No alla condanna per omesse ritenute senza la prova del rilascio delle certificazioni di imposta (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 2 maggio 2023, n. 18017).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente –

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 6/5/2022 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Enrico Mengoni;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Francesca Costantini, che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/5/2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 7/6/2021, riconosceva le circostanze attenuanti generiche in favore di (OMISSIS) (OMISSIS) ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 10-bis, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo all’anno di imposta 2015.

2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) a mezzo del proprio difensore, deducendo –  con unico motivo –  l’erronea applicazione della legge penale.

Successivamente alla pronuncia di appello, sarebbe intervenuta la sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale, alla luce della quale il delitto in oggetto potrebbe essere configurato soltanto in presenza della consegna ai sostituiti di imposta della certificazione relativa alle ritenute, non risultando sufficiente il modello 770.

In difetto della prova della consegna di tali certificazioni, dunque, il ricorrente dovrebbe essere assolto quanto all’annualità 2015, come peraltro già avvenuto – per la medesima ragione – per quella precedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Il (OMISSIS) è stato assolto dal reato di cui all’art. 10-bis in esame, quanto all’annualità 2014, proprio sul presupposto che non era stata acquisita agli atti la prova dell’avvenuto rilascio delle certificazioni di imposta, “prova che non può essere fornita  né mediante  il    770, né mediante  l’acquisizione delle certificazioni uniche  dei dipendenti.”

Quanto  all’annualità  2015, invece,  il ricorrente è stato condannato sulla premessa che la novella di cui al d.lgs. n. 158 del 2015 aveva ampliato l’ambito di rilevanza penale della condotta, estendendola anche al caso in cui vi fosse soltanto il citato modello 770, non anche il rilascio delle certificazioni, come nel caso di specie.

5. Successivamente alla pronuncia di condanna, tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o».

5.1. In parte motiva (§14), la stessa Corte ha chiarito che “per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10- bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall’altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario.”

6. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, dunque, la decisione del Giudice di appello deve essere annullata; l’annullamento, peraltro, può essere disposto senza rinvio, perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., in quanto il mancato rilascio delle certificazioni ai sostituiti risulta espressamente già dalla pronuncia di primo grado, nella quale si legge – con riguardo proprio all’anno di imposta 2015 qui in esame – che era stato prodotto in atti il modello 770 relativo alla società del ricorrente, mentre “non sono state reperite, né quindi acquisite, le sottostanti dichiarazioni uniche eventualmente consegnate ai lavoratori.”

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria, lì 2 maggio 2023.

SENTENZA – originale -.