REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28898/2021 proposto da:
(OMISSIS) GIULIANA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARINO (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAGLIARI, rappresentato e difeso dall’Avvocato SIMONETTA (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 1036/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 6/4/2021;
udita la relazione della causa, svolta nell’adunanza in Camera di consiglio del 5/5/2022, dal Consigliere Dott. Giuseppe DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello che il Comune di Cagliari aveva proposto nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace aveva, a sua volta, accolto l’opposizione di Giuliana (OMISSIS) avverso il verbale di accertamento che, in data 14/12/2016, le aveva contestato la violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada per aver superato, come rilevato attraverso apparecchio di rilevamento autovelox, la velocità massima stabilita.
1.2. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha respinto l’eccezione con la quale l’opponente aveva lamentato la mancata dimostrazione della corretta funzionalità e taratura del dispositivo utilizzato per l’accertamento della violazione.
1.3. Il tribunale, in particolare, escluso ogni rilievo alla mancata indicazione nel verbale di accertamento del numero di matricola dell’apparecchiatura, non prevista quale contenuto necessario dello stesso, ha ritenuto che, in assenza di specifiche e contestualizzate doglianze in ordine a difetti di funzionamento dell’apparecchio, ha ritenuto che il Comune avesse assolto l’onere probatorio posto a suo carico “attraverso la produzione della documentazione fotografica relativa alla violazione”, della relazione in data 10/6/2016 sulla “installazione dell’apparecchiatura … per il rilevamento della velocità” sulla strada in questione nonché della “dichiarazione di conformità al campione omologato della strumentazione in questione”.
1.4. Del resto, ha aggiunto il tribunale, sulla base delle evidenze documentali, “la correttezza sia della conformità, che della taratura dell’autovelox utilizzato per l’accertamento, risalivano a pochi mesi prima dell’accertamento”.
1.5. Il tribunale, quindi, ha accolto l’appello del Comune ed ha, per l’effetto, rigettato l’opposizione proposta dalla (OMISSIS), che ha condannato al pagamento delle spese sostenute dal Comune per il primo grado di giudizio, pari ad €. 600,00, oltre spese generali ed accessori, nonché al pagamento delle spese sostenute dal Comune nel giudizio d’appello, pari ad €. 1.000,00, oltre spese generali ed accessori.
1.6. Giuliana (OMISSIS) ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
1.7. Il Comune di Cagliari ha resistito con controricorrente.
1.8. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha attributo valore probatorio decisivo ai documenti prodotti dal Comune, e cioè alla relazione del 10/6/2016 ed alla dichiarazione di conformità al modello omologato, senza considerare che, in realtà, a fronte della mancanza nel verbale di contestazione di informazioni relative alle necessarie e periodiche verifiche di funzionalità e taratura dell’apparecchiatura utilizzata, il Comune non aveva fornito in giudizio alcuna prova che la stessa era stata sottoposta alle verifiche di funzionalità e taratura.
2.2. Né, ha proseguito la ricorrente, possono a tal fine rilevare i documenti prodotti in giudizio dall’amministrazione, i quali, infatti, pur dimostrando che un autovelox” coerente … con quello utilizzato … per l’accertamento della violazione” era stato “installato nella medesima postazione di quello indicato nel predetto verbale” e che tale autovelox, identificato con il numero di matricola 922662-925185, coincide con quello che è stato oggetto delle verifiche di funzionalità e taratura di cui al documento del 18/5/2016, non provano, tuttavia, a fronte di verifiche svolte il 10/6/2016 e di una violazione accertata il 14/12/2016, che l’apparecchio utilizzato per l’accertamento coincida con certezza con quello di cui ai documenti menzionati.
Non può, infatti, escludersi, ha osservato la ricorrente, che, in ragione dell’intervallo di più di sei mesi tra la data dei menzionati documenti e quella dell’infrazione contestata all’opponente, che l’apparecchio, durante tale periodo di tempo, per qualsiasi causa, possa essere stato oggetto di sostituzione.
2.3. Il motivo è infondato.
Com’è noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
La mancanza di dette verifiche è, infatti, idonea a pregiudicarne l’affidabilità, a prescindere dalle modalità di impiego, poiché qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l’affidabilità, con potenziale compromissione anche della “fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.
2.4. In caso di contestazioni circa la sua affidabilità, il giudice è tenuto, pertanto, ad accertare se l’apparecchio utilizzato per la rilevazione automatica della velocità è stato o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche di funzionalità e taratura (cfr. Cass. n. 533 del 2018).
Il relativo onere probatorio grava, peraltro, sull’amministrazione: in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021).
2.5. La prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è, tuttavia, ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass. n. 32369 del 2018).
2.6. L’effettuazione dei controlli dev’essere, in effetti, dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi (Cass. n. 22499 del 2018; Cass. n. 10463 del 2020, in motiv.).
I richiamati principi, validi “… a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi” (Cass. n. 10463 del 2020), pongono, pertanto, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, che dev’essere, però, fornita a mezzo di apposite certificazioni di omologazione e conformità, come il certificato di taratura periodica (Cass. n. 3538 del 2021), non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020).
2.7. Non è, invece, necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica.
Questa Corte, invero, ha già evidenziato come tale indicazione non sia funzionale alla prova dell’effettuazione della taratura stessa, che va, difatti, fornita dall’amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni (Cass. 11776 del 2020; Cass. 32369 del 2018; Cass. 9645 del 2016).
2.8. Peraltro, una volta che tale prova sia stata acquisita, con la dimostrazione del corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità (circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria), spetta all’opponente l’onere, per ottenere l’annullamento della sanzione, di dimostrare che l’apparecchiatura era comunque malfunzionante (Cass. n. 29093 del 2020, in motiv.).
2.9. Nel caso di specie, il giudice di merito ha provveduto ad accertare che l’apparecchiatura era stata sottoposta alle verifiche periodiche di taratura e funzionalità.
La sentenza impugnata, in effetti, ha ritenuto che, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal Comune, e cioè la relazione sulla “installazione dell’apparecchiatura … per il rilevamento della velocità” e la “dichiarazione di conformità al campione omologato della strumentazione in questione”, era risultata, in data 10/6/2016, e cioè pochi mesi prima dell’accertamento della violazione contestata all’opponente, “la correttezza sia della conformità, che della taratura dell’autovelox utilizzato per l’accertamento, risalivano a pochi mesi prima dell’accertamento”.
2.10. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento in fatto che, per un verso, non è stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di una o più circostanze emergenti dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe, invece, consentito una ricostruzione della vicenda storica senz’altro differente rispetto a quella esposta nella sentenza impugnata, e che, per altro verso, in quanto dichiaratamente fondato su documenti che hanno attestato l’omologazione e la taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata (come, del resto, ammesso dalla stessa la ricorrente lì dove ha evidenziato che la documentazione prodotta dal Comune dimostravano che un autovelox “coerente … con quello utilizzato … per l’accertamento della violazione” era stato “installato nella medesima postazione di quello indicato nel predetto verbale” e che tale autovelox, identificato con il numero di matricola 922662-925185, coincide con quello che è stato oggetto delle verifiche di funzionalità e taratura di cui al documento del 18/5/2016), non è censurabile per violazione delle norme di legge che, nei termini esposti, regolano la prova delle necessarie verifiche periodiche di funzionalità e taratura dell’apparecchiatura utilizzata.
3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 23, comma 11, della I. n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha liquidato al Comune le spese maturate nel giudizio di primo grado senza, tuttavia, considerare che lo stesso si era costituito in quel giudizio a mezzo di un proprio funzionario.
3.2. Il motivo è fondato.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato il principio per cui l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma solo il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio purché risultino da apposita nota (Cass. n. 30597 del 2017; Cass. n. 11389 del 2011).
4.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 ss. del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha liquidato al Comune le spese maturate nel giudizio di secondo grado in misura notevolmente superiore ai parametri medi previsti dal d.m. n. 55 cit. senza fornire al riguardo alcuna motivazione.
4.2. Il motivo è infondato.
La determinazione degli onorari di avvocato costituisce, infatti, esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 20289 del 2015).
5.1. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato relativamente al primo ed al terzo motivo ed accolto limitatamente al secondo motivo e la sentenza impugnato in parte qua cassata.
5.2. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte esclude, in difetto di apposita nota, che il Comune abbia diritto al rimborso alle spese relative al giudizio primo grado.
5.3. La parziale soccombenza impone l’integrale compensazione delle spese di lite nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, esclude che il Comune abbia diritto al rimborso alle spese relative al giudizio di primo grado;
compensa le spese di lite nel giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 5 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2022.