Appuntato Scelto della Guardia di Finanza accusato (ingiustamente) di concussione dall’idraulico che ha fatto dei lavori a casa sua (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 23 febbraio 2021, n. 7012).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere –

Dott. GIORGI Maria S. – rel. Consigliere –

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Marco, nato il 13/03/19xx a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/03/2019 della Corte d’appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Maria Silvia Giorgi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza 31/01/2018 del Tribunale di Ancona, che aveva condannato Marco (OMISSIS) alla pena di anni due di reclusione per il reato di tentata (inizialmente rubricato come consumata) concussione di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen. (perché, abusando della qualità e dei poteri di Appuntato scelto della Guardia di Finanza, poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere Alessio (OMISSIS), idraulico che aveva eseguito lavori presso la sua abitazione, ad accettare un pagamento parziale di euro 500,00 a fronte della somma concordata e dovuta di euro 1.250,00 minacciandolo di eseguire accessi fiscali presso la ditta di cui era dipendente e di fargli passare dei guai se avesse preteso il saldo dei lavori).

La Corte territoriale sottolineava nel merito la consistenza probatoria dell’addebito, rimarcando in particolare la portata della deposizione di (OMISSIS), ritenuta coerente e indirettamente riscontrata:

– sia dalla testimonianza di Andrea (OMISSIS), titolare della ditta di cui era dipendente (circa i lavori da eseguire presso l’abitazione di (OMISSIS) Marco e lo stato di agitazione in cui versava (OMISSIS) per il rifiuto di (OMISSIS) di accettare la ricevuta dell’acconto di 500 euro);

– sia dalla copia della certificazione dell’acconto di 500 euro;

– sia, infine, dall’esame dei tabulati e dei messaggi telefonici, che confermavano l’attendibilità della versione resa dalla persona offesa in punto di contatti col (OMISSIS), presenza nel luogo di esecuzione delle opere e tentativi di completamento dell’opera, consegna della ricevuta dell’acconto e riscossione del saldo.

2. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la violazione di legge e l’illogicità della motivazione circa l’affermata configurabilità nella condotta dell’imputato del contestato tentativo di concussione.

Il giudizio di colpevolezza sarebbe fondato solo sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, la cui versione dei fatti sarebbe viceversa intrinsecamente inattendibile e rimasta sprovvista di riscontri oggettivi.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, senza l’intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso nel merito dell’affermazione di responsabilità dell’imputato sono fondati.

2. In linea di fatto, è risultato confermato il conferimento dell’incarico da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS) per l’esecuzione dei lavori di rifacimento di un impianto idraulico all’interno dell’appartamento di proprietà del primo.

Non emerge tuttavia con chiarezza, dalla ricostruzione probatoria dei fatti e dalla esposizione logico-argomentativa della decisione impugnata, la congrua giustificazione della valutazione di responsabilità dell’imputato per la specifica condotta criminosa, oggetto del tema d’accusa: cioè, avere tentato di costringere (OMISSIS), dopo l’esecuzione delle opere, ad accettare il pagamento parziale di euro 500,00 a fronte della somma concordata e dovuta di euro 1.250,00, minacciandolo di eseguire accessi fiscali presso la ditta di cui era dipendente e di fargli passare guai se avesse preteso il saldo dei lavori.

Le dichiarazioni accusatorie rese da (OMISSIS), costituitosi parte civile, non risultano infatti puntualmente e direttamente riscontrate sul punto, poiché gli elementi di prova, costituiti dalla testimonianza di (OMISSIS), datore di lavoro del primo, dalla ricevuta di pagamento della somma di euro 500,00, dall’esame dei tabulati e dei messaggi telefonici, sembrano confermare soltanto l’effettiva esecuzione dei lavori idraulici da parte di (OMISSIS) nell’abitazione di (OMISSIS); non già la condotta abusiva e minacciosa che sarebbe stata realizzata concretamente da quest’ultimo, militare della Guardia di Finanza, al fine di procedere solo a un pagamento parziale delle opere rispetto al corrispettivo di euro 1.250,00 asseritamente concordato.

Non appare adeguatamente giustificato il procedimento logico-induttivo posto a base della decisione impugnata, laddove la Corte territoriale, disattendendo i rilievi critici della difesa dell’imputato, ha ritenuto – senza procedere, come sarebbe stato opportuno, a un nuovo, autonomo e rigoroso vaglio – di inferire l’attendibilità del dichiarante, persona offesa costituitasi parte civile, perciò portatrice di una specifica pretesa economica, dai cennati e solo indiretti riscontri probatori, che a ben vedere si palesano, viceversa, deboli e sostanzialmente eccentrici quanto all’enunciato di accusa.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 19/01/2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.