REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO CARRATO – Presidente –
Dott. REMO CAPONI – Consigliere –
Dott. ANTONIO SCARPA – Consigliere –
Dott. ROSSANA GIANNACCARI – Rel. Consigliere –
Dott. CRISTINA AMATO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6155/2020 R.G. proposto da:
(omissis) (omissis), elettivamente domiciliato in ROMA VIA (omissis) (omissis), 25, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE;
-intimata-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 14501/2019 depositata il 9 luglio 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere dr.ssa ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 204 – bis del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada) e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, depositato il 9 novembre 2015, (omissis) (omissis) propose opposizione, davanti al Giudice di Pace di Roma, avverso nove verbali di contestazione elevati da Roma Capitale per le infrazioni di cui all’art. 7 del Codice della strada, commi 1, 9 e 14, per aver fatto ingresso in zona a traffico limitato (ZTL) senza la prescritta autorizzazione con il veicolo Mercedes Daimbler targato (omissis), adibito al trasporto di persone o di terzi per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, associato all’autorizzazione n. 10 rilasciata dal Comune di Ceccano; chiese, pertanto, che i verbali impugnati fossero annullati e con essi tutte le sanzioni ivi contenute.
Si costituì in giudizio Roma Capitale per resistere all’opposizione; espose che il veicolo indicato era privo di un’autorizzazione valida ed efficace per l’ingresso in ZTL, atteso che il ricorrente risultava titolare di un permesso giornaliero per il 27 luglio 2015 e di un permesso annuale valido dal 16 ottobre 2015 al 16 ottobre 2016, permessi che non coprivano le date a cui risalivano le contestazioni, come risultava dalla consultazione della banca dati eseguita presso l’Atac.
L’adito Giudice di pace, con sentenza n. 49797/2015, depositata il 28 dicembre 2015, rigettò l’opposizione e confermò le sanzioni irrogate con i verbali contestati.
Propose appello il (omissis) (omissis), lamentando che, ai sensi dell’art. 5 bis della Legge n. 21 del 1992, aveva comunicato, in data 27 luglio 2015, all’ufficio preposto il numero di targa del veicolo associato all’autorizzazione NCC n. 10 rilasciata dal Comune di Ceccano, ai fini dell’inserimento della nuova targa nella lista bianca per l’accesso alle corsie riservate ai mezzi pubblici e alla ZTL del Comune di Roma per i mezzi con autorizzazione comunale, per l’esercizio di noleggio con conducente, rilasciata da altri Comuni, comunicazione che avrebbe consentito l’ingresso in ZTL senza alcun limite di tempo.
Si costituì nel giudizio di impugnazione Roma Capitale, la quale chiese che l’impugnazione fosse disattesa.
Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’appello e, per l’effetto, confermò integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevò, per quanto interessa in questa sede:
a) che gli accertamenti eseguiti nel mese di settembre 2015 non erano compresi, per quanto emergente documentalmente oltre che per esplicito riconoscimento della difesa dello stesso appellante, nella preventiva comunicazione inviata all’ente territoriale di destinazione dell’accesso per la circolazione dell’autoveicolo;
b) che le comunicazioni preventive trasmesse da (omissis) (omissis) erano, infatti, riferibili esclusivamente ad un tragitto giornaliero del 27 luglio 2015, con validità di 24 ore, e ad un permesso annuale richiesto con decorrenza dal 16 ottobre 2015, periodi temporali assolutamente non coincidenti con le date rilevate per ogni trasgressione alla regolamentazione della circolazione stradale, risalenti al settembre 2015;
c) che doveva essere escluso il riconoscimento del diritto di circolare in ZTL, in forza della comunicazione del 27 luglio 2015, che era limitata alle 24 ore successive.
Avverso la sentenza d’appello (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
E’ rimasta intimata Roma Capitale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Con ordinanza interlocutoria del 13 giugno 2023, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull’ordinanza di remissione n. 6781 del 10 marzo 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, si deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 113 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di dare una diversa qualificazione giuridica alla comunicazione del 27 luglio 2015, che non sarebbe riferita ad un permesso giornaliero, ma volta ad ottenere l’inserimento della targa del veicolo nella lista bianca per l’accesso nella ZTL e per la circolazione nelle corsie preferenziali site nel territorio capitolino.
Obietta l’istante che in nessuna disposizione di legge è disposto che la preventiva comunicazione debba essere finalizzata ad ottenere permessi giornalieri od orari, né tale circostanza avrebbe potuto ricavarsi dal tenore letterale della comunicazione inoltrata.
2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. – della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere il Giudice del gravame sostenuto – con motivazione contraddittoria e insufficiente e, ad ogni modo, sotto la soglia del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6 , Cost. che alla preventiva comunicazione pervenuta fosse ricollegato un “permesso giornaliero”, senza che ciò potesse desumersi dal tenore letterale della comunicazione e senza che detta comunicazione dovesse indicare i dettagli del servizio da svolgere, come si sarebbe appunto precisato nella Delib. Giunta Comunale n. 553 del 2001, secondo quanto chiarito dalla sentenza del TAR Lazio n. 11636/2015.
3. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta – ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione della Legge n. 21 del 1992, art. 5-bis, per avere il Tribunale esorbitato dal proprio potere, stravolgendo lo stesso dettato normativo in ordine alla disposizione emarginata, appunto perché gli esercenti l’attività di NCC, titolati da altri Comuni, diversi da Roma Capitale, non sarebbero stati tenuti, di volta in volta, a comunicare preventivamente i dettagli del servizio da svolgere, come riportato nella Delib. Giunta Comunale n. 553 del 2001, a sua volta modificata dalla Delib. Giunta Comunale n. 396 del 2005.
Osserva, sul punto, l’istante che si trattava di una mera comunicazione e non di una vera e propria autorizzazione amministrativa, nella fattispecie non riconducibile alla richiesta di un permesso giornaliero.
4. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti di cui in motivazione.
Le Sezioni Unite, con sentenza del 20.6.2023, n. 17541, hanno affermato che in tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 3 del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l’efficacia – posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) – delle fattispecie introdotte dall’art. 29, comma 1, quater , d.l. n.207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992 , ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione.
Dando continuità ai principi affermati dalle Sezioni Unite, va ritenuto che ha errato il Tribunale di Roma nel ritenere legittime le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5 bis della L. n. 21/92 poiché al momento della commissione degli illeciti, nel 2015, la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia della fattispecie, così come delle altre previste dall’art. 29 c. 1-quater, era sospesa.
La tesi del ricorrente, in ordine al diritto ad accedere alla zona ZTL e alle corsie preferenziali senza limitazioni, non è stata accolta dalle Sezioni Unite e va data continuità ai precedenti (Cass. n. 24827/2008 e n. 24942/2008), che hanno statuito che in tema di noleggio con conducente, la circolazione nelle zone a traffico limitato, nel periodo in cui l’applicazione del d.l. n. 5 del 2009, conv. con modifiche dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 era sospesa, non era libera, giacché i commi 1 e 3 dell’art. 11 della Legge n. 21 del 1992 dovevano ritenersi vigenti al tempo della indicata sospensione, sicché non era riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducenti il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, rinviando la legge per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del Comune.
Invero, il comma 3 dell’art. 11 della Legge n. 21 del1992, laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato col comma 1 dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell’esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l’esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva, e anche a ulteriori adempimenti, quali il possesso di apparecchio “telepass” (Cassazione civile sez. II, 26/10/2023, n. 29727; Cassazione civile sez. II, 25/10/2023, n. 29598, non mass.).
In tal senso si è espressa anche Cassazione civile sez. II, 2/11/2023, n. 30372, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, nel caso di servizio pubblico non in linea a mezzo natanti in forza di autorizzazioni per noleggio con conducente, le limitazioni al transito nella ZTL del Canal Grande di Venezia, previste esclusivamente per i titolari di licenza NCC rilasciata da Comune diverso da quello di Venezia, sono ammissibili a condizione che non si risolvano in un sostanziale divieto di accesso, rientrando nella legittima discrezionalità amministrativa le riduzioni orarie di circolazione.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio innanzi al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato. Il giudice di rinvio anche regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 18 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2024.