L’accertamento delle violazioni stradali con l’apparecchiatura automatica del Photored (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 3 marzo 2022, n. 6988).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28115-2018 proposto da:

(OMISSIS) CALIN, rappresentato e difese dall’avv. CRISTIANO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AMANTEA in persona del SINDACO suo legale RAPP.TE PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/2018 del TRIBUNALE di 2496 PAOLA, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.ssa CHIARA BESSO MARCHEIS;

PREMESSO CHE

Con sentenza n. 586/2013 il Giudice di pace di Amantea accoglieva l’opposizione di Calin (OMISSIS) e annullava la sanzione amministrativa che gli era stata irrogata dalla polizia municipale per non avere arrestato l’autovettura nonostante la lanterna del semaforo segnasse luce rossa.

Il Comune di Amantea impugnava la sentenza.

Il Tribunale di Paola – con sentenza 9 marzo 2018, n. 196 – ha accolto l’appello e, conseguentemente, ha convalidato il verbale di contestazione della polizia municipale oggetto di opposizione.

Avverso la pronuncia del Tribunale Calin (OMISSIS) ricorre per cassazione.

L’intimato Comune di Amantea non ha proposto difese.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di omologazione del Photored F17A n. 1130/2004, nonché dell’art. 23 della legge 689/1981 e dell’art. 204-bis del codice della strada in combinato disposto con l’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011”: il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l’appello non avendo il Comune depositato la documentazione fotografica nel termine di dieci giorni prima dell’udienza davanti al Giudice di pace.

Il motivo non può essere accolto.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti affermato che il termine di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011, fissato in dieci giorni prima dell’udienza per il deposito della documentazione strettamente connessa all’impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio (v., da ultimo, Cass. n. 15887/2019) e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità (Cass. 5828/2015), sicché la documentazione fotografica dell’infrazione tardivamente prodotta era utilizzabile come prova.

2) Il secondo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.”: ha errato il Tribunale nel dire che l’accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi della apparecchiatura, facendo prova il verbale fino a querela di falso.

Il motivo non può essere accolto.

Come si è visto nel precedente motivo, il ricorrente ritiene che la documentazione fotografica, in quanto prodotta quando era decorso il termine di dieci giorni indicato dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, dovesse considerarsi come non prodotta.

Come si è detto, tale assunto è errato, trattandosi di un termine meramente ordinatorio, così che la documentazione fotografica doveva ritenersi ritualmente acquisita al processo.

Conseguentemente è priva di rilievo l’osservazione del Tribunale dell’esistenza in sé della documentazione fotografica, in quanto il verbale di accertamento attestava che l’illecito era stato documentato dalle fotografie prodotte dall’apparecchiatura.

3) Il terzo motivo fa valere “omesso esame circa la idoneità della documentazione fotografica ad attestare la violazione contestata”: il Tribunale non avrebbe esaminato due fotogrammi, fotogrammi dai quali emergerebbe che l’autovettura non aveva superato la linea d’arresto (primo fotogramma) e che la targa non era “ben visibile” (secondo fotogramma).

Il motivo non può essere accolto.

Il Tribunale, dopo avere precisato che ai sensi del d.m. n. 130/2004 per ogni infrazione devono essere scattati almeno due fotogrammi, ha osservato che il primo fotogramma può anche riprendere il veicolo a cavallo della linea d’arresto o immediatamente prima della stessa; né è indice di omesso esame il mancato rilievo da parte del Tribunale della non chiara visibilità della targa, trattandosi di elemento generico e non determinante al fine dell’esclusione dell’infrazione.

4) Il quarto motiva contesta “omesso esame circa la eccepita violazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 430/2000, come fatto decisivo per il giudizio”: il ricorrente, sia in primo che in secondo grado, ha eccepito la nullità del verbale in quanto il dispositivo non era stato validamente utilizzato in modalità automatica, mancando la lanterna ripetitiva dopo l’intersezione.

Il motivo è fondato, anche se non, come denuncia il ricorrente, per omesso esame di un fatto storico decisivo, ma per omessa pronuncia.

A fronte della riproposizione in appello della questione della mancanza della lanterna ripetitiva – lanterna ripetitiva che il d.d. del Ministero dei lavori pubblici n. 430/2000 e il successivo decreto del 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pongono quale condizione per l’utilizzo della modalità automatica del dispositivo Photored F17A – il Tribunale non si è pronunciato al riguardo, con conseguente vizio di omissione di pronuncia.

II. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Paola, che provvederà anche in relazione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati i primi tre motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Paola, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il giorno 3 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Da parte nostra, un ringraziamento alla Dott.ssa Valeria Neri …