REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. GIOVANNI LIBERATI – Presidente –
Dott. VITTORIO PAZIENZA – Consigliere –
Dott. ENRICO MENGONI – Consigliere –
Dott. UBALDA MACRÍ – consigliere –
Dott. MARIA BEATRICE MAGRO – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(omissis) (omissis) nata a (omissis) (omissis) (omissis) il xx/xx/19xx;
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 giugno 2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 24 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Roma ha condannato (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) in relazione ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso tra loro, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 dello stesso decreto, illecitamente detenuto per la cessione a terzi gr. 15,6 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con la recidiva specifica reiterata per (omissis) (omissis) con la recidiva semplice per (omissis) (omissis).
2. Avverso la suddetta sentenza entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, affidando ii ricorso a tre motivi, comuni ad entrambi i
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Con l’atto di appello i ricorrenti avevano evidenziato molteplici elementi che costituiscono indici positivi per l’accertamento della tenuità del fatto, quali: l’età, l’assenza di precedenti penali recenti, l’assenza di carichi pendenti, le precarie condizioni di salute, lo svolgimento, in modo regolare e continuativo, da parte della (omissis) dell’attività lavorativa, il mancato reperimento, durante la perquisizione di materiale da taglio o da confezionamento della sostanza stupefacente. Tali elementi non sono stati oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale, che ha pretermesso l’analisi della doglianza.
2.2. Con il secondo motivo, deducono vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata determinazione della pena in corrispondenza del minimo edittale; al riguardo, evidenziano le specificità del caso concreto e lamentano una superficiale disamina del casellario giudiziario, da cui il giudice ha tratto conclusioni erronee in ordine alla negativa personalità dei ricorrenti.
La Corte territoriale ha qualificato i fatti in termini di gravita -pur qualificandoli ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990- limitandosi a considerare ii dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta ai fini della valutazione di gravita del fatto, e trascurando la valutazione delle circostanze di segno contrario, quali l’occasionalità della condotta, l’assenza di inserimento in circuiti criminali, ii mancato rinvenimento di materiale da taglio o confezionamento della sostanza stupefacente, ii mancato accertamento di un’attività di spaccio in corso, l’età avanzata degli imputati (82 anni il (omissis) 76 anni la (omissis) il malore che ha colto entrambi al momento dell’arresto.
In particolare, il giudice non ha considerato che i reati commessi in passato sarebbero risalenti, e precisamente al 2001 per la (omissis) (omissis) per violazioni urbanistiche, e al 2002 per il (omissis).
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all’art. 62 bis cod. pen.
Nella specie, il giudice del merito non ha preso in considerazione gli elementi positivi da porre a fondamento della concessione del beneficio indicati dalla difesa, quali le precarie condizioni di salute del (omissis) ed il regolare svolgimento dell’attività lavorativa della (omissis) (omissis).
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II primo motivo di ricorso é infondato.
Nel caso in esame, in ordine alla richiesta relativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., non vi é un’esplicita motivazione. Tuttavia, ciò non é sufficiente a radicare il vizio di mancanza di motivazione, essendo comunemente ammessa, in giurisprudenza, la motivazione implicita, che si ha allorquando dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento, poiché il giudice a quo ha dimostrato che ogni fatto decisivo e stato tenuto presente e che le statuizioni emesse si fondano su un sostrato razionale esente da aporie e da incongruenze logiche (Sez.4, 13/05/2011, Caruso e altro, n. 26660, in C.e.d. n. 250900).
Sicché, ove il provvedimento indichi, con adeguatezza e logicità, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Rv. 233187), si da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi é luogo per la prospettabilità del vizio di mancanza di motivazione (Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Rv. 229220).
1.1. Nel caso in disamina, si osserva che la condotta contestata ai ricorrenti concerne la detenzione a fini di cessione di grammi 15,6 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivise in 13 involucri di un grammo ciascuno circa, da cui possibile trarre un numero considerevole di dosi, pari a 66, non potendosi l’offesa riferire come di particolare tenuità, sotto il profilo della esiguità del danno o del pericolo.
Nel pronunciarsi in merito alla gravita del fatto, la Corte territoriale ha peraltro richiamato il significativo quantitativo di sostanza detenuta e la personalità negativa degli imputati, entrambi gravati da precedenti penali, anche se risalenti. Le ragioni giustificative del diniego si evincono, dunque, in maniera inequivocabile, dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnato.
2. In ordine alla seconda doglianza, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che gli elementi difensivi richiamati dalla difesa non assumono rilievo determinante ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, posto che se e ben vero che l’art. 62 bis cod. pen., che prevede le attenuanti generiche, attribuisce al giudice il potere di prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle indicate nell’art. 62 dello stesso codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena, e tuttavia altrettanto indubbio che il giudice di merito non é tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, ma é sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall’art. 62 bis cod. pen. (tra le tante, Sez. 1, n. 866 del 20/10/1994, Rv. 200204 – 01).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale, nel confermare il diniego delle circostanze attenuanti, ha evidenziato la gravita del fatto, in relazione al quantitativo di sostanza detenuta, e ha espresso una valutazione negativa della personalità dei ricorrenti, in quanto gravati da precedenti penali, per il (omissis) della stessa specie.
In ordine alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, si osserva che le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata e senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel fare richiamo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., fatto riferimento alla quantità di stupefacente e alla personalità negativa degli imputati, ritenendo congrua la pena della reclusione di anni uno e della multa di euro 3000,00.
3. La terza doglianza, riproduttiva delle argomentazioni concernenti l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche sviluppate nel motivo secondo, é manifestamente infondata per le ragioni già indicate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 03/04/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Beatrice Magro Giovanni Liberati
Depositato in Cancelleria, oggi 3 giugno 2024.