione della ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato, quanto a consapevolezza della provenienza illecita dei buoni-pasto, avendo l’imputata dichiarato di averli trovati per strada.
– violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto ai sensi dell’art. 624 cod.pen.; l’imputata ha dichiarato agli operanti (come emerge dalla CNR) di aver rinvenuto per strada i buoni pasto di causa e di essersene impossessata, così integrando il reato di furto, dal momento che il titolare era sicuramente rintracciabile.
Alla derubricazione può far seguito l’applicazione dell’art. 131bis cod.pen. considerate le modalità della condotta e l’esiguità del danno (pari ad € 10,60).
3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Il ricorso è fondato nei soli limiti infra indicati.
5. Sono inammissibili i motivi relativi alla sussistenza dell’addebito e alla relativa qualificazione giuridica; come rilevato anche dalla Procura generale con la requisitoria scritta, il ricorso sollecita una differente ricostruzione del fatto, incompatibile col giudizio di legittimità.
La sentenza della Corte territoriale, con motivazione congrua e coerente con l’addebito, ha illustrato il quadro probatorio che sostiene la condanna, con corretta valutazione della inattendibilità della tesi difensiva, alternativa rispetto a quella formulata in modo conforme per due volte dai Giudici del merito: dalle relative sentenze emerge che l’imputata non ha fornito alcuna dimostrazione relativa al rinvenimento in strada dei buoni pasto e, nel contempo, che optare per il furto invece della ricettazione risponde a scelta di convenienza.
Del resto, le dichiarazioni difensive dell’imputata a cui accenna il ricorso (quelle relative al preteso rinvenimento per strada dei buoni pasto) sono contenute solamente nella comunicazione di notizia di reato e non sono sottoscritte, dovendosi così qualificare come inutilizzabili (cfr., Sez. 6, n. 14843 del 17/2/2021, Rv. 280880 – 01 , secondo cui, anche in sede di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante; conforme, Sez. 1, n. 12752 del 27/2/2019, Rv. 276176 – 01).
Dunque, la pronuncia impugnata si pone in linea di continuità col costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 20193• del 19/4/2017, Rv. 270120 – 01).
6. Ciò posto, devesi però considerare che il diniego di applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 131 bis cod.pen. è stato motivato dai giudici del merito in relazione al solo dato oggettivo della cornice edittale della pena della ricettazione.
In relazione a quest’ultimo profilo rileva il Collegio che, con la sentenza n. 156 del 21 luglio 2020 (pubblicata dunque successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello), la Corte Costituzionale ha stabilito che la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131bis cod.pen. è applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell’articolo 648 cod.pen., nonché a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione.
E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131bis cod.pen., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva. Invero, il giudice delle leggi ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente.
7. Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Rv. 279971 – 01), la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Infatti, la “nuova” previsione dell’art. 131bis cod. pen., ora applicabile anche all’ipotesi della ricettazione lieve per cui si procede, non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello; inoltre, nelle decisioni di primo e secondo grado non risultano evidenziati elementi di fatto che depongono per l’esclusione dei presupposti normativi in forza dei quali il giudice del merito, anche in conseguenza dell’ampliamento applicativo all’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv. cod. pen., potrebbe applicare la speciale causa di non punibilità (anzi dagli atti risulta che l’esimente è stata esclusa in considerazione della sola pena edittale, all’epoca preclusiva).
Sussiste, pertanto, il concreto interesse della ricorrente a far valere in questa sede la questione, da scrutinarsi ad opera del giudice di legittimità, il quale può giungere al suo riconoscimento senza rinvio del processo alla sede di merito laddove i presupposti per la sua applicazione (come è nella fattispecie) siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (per l’affermazione di detto principio, vedi Sez. 2, n. 49446 del 3/10/2018, Rv. 274476).
8. In tal senso occorre dunque concludere.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. .
Così deciso il 14/7/2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021.