REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CANDIA Ugo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1962/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);
-ricorrente-
contro
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1630/2016 depositata il 14/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere dott. ANTONIO MONDINI.
Rilevato che:
1. la controversia concerne l’impugnazione di accertamento avente ad oggetto la tassa automobilistica per l’anno 2007, relativamente ad una autovettura Alfa Romeo spider 2000, immatricolata nel 1981, tassa che il contribuente ritiene non dovuta trattandosi di veicolo ultraventennale di particolare interesse storico e collezionistico ai sensi della l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2, lett.c.;
2. la Commissione adita rigettava il ricorso ritenendo mancasse l’attestato di storicità dell’auto in questione da parte dell’ Automobilclub Storico Italiano (ASI). La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe;
3. avverso la decisione della CTR il contribuente propone ricorso per cassazione;
4. la Regione Emilia-Romagna è rimasta intimata;
5. la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza di codesta Corte 16965 del 19.8.2015 passata in giudicato dopo il giudizio di rinvio conclusosi favorevolmente al ricorrente con sentenza della CTR n. 1570 del 18 aprile 2016”, che la sentenza in epigrafe, con l’affermazione motivazionale sopra riportata, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato in tale sentenza della Corte, tra le stesse parti e per il medesimo tributo riferito all’anno 2002 per il medesimo veicolo, e secondo cui l’esenzione non è condizionata ad una specifica attestazione dell’ASI che riguardi singolarmente il veicolo in questione ma spetta per i veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, in dipendenza dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art. 47, che non ha effetto ad rem, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli veicoli;
2. con il secondo motivo di ricorso, il contribuente denuncia l’errata interpretazione della disposizione di cui alla 342 del 2000, art. 63, comma 2, lett.c., consistita nell’affermare che l’esenzione è condizionata ad una specifica attestazione dell’ASI che riguardi singolarmente il veicolo in questione;
3. il ricorrente presenta “istanza subordinata” di devoluzione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale concernente la compatibilità della 342 del 2000, art. 63, comma 2, con i principi di libera concorrenza sanciti nel diritto dei Trattati;
4. in riferimento ai primi due motivi di ricorso si osserva quanto segue.
4.1. Questa Corte con la sentenza inter partes 16965/2015 e con altre precedenti (Cass. n. 319 del 2014; v. anche Cass. n. 3837 del 2013) ha affermato il principio secondo cui “L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dalla l. 21 novembre 2000, n. 342, 63, comma 2, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, che non ha effetto ad rem, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli”.
4.2. E’ stato anche puntualizzato (Cass. 16965/2015) che, per converso, “il diritto all’esenzione non dipende da una specifica attestazione dell’ASI, ma dal fatto che un determinato autoveicolo rientri nelle categorie di modelli e marche generalmente determinate dalla stessa ASI, punto centrale diventa la prova che il veicolo del contribuente rientri in una delle predette categorie così individuate”.
4.3. I principi sono stati ulteriormente ripresi anche da più recenti decisioni, tra cui l’ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26394. Questa Ordinanza era relativa ad una sentenza di merito -cassata- che aveva escluso l’esenzione, in ragione della mancata iscrizione del veicolo nel menzionato registro, in applicazione dell’art. 7, comma 2, della l. reg. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15, dichiarato incostituzionale in pendenza di giudizio, proprio perché aveva attribuito rilevanza ai fini fiscali a detta iscrizione. Merita altresì richiamare l’ordinanza 20 luglio 2018, n. 19421 con la quale questa Corte ha ribadito che “L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall’accertamento, avente carattere costitutivo, dell’ASI – Automobilclub Storico Italiano-, il quale è limitato ad un elenco analitico di modelli e di marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli: ne deriva che è illegittimo l’avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell’Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie”.
4.4. Il contribuente sottolinea che con la sentenza 1570 del 18 aprile 2016 emessa dalla CTR dell’Emilia-Romagna quale giudice del rinvio dopo la sentenza di questa Corte n.16965 del 19.8.2015 e passata in giudicato è stato accertato che il veicolo del contribuente rientrava in una delle categorie generalmente determinate dall’ASI;
4.5. l’inclusione della categoria a cui appartiene il veicolo nell’elenco delle categorie individuate dall’ASI è elemento insuscettivo di variazione nel Si è dunque al cospetto di un elemento per il quale vale il principio secondo cui nei rapporti tributari di durata opera l’effetto del giudicato esterno copre ogni elemento costitutivo della fattispecie che, “estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assume carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta” (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916);
5. in ragione di quanto precede, i due motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata restando l’istanza subordinata del contribuente Non sono necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto e pertanto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario;
6. le spese del merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione della vicenda Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna la Regione Emilia-Romagna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2023.