LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORONZO DE MASI – Presidente
Dott. GIACOMO MARIA STALLA – Consigliere
Dott. FABIO DI PISA – Consigliere-Rel.
Dott. ANDREA PENTA – Consigliere
Dott. ANTONELLA DELL’ORFANO – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2725/2014 R.G. proposto da:
(omissis) SPA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis)
-ricorrente-
contro
(omissis) SRL
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 30/2013 depositata il 13/06/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere dott. FABIO DI PISA.
FATTI DI CAUSA
1. la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza 30/07/2013 depositata in data 13/06/2013 e non notificata, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da (omissis) S.p.A. nonché in parziale accoglimento dell’appello incidentale avanzato dalla società (omissis) s.r.l. riformava parzialmente la sentenza di primo grado determinando il debito tributario oggetto di iscrizione ipotecaria nella minore somma di euro 6.800,32;
1.1. ad avviso dei giudici di merito andavano esclusi gli importi di cui alle cartelle di pagamento prodromiche all’ iscrizione ipotecaria nn. (omissis) che risultavano notificate irritualmente in violazione del disposto di cui all’ art. 145 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis vigente;
2. (omissis) S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
3. la (omissis) s.r.l. è rimasta intimata;
4. la ricorrente ha depositato memoria ex 378 cod. proc. civ. a seguito della relazione del consigliere relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., il quale ha rilevato l’infondatezza della censura;
CONSIDERATO CHE
1. (omissis) S.p.A., con un unico motivo, deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 145 cod. proc. civ. nel testo ratione temporis vigente;
1.1. ad avviso di parte ricorrente i giudici di appello avevano applicato un principio di diritto erroneo non considerando che le notifiche in questione, eseguite direttamente presso la residenza dell’allora legale rappresentante della società, ante riforma del 2006, dovevano essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità;
2. il ricorso è fondato;
2.1. la questione sollevata è stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2005, 263), secondo la disciplina dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente. (vedi Sez. 5, Sentenza n. 8649 del 15/04/2011, Rv. 617529 – 01; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 8402 del 20/06/2000, Rv. 537846 – 01 nonché Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006, Rv. 592280 – 01 e Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008, Rv. 604055 – 01);
2.2. in altre occasioni la giurisprudenza si è pronunziato nel senso prospettato da parte ricorrente (vedi 19468/2007 nonchè Cass. 7898/2013);
2.3. ad avviso di questo Collegio occorre tenere conto di quanto successivamente affermato da U. n. 22086/2017 in ordine al fatto che la notificazione di un atto ad una società – data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità – è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall’art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione;
2.4. trovando applicazione alla fattispecie in esame, ratione temporis, il testo dell’art. 145, secondo comma, p.c., anteriore alla modifica apportatavi dalla legge n. 263/05, pur non risultando tentata la notificazione nella sede legale indicata nell’art. 19 cod. proc. civ., deve ritenersi, alla luce del condivisibile principio sopra richiamato, che la notificazione delle cartelle de quibus poteva ritualmente avvenire mediante consegna nelle mani dello stesso legale rappresentante, ovunque reperito (vedi, anche, Cass. nn. 1856/84, 8402/00 e 20104/06);
2.5. nella specie la notificazione delle cartelle in questione è stata effettuata al legale rappresentante della società presso l’abitazione dello stesso sicchè è da ritenere ritualmente avvenuta, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito;
3. conseguentemente la sentenza impugnata va annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito va rigettato il ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla società contribuente, ferma restando la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle riguardanti crediti non tributari;
3.1. la natura delle questioni trattate, non sempre oggetto di univoca interpretazione giurisprudenziale e la interpretazione chiarificatrice delle U. intervenuta nelle more del giudizio, giustificano l’integrale compensazione di tutte le spese dei vari gradi di giudizio;
P.Q.M.
La Corte ferma la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle relative a crediti non tributari, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla (omissis) s.r.l.; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 3 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2023.