Nessun risarcimento per il pedone investito: accertata la gravità della sua condotta (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 13 settembre 2022, n. 26873).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29014-2021 proposto da:

(OMISSIS) YOHANNES, elettivamente domiciliato in ROMA, a (OMISSIS) (OMISSIS) 8, presso lo studio dell’Avvocato Bruno (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, LONGO MARIA (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’Avvocato Marco (OMISSIS);

-controricorrenti-

avverso la sentenza n. 1289/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/09/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Ritenuto in fatto

– che Yohannes (OMISSIS) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1289/21, dell’8 settembre 2021, della Corte di Appello de L’Aquila, che – rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 1067/20, del 13 ottobre 2020, del Tribunale di Pescara – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta contro Maria Olimpia (OMISSIS) e la società Groupama Assicurazioni S.p.a.;

– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essere stato vittima di un grave incidente stradale, occorsogli in Pescara il 18 settembre 2014 sulla Strada Statale n. 714, e di avere, pertanto, convenuto in giudizio, per il risarcimento del danno, la società Groupama Assicurazioni S.p.a. e Maria Olimpia (OMISSIS), rispettivamente assicuratrice per la “RCA” e proprietaria dell’autovettura che ebbe ad investirlo nelle circostanze di tempo e luogo testé indicate;

– che istruita la causa solo attraverso l’acquisizione di copia del “Prontuario per la annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”, redatto dalla Polstrada di Pescara in occasione del sinistro in oggetto (essendo state, infatti, rigettate le richieste di prova orale, avanzate dall’attore, nonché di acquisizione degli atti relativi ad un eventuale procedimento penale, a carico del conducente del veicolo investitore, per guida in stato di ebrezza), il giudice di prime cure rigettava la domanda, individuando nella condotta del (OMISSIS) la causa esclusiva del sinistro;

– che il gravame esperito dall’attore soccombente veniva rigettato dal giudice di appello;

– che avverso la sentenza della Corte aquilana ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di un unico motivo;

– che esso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 1227, 2697, comma 1, cod. civ., degli artt. 140 e 141 cod. strada, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., “con riferimento alla selezione e alla valutazione delle prove nella ricostruzione dei fatti”;

– che hanno resistito all’impugnazione, con il medesimo controricorso, la Groupama Assicurazioni e Maria Olimpia (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022.

Considerato in diritto

– che il ricorso va rigettato;

– che non vale, infatti, richiamarsi – come ha fatto l’odierno ricorrente – al principio secondo cui, “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01);

– che, invero, è stato pure affermato da questa Corte che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. Sez. 3, ord. 17 gennaio 2020, n. 842, Rv. 656632-01);

– che, nella specie, la sentenza impugnata – nel valorizzare la presenza del pedone, in orario notturno e in assenza di illuminazione, su strada extraurbana, in violazione dell’art. 175* cod. strada – non pare esibire profili di manifesta illogicità o irriducibile contraddittorietà, tanto che le ulteriori censure del ricorrente si sostanziano in un non consentito tentativo di mettere in discussione il giudizio di fatto operato dal giudice di merito, mettendo in dubbio proprio le circostanze sopra riferite;

– che, al riguardo, va tuttavia ribadito il principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord.30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618);

– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando Yohannes (OMISSIS) a rifondere, alla società Groupama Assicurazioni S.p.a. e a Maria Olimpia (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 5.100,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito della Adunanza camerale della Sezione Sesta, Terza sottosezione, della Corte di cassazione, il giorno 4 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -. 

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Giusto per completezza:

Art. 175. * Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade , individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.

2. E’ vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

(( a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico ));

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg , ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento é adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto é realizzato con il Ministro della difesa.

6. E’ vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza é consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale é vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;

b) richiedere o concedere passaggi;

c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;

d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f),é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173, salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e’ da € 26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

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AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avra’ effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

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AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

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AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

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AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

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AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

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AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

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AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

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AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

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AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

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AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.