In tema di responsabilità disciplinare, l’incolpato deve essere informato della data di adunanza: in caso contrario va annullata la decisione adottata dall’organo professionale locale dei Geometri (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 12 dicembre 2023, n. 34683).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ROSA MARIA DI VIRGILIO      Presidente

PATRIZIA PAPA                        Consigliere

LINALISA CAVALLINO             Consigliere

VINCENZO PICARO                 Consigliere

RICCARDO GUIDA                   Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 23771/2019 proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

– Ricorrente –

Contro

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI (omissis);

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONE.

– Intimati –

Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Geometri di Roma n. 5/2019 depositata il 23/05/2019.

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Riccardo Guida nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.

Rilevato che:

1. il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, con decisione del 15 maggio 2019, ha respinto il ricorso del (omissis) (omissis) avverso la deliberazione del Consiglio di disciplina presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di (omissis) del 14 dicembre 2016, di applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento, a causa di irregolarità deontologiche;

2. in particolare, il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dell’organo provinciale di disciplina dei geometri, previo rigetto delle doglianze dell’incolpato afferenti soprattutto all’asserita violazione del suo diritto di difesa;

3. per la cassazione della decisione del Consiglio Nazionale, il (omissis) ha proposto ricorso articolato in un unico motivo. Non hanno svolto difese né il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di (omissis)ne l’Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale di Verona;

Considerato che:

1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli 24 e 111, Cost., ossia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, per non avere il Consiglio Nazionale rilevato il mancato rispetto di tali diritti da parte del Consiglio territoriale di disciplina. In particolare, il procedimento disciplinare si sarebbe svolto nella seduta del 25 novembre 2015, nella quale, come risulta dal relativo verbale, vi sarebbe stata prima l’audizione dell’incolpato (geom. (omissis) e, successivamente, quella del geom. (omissis) (omissis) – il cui esposto del 10 febbraio 2015 aveva determinato l’avvio del procedimento disciplinare -, svoltasi in assenza dell’incolpato, al quale sarebbe stato pertanto precluso il diritto di interrogare il proprio accusatore e quello di conoscere il contenuto delle dichiarazioni dell’esponente (id est denunciante);

2. il motivo é fondato;

3. l’art. 12 del g. 11 febbraio 1929, n. 274 (“Regolamento per la professione di geometra”) prevede che l’incolpato sia informato della “seduta per la discussione”, affinché possa presentare le sue “giustificazioni” e aggiunge che “nel giorno fissato, sentiti il [.] relatore e la difesa dell’incolpato”, il Comitato adotta le proprie decisioni;

4. é principio di diritto consolidato (Sez. 3, Sentenza 19228 del 20/08/2013, Rv. 627755 – 01; in termini: Sez. 2, Sentenza n. 6175 del 05/03/2021, Rv. 660784 – 01) che, in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei geometri, l’incolpato ha diritto di partecipare, eventualmente anche con l’assistenza del difensore, all’adunanza davanti al Collegio provinciale – competente a irrogare la sanzione – e, quindi, ha il diritto di essere informato della data della stessa, secondo il disposto dell’art. 12 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274. Nell’ipotesi in cui l’incolpato non sia stato informato della data dell’adunanza, e viziata per violazione del diritto di difesa, di cui all’art. 24, Cost., la decisione adottata dall’organo professionale locale, che deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando i principi di cui agli artt. 353 e 354, cod. proc. civ., che regolano i rapporti tra organi giurisdizionali;

5. sempre la giurisprudenza di legittimità, con numerose pronunce relative alle diverse normative dettate per il procedimento disciplinare dei professionisti, da tempi oramai lontani, afferma che il diritto di difesa dell’incolpato deve essere assicurato anche nella fase del procedimento davanti al Consiglio dell’ordine professionale locale, tenuto conto che tale fase, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un’attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale (ex plurimis, Cass. 16 gennaio 2007, n. 835);

6. nello specifico, quanto alla garanzia del contraddittorio a favore dell’incolpato, va richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza 3880 del 18/02/2010, Rv. 611437 – 01), in fattispecie sovrapponibile al caso in esame, secondo cui “In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato innanzi al Consiglio dell’Ordine, non comporta violazione del diritto di difesa dell’incolpato la circostanza che, nella fase anteriore all’apertura del procedimento stesso, il Consiglio proceda, in assenza dell’incolpato, all’audizione del soggetto che ha presentato un esposto a suo carico, al fine di chiarire e confermare il contenuto dell’esposto stesso, ove l’esponente venga poi risentito nel corso del procedimento disciplinare nella piena garanzia del diritto di difesa dell’incolpato”.

In precedenza, la Corte (Sez. 3, Sentenza n. 10895 del 07/08/2001, Rv. 548847 – 01) si era preoccupata di chiarire che “In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione sanitaria (nella specie, medico) la Commissione di disciplina presso il Consiglio provinciale dell’Ordine dei medici chirurghi ove deliberi di sentire una persona, e tenuta a rispettare la forma della “trattazione orale” che e espressamente prevista e che appare anche l’unica in grado di assicurare, in relazione all’ormai ammessa presenza di un difensore, che l’acquisizione di elementi rilevanti ai fini della decisione avvenga in presenza dell’incolpato e dell’eventuale difensore, appunto a garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.)”;

7. tornando al motivo di ricorso, nell’adunanza del 25 novembre 2015, prodromica all’applicazione della sanzione  disciplinare dell’avvertimento, il diritto di difesa del geom. (omissis) non é stato garantito in quanto il Collegio giudicante prima ha sentito l’esponente (geom. (omissis) in assenza dell’incolpato e del suo difensore e dopo ha proceduto all’audizione dell’incolpato in presenza del difensore. Tale violazione del diritto di difesa dell’incolpato comporta l’illegittimità della sanzione disciplinare al medesimo inflitta;

8. ne consegue che, accolto il ricorso, la decisione e cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati affinché valuti se, sulla scorta delle prove raccolte e degli elementi acquisiti nel procedimento disciplinare (diversi dall’audizione dell’esponente (omissis) nella quale non era consentito tenere conto), sussistano comunque elementi per ritenere accertato il fatto ascritto al ricorrente e per applicare la sanzione;

9. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non si sono difesi;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023.

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.