L’Unione sportiva organizzatrice risponde del ferimento del minore durante la partita di calcetto per il lancio di un oggetto da parte di altro bambino (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 29 settembre 2023, n. 27680).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Luigi Alessandro Scarano – Presidente –

Danilo Sestini                     – Consigliere –

Lina Rubino                        – Consigliere –

Emilio Ianniello                  – Consigliere –

Irene Ambrosi                    – Consigliere – Relatore –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9718/2020 R.G. proposto da

(omissis) (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dall’avv. (omissis) (omissis) giusta procura a margine del ricorso, legalmente domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

(omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall’avv. (omissis) (omissis) giusta procura a margine del ricorso, legalmente domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour;

controricorrente ricorrente incidentale

nonché contro

(omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) rappresentati e difesi dagli avv.ti (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) giusta procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in (omissis) presso lo studio del secondo, (omissis) (omissis);

-controricorrenti-

avverso la sentenza n.1841/2019 della Corte di appello di Genova, pubblicata il 30/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere dott.ssa Irene Ambrosi.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) (omissis) nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (omissis)  (omissis) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, (omissis) (omissis), quale legale rappresentante della (omissis) (omissis) nonché (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore (omissis) (omissis) affinché, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, la prima per colpa in vigilando, e i secondi per culpa in educando ex artt. 2048 c.c., venissero condannati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla condotta del minore (omissis) (omissis) che in data (omissis) durante un allenamento di calcio organizzato dalla (omissis) (omissis) presso il campo sportivo di (omissis) aveva afferrato e scagliato un paletto di ferro con una punta di 15 cm. contro il minore (omissis) (omissis) colpendolo e ferendolo al volto.

Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 717/2016 affermava la responsabilità dei convenuti (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) nella qualità spiegata, per culpa in educando ex art. 2048 c.c. con condanna al pagamento in favore di (omissis) (omissis) nella qualità spiegata, della somma di Euro 20.121,50 oltre interessi e rivalutazione, con condanna dei convenuti (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) rifondere le spese del giudizio nei confronti dell’attore, comprese quelle della espletata CTU, con condanna di quest’ultimo a rifondere le spese del giudizio nei confronti della (omissis) (omissis).

2. Avverso il provvedimento del Tribunale, (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) nella qualità spiegata, proponevano appello; proponevano appello anche (omissis)  (omissis) il figlio (omissis) divenuto nelle more maggiorenne.

La Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto il gravame proposto da (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) rigettando la domanda proposta da (omissis) (omissis) ha accolto l’appello proposto da quest’ultimo, e per l’effetto, ha condannato (omissis) (omissis) risarcimento del danno, come quantificato in prime cure dalla sentenza impugnata, con condanna di (omissis) (omissis) rifondere le spese del doppio grado giudizio in favore di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) e con condanna della (omissis) (omissis) rifondere le spese del doppio grado giudizio in favore di (omissis) (omissis)

3. (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione articolato in  unico complesso motivo.

Ha resistito con controricorso (omissis) (omissis) proponendo ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

Hanno resistito con controricorso (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis).

La trattazione del ricorso fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Il ricorrente incidentale ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo di ricorso, (omissis) (omissis) ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2048 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e denuncia altresì la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sotto un triplice profilo:

– in primo luogo, lamenta che il giudice di appello abbia escluso la responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori del ragazzo danneggiante, individuando nella presenza dei paletti a bordo del campo da gioco, senza che fossero custoditi, la responsabilità della (omissis) (omissis) organizzatrice dell’evento sportivo; contesta di aver mai ammesso di aver organizzato l’evento sportivo durante il quale si verificò l’evento lesivo, né che l’attore in primo grado ne avesse dato prova; insiste per il proprio difetto di legittimazione passiva e sostiene nel merito che il comportamento del minore rappresenti una esimente assoluta per la responsabilità della società ex art. 2048 e 2049 c.c.; lamenta, infine, la carenza di prova in ordine all’adeguatezza della educazione impartita dai genitori del minore danneggiante; denuncia altresì la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza;

– in secondo luogo, deduce la mancata prova dell’evento dannoso non essendovi testimoni al momento del fatto ed essendo stato improvviso ed imprevedibile il comportamento del minore, all’epoca dei fatti, minore di dieci anni di età e quindi in grado di comprendere la gravità del suo gesto;

– infine e di conseguenza, responsabili diretti sarebbero unicamente i genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore autore materiale dell’illecito, i quali non avrebbero fornito alcuna prova di aver impartito al minore una adeguata educazione e la stessa dinamica del gesto compiuto dal minore (omissis) (omissis) consistito nell’improvviso espianto del paletto dal terreno e l’immediato lancio verso il compagno di gioco, (omissis) costituirebbe elemento su cui fondare l’inadeguatezza della educazione  impartita dai genitori.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, (omissis) (omissis) lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2048 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e denuncia altresì l’omesso esame della documentazione e delle risultanze istruttorie in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori del minore danneggiante, senza considerare la mancata contestazione da parte dei convenuti del fatto illecito commesso dal figlio e le risultanze processuali e documentali sufficienti a ritenere provata la loro responsabilità anche alla luce dell’art. 116 c.p.c. (nella specie: la documentazione sanitaria, la documentazione fotografica le relazioni medico legali da cui emerge il nesso di causa e la confessione del (omissis) in sede di interpello e la relazione dell’incontro scolastico avvenuto alla presenza delle madri dei due minori).

3. Anzitutto è inammissibile la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione proposta dalla ricorrente principale (omissis) (omissis) che non tiene conto della formulazione vigente del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., né viene prospettata in conformità con il principio posto dall’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

3.1. Vale sottolineare al riguardo che la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, garantito dalla qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l’apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. U., n. 30754 del 2018, cit.); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presente sede di legittimità.

Questa Corte con orientamento costante ha affermato che il requisito di cui alla richiamata norma consiste in un’esposizione che deve garantire al Collegio di legittimità di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396 del 2018; Cass. Sez. 3 14/03/2022, n. 8117).

Ebbene, il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame è soltanto enunciato e non spiegato.

3.2. Parimenti inammissibile è la connessa doglianza formulata dalla ricorrente principale (omissis) (omissis) ordine  alla propria carenza di legittimazione passiva per non aver “mai” ammesso di aver organizzato l’allenamento nel corso del quale si verificò l’evento lesivo, né che l’attore in primo grado ne avesse dato prova; invero, la doglianza di contraddittorietà in proposito si infrange sulla  tenuta della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto come la (omissis) (omissis) avesse contestato la circostanza del tesseramento di (omissis) (omissis) nelle file della società, ma non avesse contestato invece di aver organizzato l’allenamento del (omissis) nel campo di (omissis) e che il comportamento processuale della società in prime cure la quale non aveva contestato il rigetto della richiesta di chiamata in causa dell’altra società sportiva né aveva chiesto di provare che l’allenamento fosse stato organizzato da altra società (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).

4. In secondo luogo, per ragioni di connessione, vanno esaminate congiuntamente le doglianze contenute nel ricorso principale e in quello incidentale che lamentano, sotto profili parzialmente coincidenti, la medesima questione concernente l’esclusione da parte del giudice di appello della responsabilità ex 2048 c.c. in capo ai genitori del minore danneggiante e che sono tutte inammissibili per le seguenti considerazioni.

4.1. Invero, inammissibili sono le doglianze prospettate dal ricorrente principale e da quello incidentale per violazione e falsa applicazione degli 2048 c.c. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; con esse, le parti formalmente lamentano la violazione di norme di diritto ma sostanzialmente prospettano profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito (sulla responsabilità dei genitori convenuti ex art. 2048 c.c.) in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha deciso dando ampiamente conto sia delle ragioni della decisione sia dell’istruzione compiuta; con esse, viene censurato ancora l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).

Con motivazione chiara, esaustiva e affatto contraddittoria, la Corte d’appello ha ritenuto che, in mancanza di prova del fatto illecito commesso dal minore, non potesse trovare applicazione l’art. 2048 c.c., osservando in proposito che la sentenza di prime cure andasse riformata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti dei genitori di (omissis) (omissis) (pag. 8 della sentenza impugnata).

4.2. Sono inoltre inammissibili le censure mosse dal ricorrente incidentale in ordine all’asserito omesso esame, per un verso, della circostanza della mancata contestazione da parte dei convenuti del fatto illecito commesso dal figlio, e per l’altro, delle risultanze processuali e documentali sufficienti a ritenere provata la loro responsabilità; nello specifico, venivano richiamati i seguenti elementi:

– la documentazione sanitaria, – la documentazione fotografica;

– le relazioni medico legali da cui emergeva il nesso di causa, – la confessione del (omissis) padre, resa in sede di interpello e la relazione redatta in occasione dell’incontro scolastico avvenuto alla presenza delle madri dei due minori.

L’omesso esame lamentato non sussiste, risultando, viceversa, le specifiche circostanze dedotte e di cui si pretende il mancato esame – essere state esaurientemente ed in modo chiaro considerate dalla Corte d’appello, la quale, nell’esercizio del proprio legittimo convincimento, ha deciso dandone sostanzialmente conto.

In particolare, la Corte territoriale ha valutato quanto dichiarato dal padre del minore danneggiante, (omissis) (omissis) che, in interpello, aveva riferito che «”l’allenatore dei più grandi” gli aveva detto che il proprio figlio aveva iniziato a giocare con i paletti con gli altri e aveva lanciato un  paletto verso (omissis) colpendolo in viso»;

ha dato conto di quanto dichiarato dalla madre del predetto minore, (omissis) (omissis) quale aveva riferito di essere venuta a conoscenza dei fatti da quanto riferitole de relato dal marito (pag. 7 della sentenza impugnata);

sulla asserita mancata contestazione, desumibile dalle dichiarazioni rese in interrogatorio formale da (omissis) padre, il Giudice d’appello ha ritenuto testualmente che «la ricostruzione fattuale, nelle sue modalità, non veniva chiarita in quanto nessuno dei testi escussi risultava aver assistito al fatto» (pag. 6 della sentenza impugnata).

In particolare, ha ritenuto che:

– «la deposizione dell’allenatore (omissis) risultava inutilizzabile, in seguito alla declaratoria di incapacità a deporre, non oggetto di censura in questo grado»,

– la testimone, (omissis) mamma di un compagno accompagnato all’allenamento sul campo e non presente al fatto, aveva riferito che i paletti si trovavano appoggiati a terra appena vicino all’ingresso del campo e che altri genitori le avevano riferito che sentenza impugnata), (omissis) si era fatto male (pag. 6 della sentenza impugnata);

– che «anche il primo giudice aveva ritenuto “non totalmente chiara nelle sue modalità esecutive” la ricostruzione fattuale, ma ciò nondimeno la condotta lesiva, concretatasi nell’aver impropriamente utilizzato un paletto appuntito e colpito un compagno di gioco, veniva attribuita a (omissis) (omissis) per esso, ai suoi genitori, per culpa in educando ossia per non aver fornito la prova in giudizio di aver impartito un’educazione adeguata al proprio figlio “tenuto conto dell’età del minore, tale da comprendere la gravità del fatto posto in essere”» (pag. 7 della sentenza impugnata).

Ciò premesso, la Corte di appello di Brescia ha affermato che senz’altro l’inadeguatezza educativa può essere desunta dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rilevare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dll’art. 147 c.c. e richiama la giurisprudenza di questa Corte in proposito (Cass. n. 26200/2016), ma che tuttavia «il riferimento alla gravità del fatto non risulta pertinente, nella specie, non essendo stata fornita la prova della condotta illecita tenuta dal minore (omissis) (omissis) nei confronti di un altro minore, ciò che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 2048 c.c.» (.) «Ne consegue che, in mancanza di prova del fatto illecito commesso dal minore, l’art. 2048 c.c. non poteva trovare applicazione postulando l’applicabilità di tale disposizione l’esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la “culpa in educando”» (pag. 8 della sentenza impugnata).

5. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati entrambi inammissibili.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente, mentre vanno compensate integralmente quelle tra la parte ricorrente principale e quella incidentale.

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna i ricorrenti, principale e incidentali, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, in favore dei controricorrenti (omissis) (omissis) compensa tra i ricorrenti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 18 aprile 2023

Il Presidente

Dott. Luigi Alessandro Scarano

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.