Le tre ricorrenti negano di aver commesso un furto all’interno di un supermercato ma, a tenerle d’occhio, vi era un Carabiniere fuori servizio (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 4 marzo 2021, n. 8926).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS) OTTAVIA nato a (OMISSIS) il 22/02/19xx;

(OMISSIS) RAISSA nato a (OMISSIS) il 18/01/19xx;

(OMISSIS) RITA nato a (OMISSIS) il 06/03/19xx;

avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Angelo CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 1 del decreto-legge 14/01/2021, n. 2;

letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di Rita (OMISSIS), Ottavia (OMISSIS) e Raissa (OMISSIS) veniva esercitata l’azione penale per il reato di furto aggravato, perché, in concorso tra loro, si impossessavano di articoli per un valore di circa 92 euro, prelevandoli dagli scaffali di un supermercato.

1.1. Con sentenza deliberata il 15/09/2015, il Tribunale di Asti dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per speciale tenuità del fatto, nei confronti di Rita (OMISSIS), per mancanza di valida querela e assolveva Ottavia (OMISSIS) per non aver commesso il fatto.

1.2. Investita dall’impugnazione del pubblico ministero, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 03/03/2020, ha dichiarato le imputate responsabili del reato alle stesse ascritto e le ha condannate alla pena di giustizia.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Torino hanno proposto ricorso per cassazione Ottavia (OMISSIS) e Raissa (OMISSIS), con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Cristina (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione.

La Corte di appello non ha svolto alcun accertamento circa il concorso delle imputate, mentre il Carabiniere teste oculare non ha visto le tre donne agire di concerto tra loro, tanto è vero che Ottavia (OMISSIS) ha lasciato il supermercato prima delle altre due, con le conseguenze stabilite dalla sentenza di primo grado.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione Rita (OMISSIS), attraverso il difensore Avv. Monica (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. e alla validità della querela proposta da soggetto non legittimato.

Il Carabiniere (OMISSIS) (OMISSIS) non ha descritto un’attività congiunta delle tre donne, essendo Ottavia (OMISSIS) rimasta sempre sola e non sussistendo la prova che si sia impossessata di qualcosa.

La sentenza impugnata è priva di motivazione in ordine alla validità della querela.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Giuseppe Locatelli ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

5. Nell’interesse di Rita (OMISSIS), l’Avv. Monica (OMISSIS) ha presentato conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La Corte di appello ha rilevato, sulla scorta di quanto riscontrato dal Carabiniere presente, fuori servizio, nel supermercato, che le imputate, entrate insieme, si aggiravano per le corsie dell’esercizio e prendevano vari prodotti dagli scaffali, per poi superare le casse, quando furono avvicinate dal vigilante e si rifiutarono di mostrare il contenuto delle borse, rifiuto opposto anche al Carabiniere.

Quando arrivarono altri militari, avvertiti da quello presente nel supermercato, Ottavia (OMISSIS) riuscì ad allontanarsi, mentre le altre due imputate furono controllate.

Osserva dunque la Corte distrettuale che la partecipazione concorsuale delle imputate è provata dalle modalità della vicenda, in quanto esse entrarono insieme nel supermercato e, dopo essersi aggirate tra gli scaffali, ne uscivano insieme con le borse piene dei prodotti illecitamente prelevati.

3. Alla luce della motivazione della sentenza impugnata, i ricorsi proposti nell’interessi di Ottavia (OMISSIS) e Raissa (OMISSIS) sono inammissibili, in quanto deducono questioni di merito, volte a sollecitare una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici, sicché è sufficiente ribadire, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

4. Del pari inammissibile è il ricorso di Rita (OMISSIS), che, oltre a dedurre anch’esso questioni di merito, è del tutto aspecifico, essendosi sottratto all’onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

Manifestamente infondata è la doglianza sugli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale di cui all’art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen., che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non postula che le persone abbiano agito riunite (Sez. 5, n. 27650 del 07/06/2019, Picchiarati, Rv. 276896; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169).

Esclusa l’accoglibilità delle censure relative all’indicata aggravante, manifestamente infondata è la dedotta mancanza di motivazione in ordine alla validità della querela, essendo il reato procedibile d’ufficio.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/02/2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.