REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
MONICA BONI Presidente
DOMENICO FIORDALISI
STEFANO APRILE
MARCO MARIA MONACO Relatore
VINCENZO GALATI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen., Dott.ssa MARIAELENA GUERRA per l’inammissibilità;
letta la memoria dell’avv. (omissis) (omissis) che insiste per l’accoglimento del ricorso e in subordine chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 50, 51 e 52 ord. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 cost.
RITENUTO IN FATTO
1. II Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 28/3/2023, depositata il 5/7/2023, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con ii quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma, in data 23/12/2022, ha respinto l’istanza di concessione di una licenza premio presentata da (omissis) (omissis), detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, ammesso al regime della semilibertà.
2. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza, evidenziato che avverso il provvedimento che decide in ordine alla richiesta di licenza premio non é previsto alcun mezzo di impugnazione, ha dichiarato inammissibile il reclamo.
Nello specifico il giudice della sorveglianza ha anche evidenziato che alla licenza non é estensibile la diversa disciplina prevista per il permesso premio, istituto di carattere premiale che é preordinato all’avvio del percorso trattamentale che é, invece, nella semilibertà già avviato.
Sotto altro profilo, poi, il provvedimento in merito alla licenza premio non inciderebbe sulla liberta personale del detenuto e avrebbe natura esclusivamente amministrativa.
3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 680 cod. proc. pen e 24 e 27 cost.
Nel primo motivo la difesa rileva che la soluzione adottata dal Tribunale sarebbe errata in quanta alla licenza premio, istituto che avrebbe una finalità rieducativa analoga a quella attribuita al permesso premio dovrebbe essere applicata la medesima disciplina per questo prevista. Una diversa conclusione, infatti, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali che regolano materia. In generale, d’altro canto, sarebbe innegabile che ii provvedimento in merito alla licenza premio abbia effetti diretti sulla libertà personale del condannato.
3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 586, comma 5, cod. proc. pen.
Nel secondo motivo la difesa rileva che l’impugnazione, seppure avverso il provvedimento non fosse stato consentito il reclamo, avrebbe dovuto essere convertita in ricorso per cassazione e che, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
4. In data 5 luglio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali ii Proc. Mariaelena Guerra chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
5. In data 9 ottobre 2023 é pervenuta in cancelleria un’articolata memoria nella quale l’avv. (omissis) (omissis) ribaditi e approfonditi gli argomenti esposti nell’atto di ricorso, anche facendo riferimento ad alcune pronunce della Corte costituzionale, insiste per l’accoglimento dell’impugnazione e, in via subordinata, chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 50, 51 e 52 ord. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e il reclamo originariamente proposto, qualificato come ricorso per cassazione, é inammissibile in quanta proposto per motivi non consentiti.
2. (omissis) (omissis) é stato ammesso alla misura della semilibertà con ordinanza del 4 ottobre 2022.
Lo stesso, in data immediatamente antecedente all’inizio dell’esecuzione della misura, ha chiesto che gli venisse concessa una licenza straordinaria per il periodo intercorrente tra il 24 e il 31 dicembre 2022.
II Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta che, in termini solo parzialmente diversi, é stata successivamente riproposta e rigettata anche con i provvedimenti emessi da diversi Magistrati di sorveglianza in data 28 ottobre 2022 e 23 novembre 2022.
In data 14 dicembre 2022 é stata da ultimo presentata un’analoga istanza che il Magistrato di sorveglianza, dato atto dei precedenti provvedimenti, considerato che il periodo di osservazione trascorso era allo stato ancora troppo breve e che la reiterazione della medesima istanza appariva significativa di una insofferenza ai precedenti rigetti, ha nuovamente respinto la richiesta, ciò anche rilevato che il desiderio di rivedere le figlie ben avrebbe potuto essere soddisfatto da uno spostamento delle stesse, soluzione peraltro maggiormente compatibile con la patologia cardiaca di cui e affetto il condannato.
3. Avverso tale ultima decisone ha proposto reclamo l’attuale ricorrente evidenziando che il provvedimento impugnato, non tenendo nella dovuta considerazione i principi costituzionali e convenzionali in tema di funzione rieducativa della pena, non avrebbe adeguatamente valutato la situazione complessiva del condannato, la sua storia personale, il rilievo che avrebbe assunto la concessione del beneficio in termini di umanizzazione della pena e, di conseguenza, l’importanza della licenza nello sviluppo della progressione trattamentale.
4. II Tribunale di sorveglianza, ritenuto che il provvedimento di diniego della licenza ha natura amministrativa in quanto non incide direttamente sulla liberta personale e che pertanto non é impugnabile in via giurisdizionale, ha dichiarato inammissibile il reclamo.
5. Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa deducendo la violazione di legge sia in relazione agli artt. 680 cod. proc. pen e 24 e 27, nel senso, cioè, che al provvedimento di diniego di licenza premio ai semiliberi debba essere applicata la medesima disciplina prevista per i permessi premio, sia in relazione all’art. 586, comma 5, cod. proc. pen. in quanto, in ogni caso, seppure avverso il provvedimento non fosse stato consentito il reclamo, l’impugnazione proposta avrebbe dovuto essere convertita in ricorso per cassazione.
Con una successiva memoria, poi, la difesa ha ulteriormente argomentato le censure già esposte e, facendo riferimento alle diverse conclusioni cui e pervenuta la giurisprudenza di legittimità in ordine all’ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti di diniego della licenza premio agli internati, ha insisto per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 50, 51 e 52 ord. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 cost.
6. II primo motivo é manifestamente infondato.
6.1. II provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del condannato ammesso al regime di semilibertà di concessione della licenza premio di cui all’art. 52 ord. non é appellabile.
La legge sull’ordinamento penitenziario e il codice di procedura penale, infatti, non prevedono alcuno specifico mezzo di gravame e ciò, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, impone di escludere che avverso lo stesso sia proponibile un reclamo ovvero un appello di merito (Sez. 1, n. 4606 del 1°/12/2009, dep. 2010, Alfano, n.m.: Sez. 1, n. 2674 del 13/06/1986, Zabiroski, Rv. 174288 e 174287; Sez. 1, n. 473 del 12/02/1980, Tosoni, Rv. 145372; Sez. 1, n. 1950 del 10/10/1978, Lo Russo, Rv. 140500; Sez. 1, n. 863 del 13/04/1978, Di Giovanni, Rv. 139399).
6.2. La diversa disciplina prevista in materia di permessi premio e per provvedimenti in materia di licenze agli internati non pone problemi di tenuta costituzionale del sistema.
Tali benefici, infatti, hanno finalità diverse e sono destinati a incidere in modo diverso sullo status liberatis del condannato rispetto a quanto avviene per il semilibero, soggetto per il quale la licenza premio é una modalità di esecuzione della misura alternativa alla detenzione già concessa.
6.2.1. II permesso premio si inserisce nel percorso trattamentale dei detenuti e, presupponendo l’avvio della revisione critica, costituisce uno degli strumenti utili a verificare l’esistenza di progressi positivi.
Ragione questa che, considerata la necessita di garantire un controllo di merito in ordine alla corretta applicazione dei criteri stabilita dalla legge, giustifica la previsione di una specifica impugnazione avanti al Tribunale di sorveglianza, così come espressamente prevista dal combinato disposto degli artt. 30 ter, comma 7, e 30 bis ord. pen.
6.2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riferimento alle licenze richieste dagli internati, cioè da persone sottoposte a misure di sicurezza detentive.
Anche in questo caso, infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, il beneficio si inserisce in una condizione di restrizione di fatto assimilabile a quella carceraria che non conosce altre forme di espiazione alternativa o di misura extramurale, così che le licenze rappresentano di fatto, allo stato, l’unico margine di flessibilità del trattamento in vista di un tentativo di graduale recupero (sociale o personale e familiare) del sottoposto.
Come i permessi premio concessi ai detenuti, e ancor più significativamente, d’altro canto, le licenze concesse agli internati incidono sul grado di liberta personale e possono costituire premio e incentivo alla collaborazione con l’istituzione contenitiva ovvero comunque strumento di rieducazione, favorendo in assenza di elevata pericolosità il soddisfacimento di esigenze personali o familiari ovvero un percorso di riadattamento sociale e cosi divenendo – attraverso l’osservazione degli effetti sul ristretto del temporaneo ritorno in libertà – strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa.
Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento che nega ovvero revoca una licenza già concessa all’internato, cui deve essere riconosciuta piena natura giurisdizionale e che incide sul percorso trattamentale, é uno dei “provvedimenti concernenti” le misure di sicurezza avverso il quale, ai sensi dell’art. 680 cod. proc. pen., l’interessato può proporre appello (Sez. 1, n. 4087 del 07/01/2010, Attilio, Rv. 246051 – 01; Sez. 1, n. 1439 del 01/12/2009, dep. 2010, Cuccaro, Rv. 245950 – 01; Sez. 1, n. 4606 del 1°/12/2009, dep. 2010., Alfano, n.m.).
6.2.3. L’istanza proposta dalla difesa di sollevare questione di legittimità costituzionale degli 50, 51 e 52 ord. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 cost., per le ragioni sopra esposte, pertanto, escluso che il diverso regime di impugnazioni previsto sia irragionevole, é manifestamente infondata.
7. II secondo motivo di ricorso é fondato.
7.1. I provvedimenti resi dal Magistrato di sorveglianza in tema di concessione della licenza premio, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, hanno natura giurisdizionale.
Le decisioni in materia di licenza ai semiliberi, così come, ad esempio, quelle in ordine ai permessi premio e alle licenze per gli internati, infatti, hanno natura sostanziale in quanto incidono, seppure temporaneamente e anche solo in modo parziale, sul grado di privazione della libertà personale impasto al condannato e, quindi, sull’esecuzione della pena.
In ragione di ciò tali provvedimenti, come pure riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 225 del 1995 e n. 349 del 1993, non possono essere adottati al di fuori dei principi della riserva di legge e della riserva giurisdizionale specificamente indicati dall’art. 13, secondo comma, Cost.
Provvedimenti questi avverso i quali, pertanto, é sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi del principio generale previsto dall’art. 111, comma settimo, cost. (in senso analogo Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 – 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Pavia, Rv. 255309 – 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 – 01; Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 22613S – 01, cos] come si evince anche da Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1997, Lombardi, Rv. 206465 – 01, contra Sez. 1, n. 15684 del 13/12/2002, dep. 2003, Natoli, Rv. 224016 – 01).
7.2. Sul punto, in conclusione, deve essere formulato il seguente principio di diritto: “il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio ha natura giurisdizionale ed é ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost.”.
7.3. In conseguenza del citato principio l’ordinanza impugnata che ha dichiarato inammissibile il reclamo deve essere annullata senza rinvio e l’impugnazione proposta dalla difesa avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 23 dicembre 2022 deve essere qualificato come ricorso per cassazione.
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8.1. Nell’unico motivo di impugnazione la difesa censura il provvedimento emesso evidenziando che il Magistrato di sorveglianza, violando i principi costituzionali e convenzionali in tema di funzione rieducativa della pena, non avrebbe adeguatamente valutato la situazione complessiva del condannato, la sua storia personale e il rilievo che avrebbe assunto la concessione del beneficio in termini di umanizzazione della pena e di progressione trattamentale.
Le doglianze esposte non sono consentite.
8.2. II ricorso per cassazione proposto direttamente ai sensi dell’art. 111 cost. avverso provvedimenti in materia di libertà personale é ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv 239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto qualificabile nei termini della violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).
8.3. Le censure contenute nell’atto, che pure fa riferimento ai principi costituzionali e convenzionali in materia di rieducazione della pena, si sostanziano in una critica alla motivazione del decreto che non é consentita.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con il riferimento al breve periodo di tempo trascorso dall’applicazione della misura, neanche due mesi, e alla necessità di verificare l’andamento della semilibertà, risulta tutt’altro che inesistente o apparente ed é, piuttosto, adeguata e coerente, ciò anche con le ulteriori considerazioni evidenziate in ordine all’atteggiamento tenuto dal ricorrente con la presentazione di numerose istanze in un brevissimo arco di tempo.
9. La peculiarità della questione posta e della conclusione cui questa Corte é pervenuta consente di escludere profili di colpa nella presentazione dell’impugnazione e, pertanto, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.
10. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta comunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 ottobre 2023.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Maria Monaco Dott.ssa Monica Boni
Depositato in Cancelleria, Roma lì 5 febbraio 2024.
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Marina Calcagni