Investimento mortale in retromarcia sul luogo del lavoro. Ricorre l’Inail per recuperare l’indennizzo (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 3 agosto 2022, n. 24038).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9581-2021 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (C.F 01(OMISSIS)89), in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) GIAMPAOLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRA (OMISSIS);

– controricorrente –

nonché contro

(OMISSIS) CARLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 416/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Marco ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Il 5 agosto 2006 Nino (OMISSIS) perse la vita in conseguenza di un infortunio sul lavoro provocato da Giampaolo (OMISSIS).

Questi, nell’eseguire una manovra di retromarcia a bordo di un autoveicolo di proprietà di Carlo (OMISSIS), non si avvide della presenza della vittima, investendola e provocandole lesioni mortali.

2. Nel 2009 l’Inail, avendo indennizzato i familiari della vittima in adempimento dei propri compiti istituzionali, convenne dinanzi al Tribunale di Ferrara Giampaolo (OMISSIS) e Carlo (OMISSIS), chiedendone la condanna alla rifusione del suddetto indennizzo, ai sensi dell’articolo 1916 c.p.c..

Ambedue i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.

3. Con sentenza 24 maggio 2011 n. 887 il Tribunale di Ferrara rigettò la domanda proposta dall’Inail nei confronti di Giampaolo (OMISSIS), ritenendola non provata.

La sentenza venne appellata dall’istituto.

4. Con sentenza 31 gennaio 2020 n. 416 la Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame.

La Corte d’appello, escluso che la sentenza di condanna pronunciata a carico di Giampaolo (OMISSIS) ex articolo 444 c.p.p. costituisse valida prova, utilizzabile nel giudizio civile di danno, ritenne non assolto da parte attrice l’onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dall’Inail con ricorso fondato su tre motivi.

Giampaolo (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’INAIL lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, nonché la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.

Deduce, in sostanza, che la Corte d’appello ha rigettato la domanda sul presupposto della irrilevanza nel giudizio civile della sentenza di condanna pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., trascurando di considerare l’ulteriore ed ampio materiale probatorio documentale prodotto dall’istituto sin dal primo grado di giudizio.

1.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, infatti, non fa alcun cenno, né dà conto dell’esistenza in atti dei verbali delle prove raccolte nel corso del procedimento penale a carico del convenuto; del verbale redatto dall’ufficio prevenzione infortuni sul lavoro della Questura di Ferrara; delle sommarie informazioni testimoniali raccolte dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto, né della circostanza che il fatto materiale dell’investimento non era mai stato negato dal convenuto, sicché operava a carico di questi la presunzione di cui all’articolo 2054, comma primo, c.c..

Sussiste dunque effettivamente la violazione dell’art. 115 c.p.c.: nel presente caso infatti il giudice di merito non si è limitato a trascegliere e valorizzare alcune soltanto tra le prove offerte e trascurarne altre (il che gli è sempre consentito), ma ha dichiarato tout court inesistente la prova, nonostante l’ampia documentazione prodotta dall’Istituto.

2. Col secondo motivo l’INAIL lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 115 e 167 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo sostiene che la circostanza dell’investimento della vittima da parte di Giampaolo (OMISSIS) era stata “esattamente descritta” nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, senza essere contestata dal convenuto, sicché la suddetta circostanza doveva darsi per ammessa ai sensi dell’articolo 167 c.p.c..

2.1. Il motivo è infondato.

Giampaolo (OMISSIS), infatti, costituendosi nel primo grado del giudizio, dichiarò di voler “contestare in toto l’addebito di responsabilità” (p. 2 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado); e che la disgrazia andava ascritta esclusivamente a imprudenza della stessa vittima (ibidem, p. 3-4).

La contestazione dunque vi fu e non fu generica, soprattutto se comparata alla sinteticità, che rasentò l’ermetismo, dell’atto con cui l’INAIL introdusse il presente giudizio.

3. Col terzo motivo l’INAIL lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2697 c.c.

Deduce che la corte d’appello avrebbe illegittimamente sollevato la parte convenuta dall’onere di provare il fondamento della sua eccezione, e cioè che il sinistro fosse avvenuto per colpa esclusiva della vittima.

3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m.

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.