La Compagnia di assicurazione non può spedire l’assegno per posta ordinaria (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 30 agosto 2024, n. 23380).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO LUIGI CESARE UMBERTO SCOTTI   – Presidente –

FRANCESCO TERRUSI                                          – Consigliere –

ANGELINA MARIA PERRINO                               – Consigliere –

GUGLIELMO GARRI                                              – Consigliere – Rel. –

DANIELA VALENTINO                                          – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29833/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE (OMISSIS) (OMISSIS) 145, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);

-ricorrente-

contro

(OMISSIS) BANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA (OMISSIS) (OMISSIS), 47, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2284/2020 depositata il 16/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione (OMISSIS) Assicurazioni S.p.A. conveniva in giudizio (OMISSIS) Bank S.p.a. lamentando il pagamento di quattro assegni bancari non trasferibili per l’importo complessivo di € 7.040,00 tratti sul proprio conto corrente a soggetto diverso dai legittimi prenditori che aveva contraffatto i predetti titoli sostituendo il proprio nome a quello degli originari legittimi prenditori.

Pertanto, (OMISSIS) Assicurazioni S.p.a. aveva reiterato i pagamenti per i medesimi importi a favore dei legittimi creditori.

Chiedeva, pertanto, dichiararsi la responsabilità della banca e la restituzione di quanto pagato a soggetto diverso dal beneficiario, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Milano accoglieva integralmente la domanda.

(OMISSIS) Bank S.p.a. interponeva appello riproponendo le domande formulate in primo grado cui si opponeva (OMISSIS) Assicurazioni S.p.a. chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

L’udienza di precisazione delle conclusioni veniva svolta con note a trattazione scritta senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa rimessione della causa sul ruolo per mutamento del relatore successivamente alla scadenza dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica già depositate da entrambe le parti.

La Corte di Appello di Milano in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale confermava la responsabilità dell’operatore bancario sulla scorta di numerosi elementi che unitariamente valutati consentivano di ritenere negligente la condotta dell’operatore bancario.

In particolare, si evidenziava come la condotta del falso prenditore fosse da ritenersi anomala; ed invero, ad avviso della corte territoriale, il soggetto era sconosciuto alla banca presso cui aveva incassato i titoli, quali uniche operazioni sul conto corrente di corrispondenza contestualmente aperto ai soli fini dell’incasso.

Inoltre, il giudice di appello rilevava la evidente contraffazione dei titoli alla luce delle alterazioni accertate dal giudice di prime cure.

Ciò posto, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello accertando la responsabilità della Assicurazione nell’aver utilizzato il servizio di posta ordinaria, in applicazione dell’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione (9769/2020), configurando la condotta di (OMISSIS) come antecedente causale dell’evento danno concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla Banca nell’identificazione del presentatore dei titoli all’incasso.

La sentenza, notificata il 22/09/2020, è stata impugnata da (OMISSIS) Assicurazioni S.p.A., con ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, cui la (OMISSIS) Bank S.p.a. ha resistito con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) Assicurazioni S.p.A. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello, dopo aver rimesso la causa sul ruolo e fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, non avrebbe erroneamente concesso ulteriori termini per il deposito di nuove comparse conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c.., in violazione del diritto di difesa.

In particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto della espressa richiesta di termini da parte della difesa della ricorrente in considerazione dell’intervento medio tempore della sentenza delle Sezioni Unite n. 9769/2020 in tema di corresponsabilità per utilizzo del sistema di posta ordinaria per la trasmissione di assegni non trasferibili, con violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato concesso alle parti di dedurre e sviluppare difese a seguito di tale novità giurisprudenziale.

Ritiene la Corte il primo motivo di ricorso fondato, atteso che la difesa della ricorrente non ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa con l’assegnazione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..

Pertanto, la Corte territoriale, a fronte della mancata rinuncia ai termini, avrebbe dovuto necessariamente concederli al fine di consentire alle parti di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, non rilevando, peraltro, la circostanza dedotta dalla ricorrente circa l’intervento medio tempore della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 9769/20; 9770/20; 10079/20).

Va al riguardo premesso, infatti, che la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Sez. U – , Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).

Alla luce del superiore principio si ritiene che la Corte d’Appello, dopo aver rimesso la causa sul ruolo, già trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per la sostituzione di un nuovo giudice relatore e fissato nuova udienza a trattazione scritta ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020 per la precisazione delle conclusioni, non ha, erroneamente, concesso ulteriori termini per il deposito di nuove comparse conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c.., in violazione del diritto di difesa della odierna parte ricorrente che non aveva in sede di precisazione delle conclusioni rinunciato alla concessione di termini in questione, a nulla rilevando i motivi indicati dalla ricorrente nella esigenza di dover dedurre sulla novità giurisprudenziale appena intervenuta afferente specificamente la domanda di concorso colposo della Assicurazione ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.., laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità della (OMISSIS) Assicurazioni S.p.A. per la spedizione degli assegni non trasferibili per posta ordinaria.

Ritiene la Corte il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. avendo la sentenza della corte territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 9769/20; 9770/20; 10079/20) e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento.

Al riguardo, la ricorrente sottopone a critica le sentenze delle Sezioni unite nella parte in cui sostengono la maggiore sicurezza dei sistemi di trasmissione per posta raccomandata o assicurata rispetto a quella ordinaria.

Ad avviso della ricorrente l’utilizzo della posta raccomandata o assicurata non comporterebbe una maggiore sicurezza di recapito al destinatario rispetto alla posta ordinaria e il tracciamento non avrebbe alcuna utilità pratica, atteso che l’incasso dell’assegno avviene poco dopo il suo trafugamento.

Tali argomentazioni non hanno alcuna idoneità a far mutare l’orientamento di questa Corte che ha osservato che pur considerando la spedizione per raccomandata o assicurata non sufficienti di per sé a impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico “consentono al mittente (a differenza dell’ipotesi di spedizione per posta ordinaria), in caso di ritardo prolungato nella consegna di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria affinché adotti le necessarie precauzioni” Cass. N. 9769/2020).

Pertanto, è priva di pregio la tesi di parte ricorrente finalizzata a togliere rilevanza alla modalità di spedizione che, invece, rimane un elemento fondamentale nella individuazione del concorso colposo nel danno.

Ciò soprattutto nel caso in cui l’assegno contenuto nel plico sia compilato con inchiostro non indelebile e senza le generalità complete del beneficiario, come accertato dal giudice di merito.

Ne consegue che è da confermare il principio affermato dalla Cassazione (9769/2020) secondo cui “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”.

In conclusione, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rimessione alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche con riferimento al regolamento delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Dichiara l’inammissibilità del secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per il regolamento delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 26/06/2024.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.