Non risarcibile lo sciatore che si infortuna sulle piste da sci senza un chiaro nesso di causalità (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 28 settembre 2023, n. 27852).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO         -Presidente

PASQUALE GIANNITI               -Consigliere

STEFANIA TASSONE                -Consigliere Rel.

GIUSEPPE CRICENTI                -Consigliere

CARMELO CARLO ROSSELLO -Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2310/20201 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) (omissis)

ricorrente

contro

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) nella persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentata e difesa, il primo giusta procura in calce al controricorso, il secondo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di appello, dall’avv. (omissis) (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis) presso lo studio del difensore;

controricorrenti

(omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (omissis) (omissis) elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio del difensore;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 2405/2019, pubblicata in data 18 ottobre 2019 e notificata in data 6 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione introduttivo (omissis) (omissis) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pistoia il (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) in seguito per brevità: (omissis) e (omissis) (omissis) per sentirli dichiarare tenuti e condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro occorsogli il 7 (omissis) sulle piste nel comprensorio sciistico (omissis).

Esponeva a sostegno della domanda che quel giorno, dopo aver acquistato lo skipass ed aver raggiunto lo (omissis) gestito dalla (omissis) (omissis) aveva effettuato un salto su un dosso a tal fine predisposto, alla fine del quale era atterrato su una parte di pista non coperta di neve, quindi cadendo e riportando così, a causa dell’impatto con terra e sassi, un grave trauma cervico- dorsale, per cui dalle lesioni subite era derivato un lungo periodo di inabilità temporanea nonché postumi permanenti; allegava in punto di diritto che le pessime condizioni di manutenzione del manto nevoso e l’assenza di segnalazioni di pericolo erano ascrivibili a responsabilità solidale del (omissis) quale gestore degli (omissis) e delle piste dell’intero comprensorio (omissis) a titolo contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. e della (omissis) (omissis) quale gestore dello  (omissis) ex art. 2051 cod. civ.

Si costituivano resistendo entrambi i convenuti con un’unica comparsa.

Alla luce delle difese dei convenuti l’attore (omissis) chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la (omissis) s.p.a. gestore dell’impianto sciistico nell’ambito del quale si era verificato il sinistro.

La (omissis) s.p.a. si costituiva resistendo ed in via preliminare eccepiva anzitutto la propria carenza di legittimazione passiva, allegando che il tratto di pista ove era stato realizzato lo (omissis) era stato ceduto alla (omissis) (omissis) con contratto di comodato; nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea.

1.1. Con sentenza del 28 novembre 2012 il Tribunale di Pistoia rigettava la domanda attorea proposta ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., ritenendo che il (omissis) non aveva assolto all’onere della prova del nesso eziologico; sotto il profilo della responsabilità contrattuale il Tribunale statuiva che questa non era configurabile a carico della (omissis) (omissis) non avendo il (omissis) stipulato con questa alcun contratto, mentre dalle obbligazioni nascenti dall’acquisto dello skipass avrebbero potuto rispondere ex art. 2615, comma 2, cod. civ. sia la (omissis) s.p.a. quale proprietario gestore di (omissis) piste, sia il (omissis) (omissis) quale incaricato della commercializzazione dei biglietti, ma tuttavia anche questo tipo di responsabilità andava escluso nel caso di specie per il già rilevato difetto di prova di carente manutenzione dello snowpark e in ogni caso del nesso fra questa e la caduta.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello (omissis) (omissis) avanti alla Corte d’Appello di Firenze.

Anche in sede di gravame il (omissis) e la (omissis) (omissis) si costituivano con unica comparsa resistendo e proponendo appello incidentale.

Si costituiva altresì resistendo e proponendo appello incidentale la (omissis) s.p.a.

Con sentenza n. 2405/2019 pubblicata il 10 ottobre 2019 e notificata il 6 novembre 2019 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto da (omissis) (omissis) e rigettava altresì l’appello incidentale proposto dagli appellati in punto compensazione delle spese processuali di primo grado, altresì compensando le spese del grado di appello fra (omissis) (omissis) e (omissis) s.p.a. in misura di un quinto e fra il medesimo e gli altri (omissis) appellati in misura di un quarto, condannando il (omissis) alla rifusione della parte residua.

3. Avverso tale sentenza (omissis) (omissis) propone ricorso in Cassazione sulla base di otto motivi.

Resistono con unico controricorso il (omissis) e (omissis) (omissis).

Resiste con controricorso (omissis) s.p.a.

4. La trattazione del  ricorso  è  stata  fissata  in  adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il ricorrente e le parti resistenti hanno rispettivamente depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; censura l’affermazione sub lett. a) della sentenza impugnata, là dove la corte territoriale ha avallato la tesi del tribunale, che a sua volta aveva ritenuto maggiormente credibili <<le dichiarazioni rese dal signor (omissis) e dal signor (omissis) poiché gli stessi non hanno alcun rapporto con le parti né interesse nel giudizio al contrario di quanto era sottinteso dirsi per i testi indotti dall’attore (omissis) (omissis) sol perché amici del signor (omissis).

Il motivo, che sostanzialmente censura la valutazione delle prove orali ritenendo illogica e contraddittoria la motivazione della corte territoriale laddove ha affermato l’inattendibilità dei testi dedotti dall’attore rispetto agli altri e da ciò ha fatto discendere la mancanza di prova della dinamica del sinistro, è inammissibile perché sollecita a questa Suprema Corte una diversa lettura delle risultanze probatorie e dunque l’esercizio di un sindacato precluso nella presente sede di legittimità (v. ex multis Cass., 28/06/2018, n. 17036).

Anche in relazione alla valutazione dell’attendibilità o meno del teste, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che: <<Il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee assurgere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in  quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova>> (Cass., 08/01/2020, n. 138; Cass., 21/11/2019, n. 30499).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 116 proc. civ. in relazione agli artt. 1218, 2051 e 2043 cod. civ. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata in relazione all’affermazione sub lett. b) nella parte in cui ha ritenuto che, prescindendo da una valutazione dei testimoni <<per schieramenti>>, le dichiarazioni complessivamente rese in giudizio <<possono anche non risultare contraddittorie se valutate in relazione alle circostanze concrete in cui si è svolto l’incidente>> a tal fine richiamando il giudice di appello il contesto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, ossia <<il 7 Aprile>>, in una <<bella giornata di sole l’ultima della stagione alle 11:30, vale a dire quando le condizioni della neve ben potevano cominciare a cedere>>, per poi concludere che quindi <<in questa chiave che vanno esaminate le prove raccolte ed il fatto stesso ai fini dell’attribuzione delle rispettive responsabilità>>.

Il motivo è inammissibile, perché, pur denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge, non contiene, oltre alla indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 02/03/2018,  n.  5001;  Cass.,  12/01/2016,  n.  287;  Cass., 20/08/2015, n. 17060), e dunque sostanzialmente si risolve nel sollecitare a questa Corte una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa nella presente sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli 2051 e 2043 cod. civ., nonché degli artt. 2 3 e 7 legge 363 del 2003, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., intendendo in tal modo impugnare l’affermazione sub lettera c) della sentenza della Corte d’Appello di Firenze circa l’esclusione della responsabilità ex artt. 2051-2043 cod. civ. della (omissis) s.p.a., motivata in ragione dell’esistenza di un contratto di comodato con cui il gestore delle piste avrebbe ceduto all’associazione, dotata di tutte le  autorizzazioni o permessi, le aree e le attrezzature dello (omissis) lungo la pista (omissis).

Il motivo è infondato.

Essendo incontestata la sussistenza di un contratto con cui la (omissis) s.p.a. ha ceduto in comodato alla (omissis) (omissis) la pista di (omissis) n cui si è verificato il sinistro oggetto di causa, per effetto di tale negozio la (omissis) ha perso il suo potere di fatto sulla cosa, per cui nessun obbligo di vigilanza e di custodia è ravvisabile in capo alla medesima, con conseguente impossibilità di configurare una sua responsabilità ai sensi per gli effetti dell’art. 2051 cod. civ. (Cass., 13701/2015, n. 295; Cass., 01/04/2010, n. 8006; Cass., 10/02/2003, n. 1948).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 1218 civ. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; censura l’affermazione sub lett. h) della sentenza impugnata laddove la corte d’appello, limitatamente al profilo della responsabilità contrattuale della (omissis) s.p.a., ne rileva l’insussistenza, non solo per la già menzionata cessione in comodato alla associazione (omissis) a anche perché <<il mero acquisto del biglietto, non pare idoneo a radicare in capo alla medesima una responsabilità per inadempimento dell’obbligazione di garantire l’agibilità della pista>>.

Il motivo è infondato.

La circostanza dell’avere il danneggiato (omissis) (omissis) acquistato lo skipass risulta infatti irrilevante, poiché da un lato la commercializzazione di esso spettava al (omissis) e non a (omissis) (omissis) s.p.a. e poiché per altro verso la ratio decidendi della sentenza impugnata è quella per cui l’obbligo di custodia, ampiamente inteso in termini di manutenzione nonché di garanzia di segnaletica e di agibilità, è stato escluso in capo a per il non avere la medesima alcun potere di controllo sulla pista, avendone ceduto la gestione.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 2615 civ. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censurando l’affermazione sub lett. d) della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale ha escluso qualsivoglia titolo di responsabilità in astratto configurabile a carico del (omissis) in relazione alla cattiva manutenzione della pista, perché dal contenuto del suo statuto prodotto in atti  emergerebbe che <<lo stesso ha compiti di promozione turistica, razionalizzazione dei costi di esercizio degli (omissis) di determinazione della misura del prezzo dei biglietti, di ripartizione dei relativi incassi tra le aziende consorziate>>, ma non di << gestione degli (omissis) che spetta alle consorziate>>.

Il motivo é infondato.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 2615 cod. civ., esaminando ai sensi dell’art. 2603 cod. civ. il contenuto dell’oggetto del (omissis) he, come si desume dal suo statuto fondativo prodotto in atti, consiste unicamente nella commercializzazione del biglietto con skipass oltre a funzioni collaterali di promozione turistica, risultando quindi del tutto esclusa l’attività di gestione e di manutenzione delle piste.

6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., censurando la sentenza di appello sub lett. e), nella parte in cui, nell’esaminare contesto probatorio acquisito agli atti sulla dinamica del fatto oggetto del processo, avrebbe omesso la valutazione di più circostanze determinanti, che hanno comportato un errore motivazionale.

Il motivo è inammissibile ex art. 348 bis cod. proc. civ. per essere stato proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nonostante la cd. doppia conforme, e senza che il ricorrente abbia offerto la dimostrazione che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello siano diverse da quelle della sentenza di primo grado (Cass., 09/08/2022, n. 24508).

Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo va ravvisato nel fatto che il ricorrente neppure indica, una violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando, nel quadro processuale, tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso (Cass., 03/10/2022, n. 20775).

Per cui, in ultima analisi, il ricorrente mira ad un riesame delle risultanze probatorie, invece precluso in questa sede di legittimità (Cass., Sez. un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).

7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2051 civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censurando l’affermazione sub lett. f) della sentenza impugnata, laddove i giudici, nell’interpretare ed applicare il disposto dell’art. 2051 cod. civ., hanno erroneamente ritenuto la ricorrenza nella fattispecie del caso fortuito, in particolare imputando all’attore il cd. rischio elettivo, inopinatamente definito come sua scelta consapevole consistente nel non avere ispezionato le strutture prima del loro utilizzo, di non aver verificato lo stato dei luoghi, ancorché da lui ben conosciuti <<frequentando abitualmente quella pista atteso che ha una casa di vacanza nel comprensorio>> e di aver deciso << di fare il salto pur avendo visto in concreto cadere i due amici scesi prima di lui>>.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale, nel suo potere discrezionale di valutazione delle risultanze probatorie, insindacabile nel merito da parte di questa Suprema Corte, ha valutato che dalle risultanze probatorie emerge l’esistenza di un cartello con le <<regole dello (omissis), secondo le quali ogni utente deve ispezionare la pista prima dell’utilizzo e durante l’arco della giornata perché le condizioni dei salti e delle rampe possono cambiare.

In ogni caso, poi, tali considerazioni sono state svolte dalla corte territoriale <<laddove si ritenesse assolto l’onere probatorio da parte del danneggiato>>, per cui la portata nel presente motivo di censura è inconferente nella misura in cui la impugnata sentenza si fonda sulla primaria ratio decidendi per cui non vi è idonea prova del nesso causale fra evento e danno, in quanto: << come già rilevato dal primo giudice nessuno dei tre amici ha visto il (omissis) cadere>>  (v. p. 13 sentenza appellata).

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 proc. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l’erronea interpretazione delle norme e dei principi in tema di prova della causalità civilistica e della regola cd. del <<più probabile che non>>, laddove con l’affermazione sub lett. g) della sentenza impugnata la corte d’appello ha escluso la dedotta responsabilità delle controparti ex art. 2043 cod. civ. stante l’assenza d prova del nesso di causalità, in particolare motivando che tale mancanza non potrebbe essere supplita con l’applicazione del su richiamato principio probabilistico invocato dall’appellante, tenuto conto della <<peculiarità della situazione in oggetto, ben diversa da quella d una qualsiasi pista di discesa. da ciò conseguendo il difetto di prova  dell’imputabilità delle condizioni non ottimali dell’innevamento nel punto di atterraggio proprio ad una carenza di manutenzione>>.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha ampiamente motivato circa l’esclusione nel caso d specie anche della responsabilità prospettata dal danneggiato ai sensi per gli effetti dell’art. 2043 cod. civ. per mancanza di prova del nesso di causalità, invero senza far ricorso alla prova presuntiva, ma basandosi sulla prova diretta e cioè sulle medesime risultanze processuali utilizzate per escludere la ricorrenza di qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 cod. civ.

Solo quale ulteriore ragione del decidere, peraltro correttamente argomentata, la corte d’appello ha escluso l’applicazione nel caso di specie della regola causale del <<più probabile che non>>, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche dell’attività di (omissis) riversa dallo sci, rispetto alla quale non può dirsi esigibile da chi gestisce la pista un continuo controllo e un tempestivo ripristino in ogni momento della giornata.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato.

11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna (omissis) (omissis) a pagare a (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Condanna (omissis) (omissis) a pagare la (omissis) S.p.a. le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

AI sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 22 giugno 2023.

IL PRESIDENTE

Dott. Giacomo Travaglino

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.