Giudizi di opposizione a cartella esattoriale e legittimazione processuale dei soggetti coinvolti (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 25 novembre 2021, n. 36656).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29701/17 proposto da:

-) (OMISSIS) Andrea, elettivamente domiciliato a Roma, v. della (OMISSIS) n. 66, difeso dall’avvocato Alessandro (OMISSIS) in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. (OMISSIS) di (OMISSIS) n. 21, difeso dall’avvocato Giorgio (OMISSIS) in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

-) Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ministero dell’interno, Prefettura di Roma;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma 13.6.2017 n. 11984;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato Alessandro (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 Andrea (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma l’amministrazione comunale della medesima città, la Prefettura di Roma, il Ministero dell’interno e la Equitalla Sud s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., per essere poi disciolta ope legis con trasferimento delle relative obbligazioni alla Agenzia delle Entrate – Riscossione), esponendo:

-) di avere appreso casualmente che su un immobile di cui era comproprietario era stata iscritta ipoteca a garanzia del pagamento di cinque cartelle esattoriali, emesse dalla Prefettura di Roma e dal Comune di Roma al fine di riscuotere coattivamente varie sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ad Andrea (OMISSIS) a fronte di sette contravvenzioni al codice della strada, del mancato pagamento della tassa automobilistica (c.d. “bollo”) per l’anno 1999 e del mancato pagamento di tre sanzioni irrogate per violazioni amministrative non meglio precisate nel ricorso;

-) di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione delle suddette infrazioni, né delle conseguenti cartelle esattoriali;

-) che in ogni caso i crediti complessivamente vantati dalle amministrazioni suddette, per i quali era stata iscritta l’ipoteca, ammontavano ad euro 2.559,74, cifra che ai sensi dell’art. 76, comma primo, d.p.r. 602/73 non consentiva all’agente della riscossione di iscrivere l’ipoteca.

Chiese pertanto al Giudice di pace l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, l’accertamento della sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall’amministrazione, e comunque l’annullamento delle cartelle di pagamento.

2. Il Giudice di pace, dichiarato il “difetto di legittimazione passiva” del Comune di Roma, accolse la sola domanda di annullamento dell’iscrizione ipotecaria.

La sentenza venne appellata da Andrea (OMISSIS), il quale a fondamento del gravame dedusse:

-) che erroneamente il Giudice di pace aveva negato la legitimatio ad causam del Comune di Roma;

-) che il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi su due domande da lui formulate: la domanda di annullamento delle cartelle esattoriali e la domanda di accertamento dell’inesistenza del diritto della Prefettura e del Comune di Roma a procedere esecutivamente nei suoi confronti.

3. Il Tribunale di Roma con sentenza 13 giugno 2017 n. 11984 rigettò il gravame.

Sul primo motivo di gravame il Tribunale ritenne che Andrea (OMISSIS), avendo ottenuto la cancellazione dell’iscrizione dell’ipoteca, non avesse interesse a dolersi della statuizione con cui il Giudice di pace aveva escluso la legittimazione del Comune di Roma.

Sul secondo motivo di gravame il Tribunale ritenne che, avendo il Giudice di pace pronunciato sulla domanda principale (quella di annullamento dell’iscrizione ipotecaria), le altre domande formulate dall’opponente dovessero ritenersi “assorbite”.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da Andrea (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso l’amministrazione comunale di Roma Capitale.

La causa, già fissata per la trattazione nell’udienza dell’11.12.2020, con ordinanza 10.5.2021 n. 12230 venne rinviata a nuovo ruolo, con ordine al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Adempiuto tale incombente, la causa è stata discussa nell’odierna udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che egli non avesse interesse ad impugnare la statuizione con cui il Giudice di pace aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto assorbite le domande da lui proposte in primo grado.

2. Ambedue i motivi sono fondati.

Va esaminata per prima, ex art. 276, comma secondo, c.p.c., la seconda delle censure su esposte.

Essa è manifestamente fondata, dal momento che la domanda di annullamento, così come quella di accertamento della prescrizione dei crediti vantati dall’amministrazione, non restava affatto assorbita dalla pronuncia di annullamento dell’iscrizione ipotecaria. Un credito, infatti, non viene meno sol perché si estingua la garanzia da cui è assistito.

Il debitore, pertanto, resta pur sempre tale, quand’anche il creditore venga a perdere la garanzia reale.

Di conseguenza il debitore, liberatosi dell’ipoteca, conservava nondimeno intatto l’interesse a far accertare l’inesistenza iniziale o l’estinzione sopravvenuta della propria obbligazione.

2.1. Del pari fondata è la prima delle censure suesposte, rivolta contro l’affermazione di insussistenza della legittimazione passiva del Comune di Roma.

Essendo infatti quest’ultimo l’ente impositore, legittimamente era stato evocato in giudizio dall’odierno ricorrente, come era sua facoltà: nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, infatti, l’interessato può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione (Sez. 5 – , Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 – 01).

Se pertanto l’opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d’una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8186 del 29/03/2017, Rv. 643636 – 01).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 25 novembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.