Nell’orario notturno compreso tra le 23,00 e le 07,00 il funzionamento degli impianti semaforici è vietato. Annullata la sanzione (Giudice di Pace, presso il Tribunale di Pinarolo, Sentenza 16 maggio 2022, n. 177).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

Nella persona del Dott. Fabrizio CERA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 1514 e 1702/2021 del Ruolo Generale promossa da:

(OMISSIS) (OMISSIS) residente in (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Alessandria Via (OMISSIS) n. 6 presso la (OMISSIS) (OMISSIS) consumatori Onlus.

– opponente –

Contro

COMUNE DI SCALENGHE in persona del Sindaco p.t.

– opposto –

Avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

All’udienza del 2.5.2022 la causa veniva decisa, con lettura del dispositivo.

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi RG 1514 e 1702 depositati in cancelleria il 18.11.2020 ed il 30.12.2020 il sig. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso i verbali nn. 3RED2020, 147RED2020 235RED2020 303RED2020 315RED2020 414RED2020 437RED2020 515RED2020 534RED2020 552RED2020 592RED2020 626RED2020 893RED2020 tutti elevati dalla Polizia Locale del Comune di Scalenghe per violazione dell’art. 146 CdS (passaggio con luce semaforica rossa)

Nel proprio ricorso e, successivamente, all’udienza, il ricorrente contestava la liceità del rilevamento e dei verbali sotto più profili eccependo in particolare che il rilevamento era avvenuto in orario notturno e che era onere del Comune di mostrare i presupposti per il funzionamento anche in tale fascia oraria preclusa in via generale dall’art. 169 Reg. CdS.

Provvedeva a costituirsi in Cancelleria ii Comune di Scalenghe con memoria costitutiva contenente gli atti del procedimento e le proprie controdeduzioni.

Esaurita la discussione, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva decisa con lettura del dispositivo ed assegnazione del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione

Motivi della decisione

La proposizione dell’opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione (seppur regolato dalla disciplina dell’art.7 D.L. n. 150 del 2011) in cui spetta alla Pubblica Amministrazione il preciso onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria (Cass. n.38372001) ed, in particolare, la sussistenza dell’infrazione e la regolarità del procedimento sanzionatorio; prova che, nel caso de quo, non può ritenersi pienamente fornita con le inevitabili conseguenze in ordine all’annullamento del verbale.

Parte ricorrente ha eccepito che tutti i rilevamenti sono stati eseguiti in orario notturno compreso tra le 23,00 e le 07,00 durante il quale il funzionamento degli impianti semaforici è vietato ex art. 169 Reg. Cds, salva la sussistenza di particolari condizioni previste dalla medesima norma.

La giurisprudenza (tra le tante Trib Torino 24.1.2013; Trib. Ivrea 551’2016; Trib. Cuneo 431Y2016) è concorde nell’affermare che affinché l’accertamento possa considerarsi legittimo spetta alla PA l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni indicate dai commi 1 e 2 dell’art. 169 Regolamento CdS ; prova in difetto della quale la contestazione è illegittima ed il verbale non può che essere annullato.

Nel caso in oggetto la PA non ha fornito alcun elemento legittimante il funzionamento notturno del semaforo ed. anzi, non ha neppure preso posizione sull’eccezione predetta che deve pertanto trovare accoglimento

Tenuto conto della peculiarità del caso (la violazione del segnale semaforico è stata, in sé, palese e reiterata e l’accoglimento avviene solo per insufficienza di prova sulle circostanza legittimanti il funzionamento dell’impianto) sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Pinerolo, contrariis rejectis, definitivamente pronunciando, così provvede:

– Accoglie il ricorso avverso i verbali 3RED2020, 147RED2020 235RED2020 303RED2020 315RED2020 414RED2020 437RED2020 515YRED2020 534RED2020 552RED2020 592RED2020 626RED2020 893RED2020 tutti elevate dalla Polizia Locale del comune di Scalenghe e per l’effetto annulla i verbali predetti con le sanzioni tutte ivi comminati

– Compensa integralmente le spese di lite

Così deciso in Pinerolo, il 2 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Art. 169. Regolamento di Attuazione del CdS

Funzionamento degli impianti semaforici

1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli “a richiesta” azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.

2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.

3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l’impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.

4. L’impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell’impianto a luci gialle lampeggianti.