La Cassazione rammenta che il giudice ordinario deve solo controllare la mancanza del permesso di soggiorno al momento dell’espulsione (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 31 marzo 2020, n. 7619).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8616/2019 proposto da:

Ferreira Santos Maria Leticia, elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza del Popolo 18, presso lo studio dell’avvocato Ribaldone Maria Elena che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Gili Andreina, con procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Prefetto della Provincia di Torino, in persona del Prefetto p.t.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2020 dal Consigliere Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO CHE

Con ordinanza del 25.9.18, il giudice di pace di Torino rigettò l’opposizione proposta da Ferreira Santos Maria Leticia avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Torino il 27.6.18, osservando che:

– la ricorrente era titolare del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Asti il 23.2.16; lo stesso Questore rigettò l’istanza di rinnovo del permesso, con provvedimento emesso il 13.9.18, in quanto la ricorrente aveva tardivamente inviato la documentazione finalizzata al rinnovo del permesso, oltre un anno dalla relativa scadenza, non ottemperando altresì all’invito a presentarsi per i rilievi fotodattiloscopici, prescritti dall’art. 5, comma 2bis, del TUI;

– il Prefetto aveva escluso i motivi umanitari o altri gravi motivi di carattere personale, ex art. 11, comma 1, lett. c) ter, del d.p.r. n. 394/99 – ovvero di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 286/98 -;

– dall’intervista effettuata ed allegata in atti della Pubblica Amministrazione risultava che la ricorrente non aveva chiesto il termine per la partenza volontaria;

– era stato congruamente motivato il rischio di fuga della ricorrente.

La Ferreira Santos ricorre in cassazione con due motivi.

Non si è costituita l’intimata Prefettura cui il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura dello Stato.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo si denunzia l’omessa valutazione delle condizioni che escludono l’espulsione automatica dello straniero, atteso che, pur in caso di ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno, l’espulsione non sarebbe legittima nel caso in cui l’interessato possa dimostrare la persistenza dei requisiti legittimanti il rinnovo stesso.

Con il secondo motivo si deduce l’omessa valutazione della mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, non sussistendo i presupposti normativi dell’espulsione dello straniero non appartenente all’area UE, in quanto: non era stata accertata la pericolosità della ricorrente, né sussistevano le fattispecie dell’ingresso illegale e del soggiorno irregolare; l’ordinanza impugnata era stata emessa nella pendenza dei termini per proporre ricorso avverso il diniego di rinnovo, presentato dalla ricorrente il 12.10.18.

I due motivi, in quanto tra loro connessi, sono esaminabili congiuntamente e sono infondati alla luce dell’orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – secondo cui in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del Questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione” (Cass., SU, n. 22217/06; n. 12976/16; n. 15676/18).

Ne consegue che, nel caso concreto, ciò che rileva è l’accertamento, al momento dell’espulsione, della mancanza del permesso di soggiorno perché scaduto e non rinnovato, essendo irrilevante la circostanza della pendenza dei termini per impugnare il diniego di rinnovo.

Inoltre, va rilevato che la ricorrente non ha dedotto di aver presentato una domanda di rinnovo, seppure tardiva.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata; inoltre, dato l’oggetto del giudizio, non s’applica l’art. 13, comma lquater, d.p.r. n. 115/02.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.