La disattenzione nell’aprire la portiera fa cadere una moto e provoca il decesso del passeggero: è omicidio colposo (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 21 settembre 2022, n. 34925).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRANTI Donatella – Presidente

Dott. ESPOSITO Aldo – Rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) PROVVIDENZA nata a CATANIA il 11/12/19xx;

avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del P.G., Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio di cui all’art. 175 c.p., da disporre nonché dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nel resto;

letta la memoria difensiva dell’avv. Francesco (OMISSIS), n.q. di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 29 gennaio 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui (OMISSIS) Provvidenza era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci e giorni venti di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili in relazione al reato di cui all’art. 589, comma secondo, cod pen., perché, dopo aver parcheggiato la propria autovettura Fiat Seicento all’altezza del civico 59 del Viale Andrea Doria, apriva lo sportello anteriore sinistro del veicolo, senza essersi assicurata che ciò non costituisse pericolo per gli altri utenti della strada, cagionando per colpa generica e per inosservanza delle norme sulle circolazione stradale la morte di (OMISSIS) Francesco, sopravvenuta a seguito del politrauma riportato, il quale si trovava a bordo di motociclo Honda SH 300 condotto da (OMISSIS) Marco che andava ad urtare contro lo sportello dell’autovettura – in Catania il 27 settembre 2013.

1.1. In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, la mattina del 27 settembre 2013, alle ore 8,35 circa, (OMISSIS) Provvidenza, dopo avere parcheggiato la pro- pria autovettura Fiat Seicento, all’altezza del civico 59 del Viale Andrea Doria, semicarreggiata sud, apriva lo sportello anteriore sinistro del veicolo per scendere dal mezzo, senza essersi assicurata che ciò non costituisse pericolo per gli altri utenti della strada, cagionando la morte di (OMISSIS) Francesco, sopravvenuta a seguito del politrauma riportato, il quale si trovava a bordo di motociclo Honda SR 300, condotto da (OMISSIS) Marco, che transitava nello stesso momento su tale carreggiata ed andava ad urtare con la fiancata destra contro lo spigolo dello sportello anteriore sinistra dell’autovettura rovinando a terra.

Il G.U.P. aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il sinistro e la morte del (OMISSIS) ed evidenziando che la vittima indossava regolarmente il casco al momento del sinistro.

Al momento dell’apertura della portiera verso la strada, la ricorrente non aveva adeguatamente vigilato sul sopraggiungere di mezzi che, per effetto di tale apertura, avrebbero potuto ricevere ostacolo o danno, condotta specificamente prevista dall’art. 157, commi 7 e 8, C.d.S. che sancisce “il divieto di aprire le porte di un veicolo o di discendere dallo stesso senza essersi assicurato che ciò non costituisca un pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

1.2. La Core territoriale ha disatteso le deduzioni difensive sull’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata e sul travisamento del fatto e, ci precisamente, in relazione alla violazione da della (OMISSIS) della regola posta dall’art. 157, commi 7 e 8, C.d.S., in quanto la stessa avrebbe correttamente avuto cura di verificare se la propria condotta potesse generare pericolo o danno ad alcuno, che non si sarebbe palesata nessuna persona o mezzo alla sua vista, per cui procedeva all’apertura dello sportello del proprio veicolo, circostanza ribadita dalla Rodi al personale di Polizia Municipale intervenuto al momento del sinistro.

La violazione della disposizione dell’art. 157 cit. era desumibile dall’obbligo del conducente di un veicolo fermo, prima di aprire lo sportello, di assicurarsi preventivamente, mediante l’osservazione degli specchi retrovisori o in altro modo, della possibilità di compiere liberamente la manovra.

È pertanto ascrivibile a sua colpa esclusiva l’infortunio verificatosi per l’inosservanza del menzionato principio, ai sensi dell’art. 101 C.d.S., senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli sopraggiungenti.

Se prima dell’apertura dello sportello della propria autovettura l’imputata avesse controllato, tramite gli specchietti retrovisori, il sopraggiungere di altri veicoli sulla carreggiata, certamente l’urto col motociclo non si sarebbe verificato.

L’affermazione della responsabilità dell’imputata si basava sulla violazione di un preciso obbligo giuridico imposto al conducente del veicolo in sosta, che si accinge ad aprire lo sportello del proprio veicolo sia sulla c.d. colpa generica, ossia sulla violazione delle regole precauzionali di diligenza e prudenza.

Per il conducente di un mezzo che transita su una carreggiata è altamente imprevedibile l’apertura di uno sportello da parte di un veicolo in sosta.

Al contrario, non può assolutamente ritenersi imprevedibile il transito di veicoli sulla carreggiata, per cui il conducente di un autoveicolo in sosta che intende aprire lo sportello deve controllare, prima di compiere tale operazione, che nessun veicolo sopraggiunga sulla carreggiata, al fine di compiere tale manovra in completa sicurezza. Nel caso in esame, non era emersa nessuna condotta concomitante della vittima da sola sufficiente a produrre l’evento.

2. La (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 175 cod. pen..

Si deduce che la Corte di appello immotivatamente non ha riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonostante la ricorrenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione del beneficio, quali il corretto comportamento dell’imputata nonché l’assenza di precedenti penali e di elementi di segno contrario.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’illogicità della motivazione sull’esclusione delle parti civili.

Si ritiene non condivisibile l’assunto della Corte di appello circa la permanenza delle parti civili nell’ambito del giudizio de quo nonostante l’integrale soddisfazione stragiudiziale delle stesse.

L’importo di euro 700.000 pagato agli aventi diritto era di gran lunga superiore rispetto a quello di euro 602.825 stabilito dal Tribunale.

Il pagamento di una somma considerevole come quella in parola non avviene se non a titolo definitivamente satisfattivo di ogni pretesa e di ogni avente diritto.

2.3. Violazione dell’art. 589 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.

Si rileva che la Corte di appello non ha valutato che sin da subito l’imputata aveva dichiarato agli organi di P.G. di avere aperto moderatamente la portiera della propria autovettura parcheggiata sul margine della carreggiata e di essere stata impattata da un motoveicolo. Evidentemente, dopo aver agito con diligenza, ella riponeva il proprio affidamento su quella altrui.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario del certificato giudiziale di cui all’art. 175 cod. pen. ed è manifestamente infondato nel resto.

E’ manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, da trattare anticipatamente per ragioni di ordine logico, con cui (OMISSIS) Provvidenza sostiene di non aver violato la regola cautelare consistente nel sincerarsi preventivamente dell’arrivo di altri veicoli in occasione dell’apertura della portiera dell’autovettura.

La ricorrente sostanzialmente deduce una sorta di travisamento della prova, evidenziando che, in base agli elementi processuali acquisiti, emergeva che aveva aperto con cautela la portiera dell’autovettura, sincerandosi del mancato sopraggiungere di altri veicoli.

Con riferimento al dedotto travisamento della prova, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).

In tale cornice, nella fattispecie in esame deve escludersi che sia verificato il dedotto travisamento, in quanto la ricorrente non introduceva elementi nuovi con l’atto di appello.

Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è responsabile del reato di lesioni personali colpose colui che, apra lo sportello di una vettura senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli sopraggiungenti, causando così la caduta di un motociclista che urti contro la portiera stessa (Sez. 4, n. 4254 del 20/12/1983, dep. 1984, Ferrara, Rv. 164099) e al conducente di un motociclo che, nel sorpassare un’automobile ferma a lato della strada, proceda troppo accostato a tale veicolo e riporti lesioni personali per l’urto contro lo sportello dell’autovettura, aperto improvvisamente dal suo conducente, non può essere attribuita una colpa concorrente, perché non è normalmente prevedibile la gravissima imprudenza relativa alla apertura di uno sportello effettuato senza il preventivo accertamento della possibilità di farlo liberamente (Sez. 4, n. 1207 del 18/11/1982, dep. 1983, Rossatto, Rv. 157362).

Al riguardo, alla luce dei rilievi fotografici e dell’esito della consulenza tecnica è stato logicamente escluso che (OMISSIS) Marco avesse concorso con la propria condotta a causare l’evento mortale ai danni del fratello da lui trasportato.

Né la ricorrente ha formulato rilievi specifici in ordine alle risultanze della consulenza tecnica, dalle quali emergeva la responsabilità esclusiva della (OMISSIS).

La conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è esatta in diritto, in quanto l’apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza; ne deriva – nella fattispecie – un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell’incidente all’esclusiva condotta colposa, generica e specifica, dell’odierna ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità (Sez. 4, n. 12239 del 14/01/2005, Billardello, non massimata).

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata esclusione delle parti civili dal giudizio, non è proponibile in sede di legittimità.

Al riguardo, la Corte di appello ha evidenziato che, in base all’esame della documentazione in atti (lettera raccomandata), non poteva assolutamente evincersi che la corresponsione della somma di euro 700.000 da parte della Compagnia Assicurativa avesse comportato l’integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria delle costituite parti civili.

Pertanto, la decisione di consentire la permanenza delle parti civili nell’ambito del presente processo appare adeguatamente motivata.

Al riguardo, la doglianza difensiva contiene rilievi in fatto, non deducibili nella presente sede.

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell’immotivato diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, è fondato.

Al riguardo, non può che evidenziarsi la totale lacuna dell’apparato argomentativo sul punto.

Nella sentenza impugnata, infatti, nonostante l’analogo motivo di appello fosse stato esplicitamente riportato nell’esposizione in fatto, non v’è nessun riferimento alle tematiche del trattamento sanzionatorio.

Al riguardo, va ricordato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'”emenda” e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813).

Ebbene, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., poiché alla situazione da correggere può porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, tenuto conto dello stato di incensuratezza e del corretto comportamento processuale, è possibile concedere il beneficio in questione nella presente sede di legittimità.

4. Per tali ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario del certificato giudiziale di cui all’art. 175 cod. pen. e il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario del certificato giudiziale di cui all’art. 175 cod. pen., beneficio che concede.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 9 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.