La gelosia è un futile motivo che aggrava il reato (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 21 ottobre 2021, n. 37870).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. DE GREGORIO Edoardo – Rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. SCORDAMIGLIA Irene – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis) il 07/11/19xx;

avverso la sentenza del (omissis) della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa DELIA CARDIA, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia per il delitto di lesioni aggravate dai futili motivi, escludendo l’aggravante di cui all’art 583 cp e rideterminando la pena.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato tramite difensore di fiducia, lamentando col primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione ex art 606 lett b) ed e) in relazione alla circostanza aggravante dei futili motivi.

Ha premesso la difesa che, come i Giudici avevano accertato, la condotta violenta addebitata al giudicabile era dovuta alla notizia che la fidanzata l’avrebbe tradito con la persona offesa, come dalla giovane riferitogli ed ha sostenuto che la confessione di un tradimento non può ritenersi uno stimolo lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato mentre il requisito della sproporzione non avrebbe attinenza alla ritenuta

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il mancato  giudizio di prevalenza dell’attenuante del risarcimento del danno con le aggravanti dell’uso dell’arma e dei futili motivi.

3. Con requisitoria scritta a norma dell’art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali, nel replicare alla requisitoria del PG, ha insistito per l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed ha chiesto la prescrizione del reato compiuto il 2 Ottobre  2013, precisando che nel corso del giudizio vi era stata una sola sospensione pari a 60 giorni e, pertanto, la prescrizione sarebbe compiuta al 2 Giugno 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il  ricorso è complessivamente inammissibile.

1. La questione suscitata con il primo motivo, incentrata sulla configurabilità dell’aggravante dei futili motivi in caso di reato determinato da ragioni di gelosia personale, è stata oggetto di un certo dibattito nell’ambito della riflessione ermeneutica di questa Corte.

Un orientamento probabilmente non più attuale aveva  operato una distinzione sul concetto di gelosia, analizzandolo sotto due diversi aspetti, quello di forte spinta dell’animo che può indurre a gesti  del  tutto  inaspettati  ed illogici, e quello di espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza (In tale senso: Sez. 5, Sentenza n. 35368 del 22/09/2006 Cc. (dep. 23/10/2006) Rv. 235008, in tema di lesioni e maltrattamenti. Nello stesso solco Sez. 1, Sentenza n. 1489 del 29/11/2012 Ud. (dep. 11/01/2013 ) Rv. 254269).

Per una condivisibile critica a questo indirizzo giurisprudenziale, che, peraltro, appare fondato su una distinzione problematica da cogliere nell’animo umano, per di più attraverso le rigide forme dell’accertamento giudiziario, si rimanda al sintetico ma più che soddisfacente resoconto presente nella motivazione di Sez. 5, Sentenza n. 44319 del 21/05/2019 Ud.  (dep. 30/10/2019) Rv. 276962.

1.1 La questione posta dalla difesa è stata più volte chiaramente risolta – con impostazione metodologica condivisa dal Collegio – alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte formatasi sull’aggravante dei futili motivi, secondo la quale essa sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, Sentenza n. (omissis) del 30/06/2020 Ud. (dep. 11/09/2020 ) Rv. 280103. In senso conforme ex multis: Sez. 5, Sentenza n. (omissis) del 01/02/2017 Ud.  (dep. 01/08/2017) Rv. 271115; Sez. 1, Sentenza n. (omissis) del 21/12/2017 Ud. (dep. 16/04/2018)  Rv.  273119).

La pronunzia in precedenza già citata, nel solco del predetto indirizzo interpretativo e con specifico riferimento alla gelosia, ha opinato che anche la gelosia può integrare l’aggravante prevista dall’art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato, in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l’investimento della vittima; in proposito si è osservato che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla  spinta  criminosa,  individuata  nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell’istinto di conservare un controllo sul partner (Sez. 5, Sentenza n. 44319 del 21/05/2019 Ud. (dep. 30/10/2019) Rv. 276962.

1.2. Come in precedenza accennato il Collegio intende dar seguito all’orientamento ermeneutico ora richiamato, che applicato al caso in esame, dà conto della correttezza del  percorso argomentativo seguito dai Giudici napoletani.

Nella motivazione, infatti, si sono valorizzati I dati emersi nel giudizio della morbosa gelosia da parte dell’imputato nei confronti della fidanzata, della notevole violenza della sua condotta ai danni della persona offesa – con il quale la donna lo avrebbe tradito – e della sicura sproporzione tra il comportamento fortemente aggressivo causa di serie lesioni, ed il motivo di gelosia che lo avrebbe determinato.

Nel dolersi di tale adeguata ed esatta giustificazione la difesa si è limitata ad esprimere un giudizio di valore sulla confessione di un tradimento che non potrebbe essere giudicato stimolo lieve, banale e sproporzionato, senza dedurre in proposito più specifiche censure.

2. II secondo motivo è inammissibile.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è giustificata  da  motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), avendo i Giudici del merito fatto riferimento alla gravità della condotta sia per l’entità delle lesioni provocate alla persona offesa, che necessitarono di  un intervento chirurgico e di ingessatura, che per l’uso a tal  fine di una mazza da baseball.

Del pari è inammissibile la doglianza relativa al mancato giudizio di prevalenza dell’attenuante del risarcimento del danno sulle residue aggravati, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame la motivazione sul punto appare congrua e corretta, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel negare il giudizio di prevalenza del risarcimento del danno sulle residue aggravanti, alla significatività delle aggravanti dell’uso  dell’arma impropria e dei motivi futili.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed ai sensi dell’art 616 cpp il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

3. L’inammissibilità del ricorso preclude al Collegio la possibilità di rilevare, ex art 129 cpp, la prescrizione del reato, il cui termine si è compiuto, anche a voler seguire la prospettazione della difesa, in data 2 giugno 2021, quindi dopo l’emissione, in data 12.2020, della sentenza impugnata.

Tuttavia la predetta indicazione è sorretta da una generica e, pertanto incontrollabile, rappresentazione delle sospensioni del termine di prescrizione, che si sarebbe verificata una unica volta per impedimento dell’imputato al massimo per sessanta  giorni.

In proposito dal doveroso esame degli atti a disposizione del Collegio emerge, invece, che le sospensioni del termine prescrizionale legate a rinvii della trattazione del processo, di cui è stato dato atto nella scheda compilata dal Giudice, a quo, ai sensi dell’art 165 bis lett c) disp att c.p.p., comportano lo spostamento del termine di prescrizione fino al 3 Settembre 2021, dopo la deliberazione della presente sentenza.

4. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Deciso il 20.7.2021.

Depositata in Cancelleria, addì 21 ottobre 2021.

SENTENZA – copia conforme -.